Prima di pronunziare l'interdizione occorre valutare l'eventuale conformità dell'amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario

Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 1 marzo 2010, n. 4866

In materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, la legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha configurato l'interdizione come istituto di carattere residuale, perseguendo l'obiettivo della minor limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente; ne discende la necessità, prima di pronunziare l'interdizione, di valutare l'eventuale conformità dell'amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario, alla stregua della peculiare flessibilità del nuovo istituto, della maggiore agilità della relativa procedura applicativa, nonché della complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di specie; mentre non costituisce condizione necessaria all'applicazione di tale misura la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quantomeno accettato, il sostegno ovvero abbia indicato la persona da nominare o i bisogni concreti da soddisfare.
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere

Dott. NAPPI Aniello - Consigliere

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere

Dott. SCHIRO' Stefano - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DE. LU. VI. , elettivamente domiciliato in Roma, via Monte Zebio 32, presso l'avv. PUBLIO FIORI, che lo rappresenta e difende per procura in atti;

- ricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA, PU. GR. , nella qualita' di tutore di De. Lu. Vi. , DE. LU. AL. , DE. LU. ST. , CI. RA. , CI. FR. , CI. AN. , MA. GI. , AB. AD. MA. ;

- intimati -

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 1721/07, in data 12 aprile 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 gennaio 2010 dal relatore, cons. Stefano Schiro';

udito, per, il ricorrente, l'avv. Publio Fiori, che chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 1721/07 del 12 aprile 2007 la Corte di appello di Roma rigettava l'appello proposto da De. Lu.Vi. , nato a (OMESSO), avverso la sentenza del Tribunale di Roma che, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, aveva dichiarato la sua interdizione.

A fondamento della decisione la Corte di appello di Roma cosi' motivava:

1.a. dalle consulenze tecniche espletate in primo e in secondo grado era emerso che il grado di limitazione della capacita' di intendere e di volere del De. Lu. era tale da giustificare la sua interdizione legale a norma dell'articolo 414 c.c., non sussistendo comunque gli estremi per l'applicazione nei confronti dello stesso De. Lu. dell'istituto della inabilitazione, ne' di quello dell'amministrazione di sostegno; sotto il primo profilo entrambe le consulenze espletate d'ufficio erano giunte alla medesima motivata conclusione sul piano clinico, rilevando che il De. Lu. era affetto da un disturbo mentale grave e cronico, individuato dal primo consulente in una forma di "schizofrenia disorganizzata con impoverimento della personalita'" e dal secondo in un "disturbo schizoaffettivo misto", tale da costituire per l'interessato severo impedimento alla cura dei propri bisogni e alla gestione dei propri interessi; in particolare il secondo consulente aveva ben illustrato la funzionalita' del provvedimento interdittivo non solo alle esigenze di tutela e di oculata gestione delle risorse patrimoniali del De. Lu. , ma anche a quelle di contenimento materiale e psicologico del paziente, rappresentate dai sanitari del Centro di Salute Mentale che lo aveva in carico e che erano i soli a occuparsi della cura della sua persona, sia sul piano dell'igiene personale, che delle sue necessita' terapeutiche, versando il paziente medesimo in "scadute condizioni generali di salute, notevolmente in sovrappeso", oltre che trascurato nella persona, tanto da indurre il consulente a segnalare la necessita' di "un piu' efficace controllo del peso", di "un controllo costante della pressione", nonche' di "una attenta valutazione del trofismo degli arti inferiori";

1.b. proprio tali esigenze, unitamente alla gravita' dell'infermita' da cui era affetto il De. Lu. ed alle conseguenze di tale infermita' sulla sua capacita' di gestire la propria vita personale e di relazione, inducevano ad escludere la sussistenza delle condizioni di parziale capacita' di intendere e di volere costituenti il presupposto per una pronuncia di inabilitazione; non ricorrevano, peraltro, neppure i presupposti per l'applicazione dell'amministrazione di sostegno, prospettata dalla difesa dell'appellante nelle memorie autorizzate, in quanto lo scopo precipuo di tale istituto, volto ad affiancare e sostenere la persona nella cura dei suoi reali bisogni quotidiani e non solo a sostituirla nella gestione dei suoi interessi patrimoniali, rendeva necessario, da un lato, che le condizioni dell'eventuale beneficiario fossero tali che egli stesso chiedesse personalmente o quanto meno accettasse il sostegno, dall'altro che fosse gia' individuata, o almeno individuabile, la persona o le persone che potessero in concreto esercitare il mandato eventualmente loro conferito; nel caso di specie, invece, l'appellante neppure aveva indicato la persona da nominare, ne' i concreti bisogni che l'amministratore di sostegno, meglio del tutore, avrebbe potuto aiutare a soddisfare, mentre non era dato comprendere l'interesse dei figli alla corretta gestione degli interessi patrimoniali del padre, che non fosse gia' tutelato dall'interdizione e dall'apertura della tutela; era anche emersa la inidoneita' dei piu' stretti familiari del De. Lu. a farsi carico dei suoi bisogni concreti e non solo della gestione delle sue risorse economiche.

