Nel caso di illegittimo protesto di una cambiale sussiste il danno da lesione dell'immagine sociale della persona che si vede ingiustamente inserita nel cartello dei cittadini insolventi

Tribunale Roma, Sezione 8 civile, Sentenza 19 maggio 2012, n. 10231

Nel caso di illegittimo protesto di una cambiale (presentata a un istituto diverso da quello indicato dalla debitrice come banca di appoggio) sussiste il danno da lesione dell'immagine sociale della persona che si vede ingiustamente inserita nel cartello dei cittadini insolventi ed è quindi contraddittorio ed erroneo, dopo aver affermato la responsabilità per il protesto, negare la liquidazione equitativa del danno da lesione dell'immagine sociale e professionale, la quale di per sé costituisce danno reale che deve essere risarcito sia a titolo di responsabilità contrattuale per inadempimento che di responsabilità extracontrattuale, in modo satisfattivo ed equitativo se la peculiare figura del danno lo richiede.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

OTTAVA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 85193 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2006, e vertente

Tra

Bo.Ma., nata (...), residente in Roma, rappresentata e difesa dall'Avv. Ci.Ce., presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma, Viale (...), per procura a margine dell'atto di citazione;

Attrice

E

Ba.Ro. S.p.A., con sede in Roma, Viale (...), congiuntamente rappresentata dall'Avv. Pi.Ol. (condirettore centrale) e dal Sig. Br.Ma. (quadro direttivo), giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 19,10.2005, depositata agli atti del notaio Dott. Ma. di Roma in data 11.11.2005 (rep. 45193) e giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 14.3.2006 (rep. 2615), rappresentata e difesa dall'Avv. Sa.Ma., presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Via (...), per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;

Convenuta

E

Camera di Commercio industria artigianato agricoltura di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. An.Mo., rappresentata e difesa dagli Avvocati Ma.Be. e Fi.Be., presso i quali è elettivamente domiciliata in Roma, Piazza (...), in virtù di distinte procure generali alle liti, in materia di pubblicazione di nominativi sul bollettino dei protesti cambiari, rispettivamente del 16.6.1994 a rogito notaio Dott. Le.Mi., rep. n. 36603, giusta deliberazione n. 425/94 della Giunta della C.C.I.A.A. del 18.3.1994 a rogito del predetto notaio, rep. n. 35389, giusta deliberazione n. 207 del 7.3.1994 della Giunta della C.C.I.A.A.;

Convenuta

E

Pr.An., residente in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. St.Ma., presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via (...), per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

Convenuto

E

Istituto Ce. S.p.A., con sede in Milano, Corso (...), in persona dell'amministratore delegato, Dott. Mi.St., rappresentato e difeso dagli Avvocati Do.Ca. di Roma e Ma.Ad. di Milano, elettivamente domiciliato presso il primo, in Roma, Via (...), per procura a margine dell'atto di chiamata in causa;

Convenuto

E

Cr. S.p.A., con sede in Milano, Piazza (...), in persona del presidente, Prof. An.Pa., rappresentato e difeso dagli Avvocati Em.Br. di Milano e Fe. della Corte di Roma, elettivamente domiciliato presso quest'ultimo, in Roma, Via (...), per procura in calce all'atto di citazione per chiamata in causa;

Chiamato in causa

E

Cr.Cl.

