Presupposti per il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico sono la condizione socio politica normativa del Paese di provenienza

Presupposti per il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico sono la condizione socio politica normativa del Paese di provenienza e la correlazione di questa con la specifica posizione del richiedente, senza che la prima possa fondarsi sul ricorso al notorio e che possa ricavarsi sillogisticamente la seconda dalla prima, rilevando, invece, la situazione persecutoria di chi (per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita) rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale. Nella specie la S.C. ha confermato il decreto di diniego del giudice di merito, motivato sull'inidoneità di indeterminate fonti di stampa a costituire la ragionevole prova della discriminazione dei curdi in Turchia e sulla mera asserzione dell'appartenenza del richiedente a tale etnia e del conseguente pericolo.
(Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 20 dicembre 2007, n. 26822)
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente

Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere

Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere

Dott. MACIOCE Luigi - rel. Consigliere

Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GA. Sa. , elettivamente domiciliato in Roma, via Alba 36, presso l'avv. Stefano Greco con l'avv. CONSOLI Daniela di Firenze, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

Ministero dell'Interno e Commissione Centrale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato;

- intimati -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 755 del 23.04.2003;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.11.2007 dal Relatore Cons. Dott. Luigi Macioce;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 10.10.2001 la Commissione Centrale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato nego' al richiedente Ga. Sa. , cittadino turco appartenente alla etnia curda, il richiesto riconoscimento e lo straniero propose ricorso innanzi al Tribunale di Livorno che, con sentenza 9.7.2002, annullo' il diniego e riconobbe lo status invocato. La sentenza venne appellata dal Ministero, dal Questore di Livorno e dalla Commissione Centrale e l'adita Corte di Firenze, costituitosi lo straniero, disattese le eccezioni pregiudiziali di incompetenza e di carenza di giurisdizione sollevate dall'appellante (la prima per la preclusione di cui all'articolo 38 c.p.c.), accolse nel merito l'appello e rigetto' la domanda di Ga. Sa. .

Affermo' la Corte in motivazione che il Tribunale aveva fatto indebito ricorso al fatto notorio sulle persecuzioni dei curdi in Turchia e che aveva creduto - apoditticamente - alla versione data dal Ga. Sa. con riguardo alla propria storia personale di perseguitato.

Per la cassazione di tale sentenza Ga. Sa. ha proposto ricorso notificandolo al Ministero ed alla Commissione presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato. Il Collegio, alla fissata udienza del 20.3.2007, ha rilevato la nullita' della notificazione disponendone il rinnovo presso l'Avvocatura Generale dello Stato. A tal incombente ha tempestivamente provveduto il ricorrente con notifica in data 21.5.2007. L'intimato Ministero non ha espletato difese. Nel ricorso viene censurata come assunta in violazione di legge ed affetta da totale carenza di motivazione la valutazione della Corte, in apodittico dissenso da quella formulata dal primo Giudice, per la quale sarebbe inconsistente l'ausilio del fatto notorio e mancante la prova indiziaria fornita dall'esponente in ordine alla sua specifica posizione di perseguitato. In sostanza il percorso logico valutativo seguito dal Tribunale di Livorno sarebbe stato dalla Corte di Firenze ribaltato sommariamente e senza farsi carico di esprimere ragioni motivate di dissenso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ad avviso del Collegio il ricorso espone argomentazioni critiche che non meritano condivisione di sorta.

Al di la' della presenza, nel corpo della motivazione del decreto della Corte di merito, di argomentazioni ultronee e di valutazioni inconferenti, deve considerarsi esatta la duplice considerazione, contenuta nel decreto stesso, per la quale da un canto il ricorso al "notorio" non puo' sostituire la ricerca di un sostegno probatorio adeguato alla prospettazione attorea relativa alla persecuzione di una intera minoranza etnica da parte di uno Stato extraeuropeo e, dall'altro canto, la persecuzione rilevante ai fini del riconoscimento dello status e' quella che specificamente puo' coinvolgere il singolo richiedente.

E si tratta di considerazioni del tutto in linea con i principi espressi da questa Corte in ripetute pronunzie (Cass. 25028.05 - 18353.06 - 18941.06 - 19930.07 - cfr. anche 16417.07) alla stregua delle quali deve essere ribadito che la situazione persecutoria rilevante ai fini in disamina e' quella di chi, per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita rischi verosimilmente, nel paese di origine o provenienza, specifiche misure sanzionatorio (penali, amministrative, materiali) a carico della sua integrita' fisica o liberta' personale.

La valutazione demandata quindi al Giudice del merito, adito in opposizione al diniego frapposto alla domanda dalla competente Commissione, si deve fondare sulla verifica della ricorrenza di entrambi i dati oggettivi (attinta anche in via di ragionamenti inferenziali), quello afferente la condizione socio politica normativa del Paese di provenienza e quella relativa alla singola posizione del richiedente (esposto a rischio concreto di sanzioni), senza poter ricavare sillogisticamente ed automaticamente dalla prima la seconda (non ogni appartenente ad una minoranza discriminata essendo automaticamente un perseguitato). La Corte di merito ha negato tanto la ragionevole prova della concreta generale situazione discriminatoria dei curdi in Turchia (non ritenendo satisfattivo il ricorso a indeterminate fonti di stampa) quanto la correlazione della situazione generale alla posizione del Ga. Sa. (affermando essere solo asserite la sua appartenenza alla etnia in questione e il pericolo quoad vitam che ne deriverebbe).

A contrastare tali valutazioni, che appaiono affatto conformi ai principi posti da questa Corte, il ricorso non adduce con piena, necessaria, autosufficienza, i dati documentali o deduttivi specificamente sottoposti al Tribunale e da detto Ufficio apprezzati e riproposti alla Corte, e che non avrebbero dovuto indurre a diverso opinamento ma si duole della decisione assunta con proposizione generiche valutative che ne' deducono gli elementi fondanti della generale persecuzione in atto ne' tampoco delineano i concreti pericoli ai quali Ga. Sa. si sarebbe esposto permanendo in Turchia. Il ricorso va dunque respinto, senza provvedere sulle spese, in difetto di difese degli intimati.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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