Nell'ipotesi di contratto di ingaggio stipulato tra un calciatore ed una società sportiva, deve essere dichiarata l'incompetenza per materia del giudice del lavoro essendo competenti gli organi della giustizia sportiva

Tribunale Bari, civile, Sentenza 12 dicembre 2011

Nell'ipotesi di contratto di ingaggio stipulato tra un calciatore ed una società sportiva, deve essere dichiarata l'incompetenza per materia del giudice del lavoro essendo competenti gli organi della giustizia sportiva. Infatti, l'art. 24 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio (associazione con personalità giuridica di diritto privato) - il quale prevede l'impegno di tutti coloro che operano all'interno della Federazione ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla stessa Figc, dai suoi organi e soggetti delegati, nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, impegno dal quale è desumibile un divieto, salva specifica approvazione, di devolvere le relative controversie all'autorità giudiziaria statuale - integra una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, fondata, come tale, sul consenso delle parti, le quali, aderendo in piena autonomia agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia. Siffatto vincolo, cui l'affiliazione delle società e degli sportivi alle diverse federazioni comporta volontaria adesione, ripete, altresì, la propria legittimità da una fonte legislativa per effetto delle disposizioni del decreto legge n. 220/2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 280/2003, che, all'art. 2, comma 2, prevede l'onere di adire gli organi della giustizia sportiva nelle materie di esclusiva competenza dell'ordinamento sportivo, mentre subordina, al previo esaurimento dei gradi della giustizia sportiva anche il ricorso a quella statuale nelle materie ad essa riservate. Né è sostenibile una eventuale illegittimità costituzionale della norma.

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