Convenuta contumace

Oggetto: Accertamento dell'illegittima elevazione di protesto cambiario e risarcimento del danno.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 21.12.2006, Ma.Bo. conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la Ba.Ro. S.p.A., il notaio dott. An.Pr., il suo coadiutore dott. Cl.Cr. e la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Roma, per sentirli condannare, in via solidale, al risarcimento del danno subito a causa della elevazione di un protesto della cambiale n. (...) emessa il 17.5.2005 e con scadenza al 20.7.2006, dell'importo di Euro 1.300,00 domiciliata per l'incasso presso l'agenzia n. 24 della Banca di Cr.Co. a r.l., sita in Roma, Viale (...), ed erroneamente presentata per tale adempimento alla Ba.Ro. S.p.A., agenzia n. 257, sita in Roma, Viale (...) e non presso l'anzidetta domiciliataria, risultante dal testo del titolo di credito. A sostegno della domanda, Ma.Bo. esponeva che, in data 24.10.2006, aveva effettuato una proposta irrevocabile di affitto dell'azienda commerciale di cui era titolare la Ni. S.r.l., dalla quale aveva ricevuto la missiva in data 27.10.2006, contenente la comunicazione che tale proposta doveva "intendersi revocata per giusta causa", indicata nel predetto protesto e con cui era preannunciata un'iniziativa giudiziale per il risarcimento del danno precontrattuale; che, in data 17.5.2005, Ma.Bo. aveva acquistato dalla predetta società l'azienda denominata Sn., con sede in Roma, via (...) e che nel relativo contratto rogato dal notaio dr. Li.Pi. (repertorio n. (...)) era stato stabilito il pagamento del prezzo mediante l'emissione di trentadue cambiali all'ordine di Co. S.a.s., che, ai sensi degli art. 4 e 6 R.D. 14.12.1933 n. 1169, erano state domiciliate per l'incasso presso l'agenzia n. 24 della Ba.Cr. a r.l., sita in Roma, Viale (...); che, ricevuta la precitata diffida del 27.10.2006, Ma.Bo. aveva accertato che, in data 24.7.2006, una delle cambiali, recante il n. (...) emessa il 17.5.2005, con scadenza al 20.7.2006, era stata presentata all'incasso alla Ba.Ro. S.p.A., agenzia n. 257, sita in Roma, Viale (...) n. 267/9 e non presso l'indicata domiciliataria; che il cassiere aveva trattenuto il titolo, richiedendo la levata del protesto al notaio dr. An.Pr., il cui coadiutore, dott. Cl.Cr., aveva fatto eseguire la richiesta di pagamento dell'effetto cambiario, tramite il presentatore Ro.Fi., ed elevato il protesto nei confronti di Ma.Bo., senza aver rilevato che la richiesta di pagamento era stata presentata a un istituto di credito diverso rispetto a quello indicato per la domiciliazione; che andava evidenziata "la falsità nell'atto pubblico sottoscritto il 24/07/2006 dal presentatore Sig. Fi.Ro. laddove dichiara di aver eseguito la richiesta di pagamento "al domicilio indicato", laddove risulta che mai esso è stato presentato all'incasso presso l'Agenzia n. 24 della Ba.Cr. S.r.l., ove la debitrice aveva ovviamente dato specifiche disposizioni di pagamento"; che, ricevuta ulteriore comunicazione informale del protesto dalla prenditrice del titolo Co. S.a.s., in data 18.12.2006 Ma.Bo. le aveva versato la complessiva somma di Euro 2.770,01, a saldo di capitale, interessi e spese di cui all'effetto cambiario e per la sorte portata da un'altra cambiale (n. (...)) emessa il 17.5.2005.

La parte attrice deduceva l'illegittimità dell'indicato protesto cambiario, presentato per il pagamento presso un soggetto diverso dal domiciliatario indicato nel titolo e sosteneva di aver conseguito un discredito, che aveva impedito la conclusione del contratto di affitto dell'azienda commerciale di Ni. S.r.l., esponendola ad azioni risarcitorie preannunciate dalla medesima; che la conseguente iscrizione del proprio nome nel Bollettino Ufficiale dei Protesti le aveva recato il danno morale e patrimoniale, per lucro cessante relativo alla preclusa gestione della suddetta azienda ed era "foriera di ulteriori danni patrimoniali conseguenti al discredito" dell'attrice, esercente l'attività di ristorazione e di bar - gastronomia nei locali in Via (...), rispettivamente ai n. 172 - 174 e n. 168 - 170. Tutto ciò premesso, Ma.Bo. proponeva la domanda intesa a conseguire la declaratoria di illegittimità del protesto anzidetto, con l'ordine di cancellazione dal relativo Bollettino Ufficiale e, previo accertamento della responsabilità dei convenuti Ba.Ro. S.p.A., dott. An.Pr. e dott. Cl.Cr., per sentirli condannare al risarcimento del danno all'immagine commerciale e al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, per la mancata conclusione del contratto di affitto dell'azienda Ni. S.r.l., il primo dei quali era quantificato in Euro 30.000,00 con la memoria ex art. 183 c.p.c. in data 4.4.2008 e l'altro non era specificato nell'entità.

