Non è possibile assimilare il fenomeno del mobbing ai maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 c.p.

Non è possibile assimilare il fenomeno del mobbing ai maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 c.p. ai fini del riconoscimento della responsabilità penale del datore di lavoro che abbia tenuto continui comportamenti vessatori ed umilianti nei confronti di una dipendente, laddove tali comportamenti siano avvenuti all’interno di grandi strutture aziendali.
Infatti, il rapporto di cui all’art. 572 c.p. deve essere caratterizzato da “familiarità”, nel senso che, pur non riflettendosi nel ambito tipico della “famiglia”, deve comportare relazioni abituali e intense, consuetudini di vita tra i soggetti, la soggezione di una parte nei confronti dell'altra. Pertanto, sussiste solo un fenomeno di mobbing, con esclusione del reato di maltrattamenti, a carico del datore di lavoro che assume nei confronti di un dipendente sistematici comportamenti ostili, umilianti, ridicolizzanti e lesivi della dignità personale quando la vittima è inserita in una realtà aziendale complessa, la cui articolata organizzazione non implica una stretta ed intensa relazione diretta tra datore di lavoro e dipendente, tale da determinare una comunanza di vita assimilabile a quella che caratterizza il consorzio familiare.(Cassazione Penale – Sezione sesta – sentenza 6 febbraio - 26 maggio 2009, n. 26954)

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