Mancata indicazione dei titoli di preferenza nella domanda di partecipazione al concorso

La mancata o non corretta indicazione del possesso dei titoli di preferenza nella domanda di partecipazione al concorso, non può precludere la valutazione da parte dell'Amministrazione nel caso in cui gli stessi siano stati prodotti nei termini previsti dal bando di concorso.
E' quanto stabilito dalla Terza sezione del T.A.R. del Lazio con sentenza n. 7769 del 10 agosto 2007.
Tribunale Amministrativo Regionale LAZIO - Roma
Sentenza del 10 agosto 2007, n. 7769
Integrale

SENTENZA

sul ricorso n. 3378 del 2205 proposto dal signor Gi. Di Mo., rappresentato e difeso dall'avvocato Gh. Ma. ed elettivamente domiciliato presso lo studio Na. in Ro., Viale An. n. (...);

CONTRO

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difesa dall'avvocato Pa. Ta. e dall'avvocato El. La. ed elettivamente domiciliato presso la sua sede legale in Ro., Via della Fr. (...);

e nei confronti di

Ga. Ma., Ma. Ba., Gi. Ma., Lu. Au., non costituiti;

per l'annullamento

della graduatoria relativa al concorso pubblico, per esami, a quindici posti di dirigente amministrativo;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Nominato relatore all'Udienza Pubblica del 17 gennaio 2007 il consigliere dr. Linda Sandulli e sentiti gli avvocati come da verbale d'udienza;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Dipendente dell'INPS dal 1982, il signor Gi. Di Mo., partecipa ad un concorso a 15 posti di dirigente amministrativo all'esito del quale invia, ai sensi dell'articolo 7 del relativo bando, i titoli preferenziali posseduti.

Dalla lettura della graduatoria rileva che tali titoli non sono stati valutati e che la graduatoria finale è illegittima così come rilevabile dalla sua collocazione nella medesima.

La impugna e ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell'articolo 5 del dPR 9 maggio 1994 n. 487. Violazione dell'articolo 7 del bando di concorso. Violazione del giusto procedimento e manifesta ingiustizia.

Si è costituito in giudizio l'intimato Istituto che ha controdedotto nel merito della argomentazioni svolte dal ricorrente e chiesto il rigetto del gravame.

All'udienza del 17 gennaio 2007 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Candidato ad un concorso a n. 15 posti di dirigente amministrativo, il signor Gi. Di Mo. lamenta l'omessa valutazione dei titoli preferenziali presentati dopo la conclusione delle prove concorsuali e prima della formazione della graduatoria finale, da parte dell'Istituto intimato.

Nel costituirsi in giudizio, l'Inps ha replicato che tale omessa valutazione è stata causata dalla mancata indicazione, nella domanda di partecipazione al concorso presentata dal riferito Gi. Di Mo., dei titoli di preferenza posseduti, quali il lodevole servizio e i figli a carico.

Affida ad un'unica, articolata censura il ricorso in esame che nel merito si rivela fondato nei limiti che verranno indicati in appresso.

Nella fattispecie in esame, i titoli non valutati dalla commissione esaminatrice sono quelli preferenziali, che valgono soltanto a parità di punteggio e vengono utilizzati nel momento della formazione della graduatoria finale attraverso un meccanismo del tutto automatico, secondo l'ordine indicato nell'articolo 5, comma 4, punti 17, 18 e 19 del dPR n. 487 del 1994.

Occorre, pertanto, stabilire, se la mancata indicazione (o non corretta indicazione) del possesso dei titoli di preferenza nella domanda di partecipazione al concorso, possa precluderne la valutazione da parte dell'Amministrazione nel caso in cui, come nella specie, gli stessi siano stati prodotti nei termini previsti dal bando di concorso.

Non vi è dubbio che seguendo attentamente le indicazioni contenute nel bando di concorso, il ricorrente avrebbe dovuto provvedere ad indicare correttamente fin dal momento della partecipazione alla selezione il possesso dei suddetti titoli (è sufficiente leggere l'art. 7 del bando di concorso), nondimeno, però, il Collegio ritiene di non potersi attestare su un'interpretazione meramente formalistica del bando stesso, in un caso come quello in esame nel quale, come già rilevato, i titoli erano posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda, sono stati prodotti entro il termine prescritto e riguardano un dipendente dell'Istituto indicente il concorso che, almeno per ciò che concerne il lodevole servizio, era già nella disponibilità dell'Istituto per avere direttamente provveduto al suo rilascio.

