Manifesta infondatezza - questione di legittimità costituzionale - arbitrato irrituale

E’ manifestatamene infondata, in riferimento agli articoli 24 e 102 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale delle norme (articoli 5, ultimo comma della legge n. 426 del 1942, 4, comma 5, 12 1 14 della legge n. 91 del 1981) che prevedono il vincolo di giustizia sportiva anche nelle ipotesi che si ritenga che da tale vincolo scaturisca una clausola arbitrale per arbitrio irrituale. E’ quanto stabilito dalla Prima Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 21006 del 27 settembre 2006, secondo la quale premesso che il fondamento dell’autonomia dell’ordinamento sportivo è da rinvenire nella forma costituzionale di cui all’art. 18 della Costituzione, concernente la tutela della libertà associativa, nonchè dell’articolo 2 della Costituzione, relativo al riconoscimento dei diritti inviolabili delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità del singolo, deve rivelarsi che il vincolo di giustizia non comporta rinuncia a qualunque tutela, in quanto l’ordinamento pone in essere un sistema, nella forma dell’arbitrato irrituale ex art. 806 c.p.c., che costituisce espressione della autonomia privata costituzionalmente garantita.

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