Per valutare l'esistenza della condizione di indigenza ai fini dell'accesso al gratuito patrocinio vengono conteggiati anche i redditi derivanti da aiuti percepiti da familiari non conviventi e da terzi

Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 12 ottobre 2010, n. 36362

Per valutare l'esistenza della condizione di indigenza ai fini dell'accesso al gratuito patrocinio vengono conteggiati anche i redditi derivanti da aiuti percepiti da familiari non conviventi e da terzi: nel calcolo dei redditi del richiedente il beneficio dell'assistenza legale a spese dello stato rientrano quindi anche gli introiti non cumulabili e non sottoponibili a imposta, ossia, oltre alle entrate illecite dunque e a quelle dei familiari conviventi, sono prese in considerazione anche le risorse non occasionali di cui il soggetto interessato dispone grazie all'intervento di familiari non conviventi o di terze persone.
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCALI Piero - Presidente

Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere

Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere

Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) SA. AN. N. IL (OMESSO);

1) MINISTERO ECONOMIA E FINANZA;

avverso la sentenza n. 524/2008 TRIBUNALE di PALMI, del 15/01/2009;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IZZO Fausto;

lette le conclusioni del PG che ha chiesto la declaratoria di inammissibilita' del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con istanza avanzata in data 29/7/2008, Sa. An. chiedeva l'ammissione al gratuito patrocinio in relazione ad un procedimento penale a suo carico pendente.

Con Decreto 29 luglio 2008 il GIP del Tribunale di Palmi, dichiarava inammissibile la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.

A seguito di opposizione, il Presidente del Tribunale di Palmi, con provvedimento del 15/1/2009, confermava il decreto rigettando l'opposizione.

Osservava il Presidente che nel formulare l'istanza la Sa. aveva dichiarato di percepire annualmente la somma di euro 1.680= quali contributi statali e somme da parte dei familiari. Tale ultima voce non era specifica, ma indicata in modo generico in violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 79, lettera c).

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore della Sa. , lamentando la erronea applicazione della legge ed il difetto di motivazione, laddove il giudice di merito non aveva tenuto conto che il reddito tipizzato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 76 e' costituito dal reddito imponibile, nell'ambito del quale non rientrano le erogazioni di parenti; inoltre gli articoli 96 e 72, nel valutare il superamento dei limiti per l'ammissione, prendevano in considerazione solamente i redditi dei parenti conviventi e non quelli di soggetti estranei.

3. Il ricorso e' manifestamente infondato.

Va preliminarmente evidenziato che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 76, nell'indicare le condizioni di ammissione al gratuito patrocinio, non fa solo riferimento al "reddito imponibile ai fini dell'imposta personale... risultante dall'ultima dichiarazione", bensi' anche ai "redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva".

Orbene, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 382 del 1985, nell'affrontare la problematica dei limiti di reddito per il patrocinio gratuito, ha precisato che "nella nozione di reddito, ai fini dell'ammissione del beneficio in questione, devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga, anche gli aiuti economici (se significativi e non saltuari) a lui prestati, in qualsiasi forma, da familiari non conviventi o da terzi, - pur non rilevando agli effetti del cumulo - potranno essere computati come redditi direttamente imputabili all'interessato, ove in concreto accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste dall'articolo 2739 c.c., quali il tenore di vita ecc".

Tale indirizzo interpretativo e' stato piu' volte confermato da questa Corte di legittimita' laddove si e' statuito che "Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la determinazione dei limiti di reddito rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte vuoi perche' non rientranti nella base imponibile, vuoi perche' esenti, vuoi perche' di fatto non hanno subito alcuna imposizione; ne consegue che rilevano anche i redditi da attivita' illecite ovvero i redditi per i quali l'imposizione fiscale e' stata esclusa" (ex plurimis, Cass. 4, 45159/05, Bagarella; cfr. anche Corte Cost. sent. n. 144 del 1992).

Se ne deduce che qualsiasi introito che l'istante percepisce con caratteri di non occasionalita', confluisce nel formare il reddito personale (non aggiuntivo dei familiari conviventi), ai fini della valutazione del superamento del limite indicato nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 76.

La ragione dell'esigenza di accertamento degli effettivi redditi percepiti dall'istante, risponde a quella di autorizzare il trasferimento alla Stato una spesa (di difesa tecnica) che la parte da sola non riesce a sostenere, cosi' facendo appello alla solidarieta' della collettivita'.

Funzionale a cio' e' la disposizione contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 79, lettera c) laddove e' previsto che l'istante deve attestare "... la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione,, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalita' indicate dall'articolo 76".

Nel caso di specie, correttamente il giudice di merito ha ritenuto che nell'istanza presentata, la indicazione che "per il sostentamento mio e della mia famiglia riceviamo degli aiuti economici da parte dei familiari" era carente di specificita', in quanto non indicava l'ammontare di tali erogazioni, valutandola quindi inammissibile.

Alla manifesta infondatezza del ricorso consegue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000= in favore della cassa delle ammende.
 

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 702 UTENTI