A differenza di Cl.Cr., non costituita e dichiarata contumace con ordinanza in data 25.10.2007, la Ba.Ro. S.p.A. e il notaio An.Pr. si costituivano in giudizio, contestando la fondatezza della domanda avversaria, di cui chiedevano il rigetto.

La banca convenuta indicava l'intermediazione nell'attività d'incasso effettuata dall'Istituto Centrale delle Ba.Po., a cui la cambiale era stata presentata il 15.6.2006 e che aveva erroneamente individuato la Ba.Ro. quale domiciliataria ed a cui, in data 5.7.2006, aveva inoltrato il titolo recante la stampigliatura, accanto al numero dell'effetto cambiario (...), del codice ABI (...) e del codice CAB (...), che identificavano, rispettivamente, la Ba.Ro. e la sua filiale n. 257, in Roma, Viale (...). Aggiungeva che la debitrice aveva concorso a determinare l'accadimento esposto, avendo omesso di segnalare alla Ba.Ro. l'esatta domiciliazione del titolo,

dopo aver ricevuto comunicazione della relativa scadenza dalla Banca convenuta e, in via subordinata, invocava l'applicazione dell'art. 1227 c.c.; l'istituto di credito convenuto conseguiva la richiesta autorizzazione a chiamare in causa l'Istituto Centrale delle Ba.Po. Il notaio dr. An.Pr. chiedeva il rigetto della domanda proposta dall'attrice, affermando che il titolo cambiario era domiciliato presso la Ba.Ro. S.p.A., che ne aveva richiesto il protesto ed a cui andava imputata la negligenza per la mancata constatazione della difformità dei dati relativi al soggetto domiciliatario e indicava il concorso di colpa dell'attrice, per non aver preteso dalla Ba.Ro. la sollecita rettifica, né chiesto la cancellazione del proprio nome dal registro Informatico dei Protesti, presentando l'originale del titolo restituitole da Co. il 18.12.2006, come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge 15.2.1955, n. 77, sostituito dall'art. 2, comma 1, L. 18.8.2000, n. 235. Il convenuto aggiungeva che la controparte non aveva ottemperato all'obbligo di avviso di cui all'art. 52 R.D. n. 1669/1933 e contestava la sussistenza del lamentato danno, esponendo che Ma.Bo. doveva imputare a sé la durata del dedotto pregiudizio e contestava la sussistenza del danno all'immagine commerciale e il nesso di causalità tra il protesto della cambiale e la mancata conclusione del contratto di affitto di azienda.

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma si costituiva ed esponeva che lo svolgimento della propria attività, prevista dalla legge 12 febbraio 1955, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni, comportava l'obbligo di pubblicare anche di protesti non imputabili al debitore e citava, al riguardo, le sentenze n. 1612/1989 e n. 151/1994 rese, rispettivamente, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale.

L'Istituto Centrale delle Ba.Po. S.p.A., chiamato in causa dalla Ba.Ro. S.p.A. con atto di citazione notificato in data 5.6.2007, si costituiva, esponendo che il titolo cambiario in questione era stato presentato per l'incasso, dall'ultimo giratario, presso un'agenzia del Cr.Ar. S.p.A. e, per essere garantito, conseguiva l'invocata autorizzazione a chiamare in causa questo istituto, il quale aveva apposto sul titolo il codice ABI (...), identificativo della Ba.Ro., in luogo del codice ABI (...), identificativo della Ba.Cr., indicata quale domiciliataria nel titolo, che aveva trasmesso con tale indicazione all'I.C.B.I., che automaticamente, tramite lettori magnetici, aveva individuato la Ba.Ro. a cui lo aveva trasmesso. Il Cr.Ar. S.p.A., ritualmente citato in giudizio, si costituiva e contestava la sussistenza della propria responsabilità nell'erronea individuazione della banca domiciliataria, indicato come compito istituzionale dell'Istituto che lo aveva chiamato in giudizio, a cui affermava di aver inviato l'effetto cambiario il 9.6.2006 "con in calce le coordinate del Ba.Ro. ma recante la clausola di domiciliazione Bc. a r.l."; deduceva, altresì, la responsabilità della Ba.Ro. S.p.A. in ordine al mancato controllo della domiciliazione e invocava l'applicazione dell'art. 1227 c.c. nei confronti della parte attrice che, ricevuto l'avviso di pagamento, non aveva fatto rilevare la corretta domiciliazione. Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e prodotta documentazione, il verbale dell'udienza del 22.5.2009 era redatto come segue: "(...). E' presente personalmente la sig. Bo.Ma. la quale dichiara di voler proporre querela di falso avverso l'atto pubblico datato 24 luglio 2006, titolato "protesto cambiario" Repubblica Italiana, esteso sul foglio di allungamento della cambiale numero (...) da ella emessa il 17.05.2005.

