Non può essere accolta la domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, per incapacità della donna convenuta, ad assumere gli obblighi coniugali essenziali del matrimonio, laddove i coniugi abbiano convissuto per quasi un trentennio

Corte d'Appello L'Aquila civile, Sentenza 19 marzo 2012, n. 226

Non può essere accolta la domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, per incapacità della donna convenuta, ad assumere gli obblighi coniugali essenziali del matrimonio, laddove i coniugi abbiano convissuto per quasi un trentennio, come nel caso di specie. Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza, non appare più condivisibile qualificare come relative le cause di incompatibilità delle pronunce di annullamento canonico intervenute dopo molti anni di convivenza e di coabitazione dei coniugi e ciò in ragione del fatto che la successiva prolungata convivenza dei coniugi deve considerarsi espressiva di una volontà di accettazione del rapporto che ne è seguito e della facoltà di rimetterlo in discussione con la conseguenza di dover considerare ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario la convivenza prolungata dei coniugi successivamente alla celebrazione del matrimonio.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

SEZIONE CIVILE

riunita in Camera di Consiglio nelle persone di:

dott. Augusto Pace - Presidente rel. -

dott. Giampiero Fiore - Consigliere -

dott. Luigi D'Orazio - Consigliere -

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in unico grado iscritta al n. 335/2011 del R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza collegiale del 23 novembre 2011, e vertente

Tra

Ro.Ca.: elettivamente domiciliato a L'Aquila, presso lo studio dell'avv. St.Ro., e rappresentato e difeso dall'avv. Re.Ri. del foro di Pescara in virtù di procura a margine dell'atto di citazione.

Attore

E

Ma.Cr.; in persona della curatrice Lu.Sa., elettivamente domiciliata in Tollo (Chieti), presso lo studio dell'avv. Lu.Pe., che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di risposta.

Convenuta

E

Pubblico Ministero; in persona del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello dell'Aquila.

Interventore necessario

Avente ad oggetto

Declaratoria di efficacia di sentenza canonica in tema di nullità di matrimonio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 21 marzo 2011 Ro.Ca. ha chiesto a questa Corte che venisse dichiarata l'efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza con cui il 27 febbraio 2006 il Tribunale Ecclesiastico Regionale Abruzzese di Chieti aveva dichiarato nullo per "incapacità nella donna convenuta ad assumere gli obblighi coniugali essenziali del matrimonio" il matrimonio celebrato in Pescara il 25 aprile 1976 tra lo stesso Ro.Ca. e Ma.Cr.

Si è costituita la convenuta, che ha domandato il rigetto della domanda, tra l'altro eccependo che la sentenza ecclesiastica era contraria al principio sancito dall'art. 120 c.c., secondo il quale l'azione non può essere proposta se per un anno vi sia stata coabitazione tra i coniugi.

Il P.M. ha presentato requisitorie scritte, con cui non si è opposto all'accoglimento della domanda.

All'udienza del 23 novembre 2011 la causa è stata riservata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla documentazione prodotta in giudizio dalle parti emerge che con sentenza pronunciata il 27 febbraio 2006 - ratificata dal Tribunale Ecclesiastico d'Appello di Benevento con decreto del 31 ottobre 2007 e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Signatura Apostolica con decreto dell'1 luglio 2009 - il Tribunale Ecclesiastico Regionale Abruzzese di Chieti ha dichiarato nullo per "incapacità nella donna convenuta ad assumere gli obblighi coniugali essenziali del matrimonio" il matrimonio celebrato in Pescara il 25 aprile 1976 tra Ro.Ca., nato (...), e Ma.Cr., nata (...).

La sentenza ecclesiastica non può essere delibata.

A partire dalla sentenza n. 4701 del 1988 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la giurisprudenza di legittimità era in prevalenza orientata nel senso di riconoscere che non fosse contraria all'ordine pubblico la sentenza del Tribunale Ecclesiastico che non avesse tenuto in conto le disposizioni di cui agli ultimi commi degli artt. 120, 122 e 123 c.c., sul rilievo che tali disposizioni non si configurino come espressione di principi e regole fondamentali con le quali la Costituzione e le leggi dello Stato delineano l'istituto del matrimonio (v., per tutte, Cass. 12 luglio 2002 n. 10143; 12 febbraio 1990 n. 1018).