Sul punto il Collegio richiama l'articolo 16 del D.P.R. n. 487/94, nel quale si stabilisce che non vi è obbligo di presentazione della documentazione attestante il possesso dei titoli quando questi siano già posseduti dall'Amministrazione, e ciò al fine di semplificare il procedimento ed agevolare gli interessati mediante la collaborazione dell'Amministrazione stessa.

Non può pertanto condividersi l'interpretazione meramente formalistica assunta nei confronti di chi come il ricorrente, pur avendo contravvenuto alla disposizione contenuta nel bando era in possesso dei titoli preferenziali e ne ha omesso l'indicazione provvedendo, però, prontamente al loro deposito entro il termine prescritto.

Né dal bando di concorso, ove all'articolo 7 si prevede il rispetto del termine perentorio di quindici giorni per la presentazione dei titoli per cui è causa pena la decadenza dalla possibilità della loro produzione, né dai principi che regolano le procedure concorsuali - par condicio tra i candidati e divieto di aggravamento della procedura concorsuale - può desumersi il divieto della valutazione dei titoli di preferenza nel caso in cui gli stessi non siano stati indicati nella domanda di partecipazione al concorso ma risultino in possesso del candidato nel momento di partecipazione al predetto concorso e siano stati tempestivamente prodotti entro il termine perentorio appena indicato.

Ritiene, inoltre, il Collegio che nemmeno dalla disposizione contenuta nell'art. 7 del bando di concorso (Titoli di preferenza e di precedenza- approvazione delle graduatorie) si desuma il divieto di una loro valutazione secondo quanto preteso dell'Inps resistente.

Detta norma, infatti, sanziona soltanto la mancata, tempestiva, produzione dei titoli preferenziali e si limita a fare un riferimento alla circostanza che deve trattarsi dei titoli già indicati nella domanda ma non sanziona espressamente l'omessa indicazione di tali titoli nella domanda di partecipazione al concorso che viene, invece, sanzionata solo nel caso di mancata, tempestiva produzione.

L'Amministrazione ha, pertanto, illegittimamente dedotto la sussistenza del divieto di valutazione dei titoli di preferenza dall'art. 7 del bando ove si fa espresso riferimento ai titoli "già indicati nella domanda" senza disporre una sanzione al riguardo.

Ad avviso del Collegio l'eventuale esclusione della valutazione dei titoli anzidetti dovuto essere espressamente prevista nel bando di concorso e tale sanzione avrebbe potuto essere applicata qualora dalla non corretta od omessa indicazione del possesso dei titoli nella domanda, si fosse verificato l'effetto di un aggravio del procedimento, o di un ritardo per l'Amministrazione nella redazione della graduatoria finale, condizioni, queste che non si sono verificate nella specie atteso che secondo quanto prima precisato il ricorrente ha provveduto all'inoltro dei titoli in questione, prontamente, assieme a quelli degli altri candidati.

Non sembra nemmeno al Collegio che l'omissione nella quale è incorso il ricorrente abbia avuto un qualche effetto sulla posizione degli altri candidati: come già ricordato i titoli in questione - posseduti e prodotti nei termini - sono stati esaminati tutti nello stesso momento, alla scadenza del termine di quindici giorni dall'espletamento del colloquio, e non potendo tali titoli essere valutati previamente non può ritenersi violata in alcun modo la par condicio tra i concorrenti.

In sintesi, poiché l'irregolarità della domanda del ricorrente, non ha arrecato alcun nocumento né all'Amministrazione, né ha violato la par condicio tra i concorrenti, ritiene il Collegio che l'interpretazione delle norme del bando fornita dall'Amministrazione non possa essere condivisa in quanto contraria al principio di collaborazione fra amministrazione ed amministrati, riconducibile al più generale principio di buona amministrazione.

L'Inps, in presenza della documentazione attestante il possesso di titoli di preferenza prodotti dal ricorrente, avrebbe dovuto tener conto della medesima ai fini della redazione della graduatoria.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto disponendosi l'annullamento del provvedimento impugnato.

La particolarità della questione ed il parziale accoglimento consentono di disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sede di Roma - Sezione III quater

accoglie il ricorso proposto dal signor Gi. Di Mo., meglio specificato in epigrafe e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 17 gennaio 2007 ed in prosecuzione nella Camera di Consiglio del 26 aprile 2007.

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