Il Giudice dà atto che la querela viene sottoscritta a presentata in udienza dalla sig.ra Bo. personalmente, identificata con patente di guida n. (...).

Il giudice ritenuto che l'accertamento della falsità della attestazione contenuta nella levata del protesto è irrilevante ai fini del giudizio poiché l'oggetto della causa è proprio l'illegittimità della levata di tale protesto; che il documento oggetto della querela costituisce il presupposto della domanda e la levata del protesto è la circostanza dalla quale si assume derivi la lamentata illegittimità, non autorizza la proposizione della querela di falso (...)".

Ammessa ed espletata prova testimoniale, all'udienza del 21.12.2011 le parti precisavano le conclusioni indicate nel relativo verbale e la causa passava in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., indicati in complessivi ottanta giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta da Ma.Bo. e intesa a conseguire la cancellazione dal Bollettino Ufficiale dei Protesti del protesto elevato nei suoi confronti il 24.7.2006 per il mancato pagamento della cambiale (n. (...)) dell'importo di Euro 1.300,00 emessa il 17.5.2005, con scadenza al 20.7.2006, è fondata e va accolta. Il protesto non può essere ritenuto legittimo, essendo stato richiesto dalla Ba.Ro. S.p.A. ovvero da un soggetto diverso rispetto a quello indicato per la domiciliazione del titolo e risultante dal relativo testo, Ba.Cr. Nella specie, si è trattato di una cambiale domiciliata impropria, essendo stato previsto il pagamento del titolo da parte della debitrice presso il domicilio del terzo, ed è rimasta inosservata la disposizione di cui all'art. 4 R.D. 14.12.1933, n. 1669, a tenore del quale:

"la cambiale può essere pagabile al domicilio di un terzo, sia nel domicilio del trattario, sia in altro luogo.

Se non è detto che il pagamento sarà fatto presso il terzo dal trattario, si intende che sarà fatto dal terzo".

La domanda di risarcimento del danno proposta dalla parte attrice va accolta limitatamente al danno all'immagine risentito a causa di tale protesto, come è stato dimostrato mediante la produzione della missiva datata 27.10.2006 inoltrata all'attrice dal dott. Gi.Ni., per conto di Ni. S.r.l., contenente l'indicazione dell'esistenza del protesto a suo carico e la comunicazione del recesso dal contratto preliminare di affitto di azienda, in ragione di tale evenienza (documento n. 2 allegato al fascicolo di parte attrice); inoltre, non è stata dimostrata la controversa ricezione da parte di Ma.Bo. dell'avviso di pagamento della somma di cui alla cambiale, inoltrato dalla Ba.Ro. S.p.A.