Tale orientamento, tuttavia, è stato rivisitato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 18 luglio 2008 n. 19809, la quale per un verso ha evidenziato che l'ordine pubblico interno matrimoniale mostra un palese favor per la validità del matrimonio quale fonte del rapporto familiare incidente sulla persona e oggetto di rilievo e tutela costituzionali, con la conseguenza che i motivi per i quali esso si contrae (i quali, in quanto attinenti alla coscienza, sono rilevanti per l'ordinamento canonico) non hanno di regola significato per l'annullamento in sede civile, e per altro verso ha osservato che nell'ordine pubblico italiano una incidenza rilevante riveste, per i principi emergenti dalla Costituzione e dalla riforma del diritto di famiglia, il matrimonio - rapporto.

Secondo tale nuovo orientamento, non appare più condivisibile, alla luce della distinzione tra cause di incompatibilità assoluta e relativa delle sentenze di altri ordinamenti con l'ordine pubblico interno, qualificare come relative le cause di incompatibilità delle pronunce di annullamento canonico intervenute dopo molti anni di convivenza e di coabitazione dei coniugi, e ciò in ragione del fatto che, riferita a date situazioni invalidanti dell'atto matrimonio, la successiva prolungata convivenza è considerata espressiva di una volontà di accettazione del rapporto che ne è seguito, e del fatto che con questa volontà è incompatibile il successivo esercizio della facoltà di rimetterlo in discussione, altrimenti riconosciuta dalla legge (artt. 120 cpv., 121 terzo comma, e 123 cpv. c.c.), con la conseguenza di dover considerare ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario la convivenza prolungata dai coniugi successivamente alla celebrazione del matrimonio (Cass. 20 gennaio 2011 n. 1343).

Il nuovo orientamento, cui questa Corte ritiene di doversi uniformare, opera, evidentemente, con riguardo a tutti casi di mancanza o di vizi del consenso previsti dagli artt. 120, 121 e 123 c.c. E ciò sia perché, contrariamente a quanto mostra di ritenere l'attore, le sentenze n. 19809 del 2008 e n. 1343 del 2011 (le quali fanno, entrambe, espresso riferimento a tutti tali articoli del codice civile) non escludono affatto dall'operatività del principio di cui si discute l'ipotesi della "incapacità di intendere e di volere" di cui all'art. 120 c.c., sia perché, ad ogni modo, la nullità del matrimonio concordatario derivante da incapacità ad assumere i relativi obblighi, discendendo da una grave inettitudine del soggetto ad intendere i doveri del matrimonio in relazione al momento della manifestazione del consenso, è sostanzialmente assimilabile, oltre che all'ipotesi di invalidità contemplata dall'artt. 120 c.c., anche a quella prevista dall'art. 122 c.c. cod. civ. (e cioè all'ipotesi di errore essenziale riguardante l'esistenza di una malattia psichica che, se conosciuta dall'altro coniuge, lo avrebbe dissuaso dal prestare il suo consenso al matrimonio) (giurisprudenza costante: v., per tutte, Cass. 7 aprile 2000 n. 4387; 10 maggio 2006 n. 10796; 6 agosto 2010 n. 18417).

Una situazione del genere di quella prima descritta si è appunto verificata nella specie, in cui la sentenza del Tribunale Ecclesiastico è stata pronunciata nel febbraio 2006, quando i coniugi, che avevano contratto matrimonio nell'aprile 1976, avevano convissuto per ben trenta anni.

La domanda di delibazione della sentenza ecclesiastica, pertanto, non può essere accolta.

Con la comparsa di risposta la Crocetta ha riconvenzionalmente domandato la condanna del Ca. "alle giuste misure economico patrimoniali per la cura" della convenuta.

La domanda, tuttavia, non può essere accolta, atteso che le provvidenze previste dall'art. 8, comma 2, dell'Accordo di revisione del Concordato 11 febbraio 1929 con la Santa Sede, stipulato in data 18 febbraio 1984, e reso esecutivo con la legge n. 121 del 1985, e quelle previste dall'art. 129 bis c.c. presuppongono entrambe che la sentenza ecclesiastica che ha dichiarato la nullità del matrimonio sia stata resa esecutiva in Italia: il che, nella specie, non è invece avvenuto.

In considerazione della natura della decisione e delle incertezze giurisprudenziali manifestatesi nell'interpretazione dell'incidenza della durata della convivenza dei coniugi sulla possibilità di delibare le sentenze ecclesiastiche, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, così provvede:

1 - rigetta la domanda di declaratoria dell'efficacia in Italia di sentenza canonica in tema di nullità del matrimonio proposta da Ro.Ca.;

2 - rigetta la domanda di condanna del Ca. alla corresponsione delle giuste misure economico patrimoniali proposta da Ma.Cr.;

3 - compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in L'Aquila il 28 febbraio 2012.

Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2012.

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