Nei ricorsi per l'annullamento di una procedura di pubblico concorso è vietata la difesa personale del concorrente in giudizio e i membri delle Commissioni esaminatrici e dei collegi giudicanti non sono sottoponibili a ricusazione

Consiglio di Stato, Sezione 4, Decisione 2 aprile 2012, n. 1957

Nei ricorsi per l'annullamento di una procedura di pubblico concorso è vietata la difesa personale del concorrente in giudizio e i membri delle Commissioni esaminatrici e dei collegi giudicanti non sono sottoponibili a ricusazione neppure se essi facciano parte dei ruoli e delle qualifiche relative al concorso impugnato. Il termine di impugnazione degli atti concorsuali decorre dal momento della percezione, a opera del danneggiato, della lesione asseritamente subita, non già dal momento di approvazione o di pubblicazione della graduatoria finale dei vincitori, trattandosi di atti dovuti, cioè a contenuto vincolato. L'irregolarità consistente nella mancata resa di un parere, da parte dell'organo di autogoverno della magistratura, in ordine alla sostituzione di un membro della Commissione, non comporta alcuna nullità procedimentale né racchiude un vizio invalidante e, come tale, essa non è passibile di risarcimento del danno per frustrazione dell'aspettativa del concorrente di partecipare a un concorso totalmente regolare, anche nella forma e nelle modalità di conduzione.

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