Non commette reato e non può essere espulso l'immigrato trovato senza permesso di soggiorno che sta per sposarsi con un'italiana

Corte di Cassazione, Sezione 1 penale, Sentenza 29 luglio 2013, n. 32859

Non commette reato e non può essere espulso l'immigrato trovato senza permesso di soggiorno che sta per sposarsi con un'italiana. Lo straniero, infatti, anche se ha fatto ingresso e si trattiene sul territorio italiano senza documenti, intende esercitare con il matrimonio un diritto previsto dall'ordinamento che scrimina la condotta contestata. (Corte di Cassazione, Sezione 1 penale, Sentenza 29 luglio 2013, n. 32859). PUBBLICAZIONE Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente

Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere

Dott. MAZZEI Antonella - Consigliere

Dott. BONITO Francesco M. - rel. Consigliere

Dott. MAGI Raffaello - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 203/2011 GIUDICE DI PACE di RAPALLO, del 20/12/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aurelio Galasso che ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata il 20 dicembre 2011 il Giudice di pace di Rapallo condannava (OMISSIS), imputato del reato di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 10 bis, alla pena di euro 5000,00 di ammenda. Motivava il giudice territoriale che l'imputato era stato controllato dagli organi di polizia sul territorio dello Stato, il (OMISSIS), senza essere in possesso di documenti validi per il soggiorno in Italia e che tanto integrava il reato contestato.

2. Avverso la sentenza detta ricorre per cassazione l'imputato, assistito dal difensore di fiducia, denunciandone l'illegittimita' per violazione di legge e difetto di motivazione, in particolare deducendo che, al momento del controllo di polizia, grazie all'intervento recentissimo del giudice delle leggi che ha rimosso i relativi ostacoli normativi, l'imputato si accingeva a contrarre matrimonio con la cittadina (OMISSIS) (OMISSIS), matrimonio in effetti contratto il (OMISSIS), come da estratto dell'atto di matrimonio allegato al ricorso.

Di qui la ricorrenza nella fattispecie della causa di giustificazione di cui all'articolo 51 c.p., e cioe' l'esercizio del diritto a contrarre matrimonio.

Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente la incompatibilita' della norma incriminatrice con la direttiva Europea 2008/115/CE.

3. Il ricorso e' fondato nel suo primo motivo di impugnazione, assorbente di ogni altra censura.

Ed invero le circostanze richiamate dalla difesa a sostegno delle conclusioni assolutorie risultano documentalmente provate e tali erano anche nel processo di prime cure.

Al momento del controllo di Polizia, il (OMISSIS), l'imputato era infatti in procinto di sposare una cittadina (OMISSIS), come provato dalle anteriori pubblicazioni di rito, matrimonio in effetti poi contratto il (OMISSIS) successivo.

Posto che il matrimonio con una cittadina (OMISSIS) avrebbe consentito all'imputato la legittima permanenza nel nostro Paese, come dimostrato dal permesso di soggiorno per questo rilasciato in suo favore dal Ministero degli interni l'8 gennaio 2012, in ragione proprio dell'intervenuto vincolo matrimoniale con la cittadina (OMISSIS) (OMISSIS), il riconoscimento di tale circostanza appare decisivo ai fini di causa.

Cio' premesso legittimo e fondato appare pertanto il richiamo difensivo alla norma di cui all'articolo 51 c.p., e cioe' all'esimente dell'esercizio di un diritto, quale deve ritenersi, senza tentennamenti interpretativi, quello di contrarre matrimonio, nella fattispecie idoneo a scriminare la punibilita' della condotta contestata, giacche l'imputato si trovava nel nostro Paese al fine di esercitare il diritto a contrarre matrimonio con una cittadina (OMISSIS), con serieta' di intenti dimostrata dal successivo comportamento.

In altri termini, il cittadino extracomunitario che ha fatto ingresso e si trattiene nel territorio italiano al fine di esercitare un diritto riconosciuto dall'ordinamento, non viola il Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 10 bis, anche se non in possesso dei documenti validi per tale ingresso e successivo trattenimento.

4. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perche' il fatto non costituisce reato.

P.T.M.

la Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' il fatto non costituisce reato.

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