La pubblicazione del protesto ha comportato l'insorgenza di un danno economicamente valutabile per la parte attrice, che ha risentito di una lesione della c.d. reputazione economica, il cui pregiudizio può essere provato anche per presunzioni, mentre la liquidazione del risarcimento può essere effettuata equitativamente. Al riguardo, si richiama il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui: "Nel caso di illegittimo protesto di una cambiale (presentata a un istituto diverso da quello indicato dalla debitrice come banca di appoggio) sussiste il danno da lesione dell'immagine sociale della persona che si vede ingiustamente inserita nel cartello dei cittadini insolventi ed è quindi contraddittorio ed erroneo, dopo aver affermato la responsabilità per il protesto, negare la liquidazione equitativa del danno da lesione dell'immagine sociale e professionale, la quale di per sé costituisce danno reale che deve essere risarcito sia a titolo di responsabilità contrattuale per inadempimento che di responsabilità extracontrattuale, in modo satisfattivo ed equitativo se la peculiare figura del danno lo richiede" (Cass. sentenza n. 9233 del 18.4.2007, in Archivio C.E.D. della Corte di Cassazione, Rv. 597529; conf. Cass. sentenza n. 20120 del 18.9.2009).

La domiciliazione del titolo cambiario risultava indicato nel relativo testo e l'erronea indicazione del codice identificativo della Ba.Ro. S.p.A., in luogo di quello corretto corrispondente alla Ba.Cr., risultava percepibile da tutti i soggetti convenuti in giudizio, ai quali incombeva l'obbligo di attivarsi per impedire l'elevazione del protesto.(Cfr. Cass. 13.5.2009, n. 11130); in particolare, tale obbligo incombeva al Cr.Ar. S.p.A., presso il quale il titolo cambiario era stato negoziato, alla Ba.Ro. S.p.A., a cui il primo lo aveva trasmesso per il pagamento, all'Istituto Centrale delle Ba.Po. S.p.A., che l'aveva ricevuto e inoltrato per il protesto e al coadiutore temporaneo del notaio che aveva effettuato quest'ultimo adempimento. Non è contestato che l'attrice sia titolare di aziende commerciali che provvede a gestire e appare sussistente il danno risentito per la lesione della reputazione commerciale; il relativo risarcimento, in via equitativa, viene determinato nella misura di Euro 10.000,00 attualizzata alla data della presente sentenza.

Nulla va liquidato a titolo di risarcimento del danno patrimoniale riferito al lucro cessante che si sarebbe concretato per il mancato introito di proventi dell'azienda commerciale oggetto del contratto preliminare di affitto a cui non ha fatto seguito la conclusione del contratto definitivo. Ma.Bo. non ha provato alcunché circa l'utile che avrebbe conseguito se avesse concluso il contratto definitivo di affitto di azienda, avendo omesso di fornire elementi di prova a sostegno di tale allegazione (es. bilanci e documentazione contabile riferita agli anni precedenti e immediatamente successivi all'evento per cui è causa; dimostrazione della disponibilità della somma da impiegare per adempiere alle obbligazioni relative al contratto di affitto di azienda).

In relazione a questa voce di danno, pertanto, la domanda in esame va respinta.

Considerata la notevole riduzione della pretesa e del c.d. criterio del decisum (Cass. S.U., 11.9.2007 n. 19014; Cass. 19.2.2010, n. 3996), le spese processuali vanno compensate per la metà e, per l'altra parte, si liquidano come in dispositivo e seguono la soccombenza, mentre vanno compensate nei confronti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, convenuta in giudizio affinché la sentenza faccia stato nei suoi confronti per la parte relativa all'obbligo di cancellazione (cfr. Cass. 10.6.2010, n. 14005).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o domanda, eccezione e deduzione, dichiara l'illegittimità del protesto cambiario di cui in narrativa e ne ordina la cancellazione dal Bollettino Ufficiale dei Protesti; condanna, in via solidale, Cr.Ar. S.p.A., Ba.Ro. S.p.A., Istituto Centrale delle Ba.Po. S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, nonché la dott. La.Cr. e il notaio dott. An.Pr., al risarcimento del danno a favore dell'attrice, che liquida nella complessiva somma di Euro 10.000,00, oltre gli interessi legali dalla data della domanda al saldo; condanna i predetti convenuti, in via solidale, a rimborsare alla parte attrice la metà delle spese del presente giudizio, liquidando l'importo dovuto in complessivi Euro 2.300,00 di cui Euro 800,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e compensa l'altra metà delle spese stesse; dispone la compensazione integrale delle spese processuali nei confronti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma.

Così deciso in Roma il 26 aprile 2012.

Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2012.

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