2. Avverso tale sentenza De. Lu.Vi. ricorre per cassazione sulla base di tre motivi.

All'udienza pubblica del 2 aprile 2009 la causa e' stata rinviata a nuovo ruolo per consentire la notifica del ricorso nei confronti del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma, contraddittore necessario, che nel giudizio di appello aveva chiesto l'accoglimento del gravame "anche in considerazione dell'entrata in vigore della legge istitutiva dell'amministrazione di sostegno".

L'integrazione del contraddittorio e' stata eseguita con ricorso tempestivamente notificato al Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma il 5 maggio 2009 e depositato il 12 maggio 2009. Nessuno degli intimati ha svolto attivita' difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il De. Lu. - denunciando violazione degli articoli 404, 405, 406, 407, 408, 409 e 410 c.c. - lamenta che la Corte di appello non abbia ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione nei suoi confronti della misura dell'amministrazione di sostegno, senza tener conto delle importanti novita' introdotte dalla Legge n. 6 del 2004 - che hanno configurato l'interdizione come istituto di carattere residuale ed hanno introdotto altre misure di protezione destinate a limitare meno pesantemente l'autonomia e la liberta' del soggetto debole - e omettendo di considerare che egli non e' affetto da un'infermita' totale, o comunque grave e costante nel tempo, e, dopo aver conseguito una laurea in storia e filosofia, ha lavorato per circa venticinque anni presso l'Istituto Nazionale di Statistica.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ancora violazione degli articoli 404, 405, 406, 407, 408, 409 e 410 c.c., e si duole che la Corte di appello abbia escluso la possibilita' di far ricorso all'applicazione dell'amministrazione di sostegno in mancanza di una sua richiesta in tal senso e a causa della omessa indicazione, da parte sua, del nominativo della persona che avrebbe dovuto fungere da amministratore di sostegno e dei bisogni a cui tale amministratore avrebbe dovuto fare fronte.

Con il terzo motivo il De. Lu. lamenta vizio di motivazione in ordine alla decisione della Corte di appello di ritenere non applicabile, nel caso di specie, la misura dell'amministrazione di sostegno e di confermare il provvedimento di interdizione disposto dal Tribunale.

2. I tre motivi, che vanno opportunamente esaminati in modo congiunto essendo attinenti a questioni strettamente connesse, sono fondati e meritano accoglimento. Osserva il collegio che l'amministrazione di sostegno - introdotta nell'ordinamento dalla 414 e 427 c.c.. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non gia' al diverso, e meno intenso, grado di infermita' o di impossibilita' di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneita' di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilita' ed alla maggiore agilita' della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformita' di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto della complessiva condizione psico-fisica del soggetto da assistere e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie (Cass. 2006/13584; v. Cass. 2009/9628).

La Corte di appello di Roma - nell'affermare la necessita' che, ai fini dell'applicazione della misura dell'amministrazione di sostegno, il destinatario del provvedimento abbia chiesto o accettato detta misura e nell'escludere che nel caso di specie ricorressero i presupposti per l'applicazione di tale istituto, in quanto l'appellante non aveva indicato la persona che avrebbe dovuto essere nominata, ne' i concreti bisogni che l'amministratore di sostegno avrebbe potuto aiutare a soddisfare meglio del tutore, osservando inoltre che non era dato comprendere quale fosse l'interesse dei figli alla corretta gestione degli interessi patrimoniali del padre che non fosse gia' tutelato dagli effetti dell'interdizione e dell'apertura della tutela e che si doveva comunque tener conto della accertata inidoneita' dei piu' stretti familiari del De. Lu. a farsi carico dei suoi bisogni concreti e non solo della gestione delle sue risorse economiche - non si e' uniformata ai principi in precedenza enunciati in ordine ai presupposti per l'applicazione della misura dell'amministrazione di sostegno e si e' invece riferita ad elementi di fatto che, alla stregua dei principi medesimi, non costituiscono ragioni idonee per escludere nel caso concreto il ricorso all'applicazione di tale misura.

2.1. Sotto il primo profilo, la Corte di appello, confermando l'interdizione del De. Lu. disposta dal Tribunale, non ha in alcun modo tenuto conto che, dopo l'entrata in vigore della Legge n. 6 del 2004, e nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, l'interdizione puo' trovare applicazione al maggiore di eta' o al minore emancipato, che si trovino in condizioni di abituale infermita' di mente che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi, quando cio' sia necessario per assicurare la loro adeguata protezione (articolo Legge n. 6 del 2004, articolo 1).

In particolare, la Corte di merito, disponendo l'applicazione nei confronti del De. Lu. della misura dell'interdizione, non ha in alcun modo valutato, come sarebbe stato suo compito, la conformita' dell'amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario, alla stregua della peculiare flessibilita' dell'istituto, della maggiore agilita' della relativa procedura applicativa, nonche' della complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di specie.

2.2. Sotto altro aspetto, non costituisce condizione necessaria per l'applicazione della misura dell'amministrazione di sostegno la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quanto meno accettato, il sostegno ed abbia indicato la persona da nominare, come invece affermato dalla Corte di merito. Infatti - indipendentemente dalla constatazione che nella specie il De. Lu. , come risulta anche dalla sentenza impugnata, gia' nel corso del giudizio di appello ha manifestato, tramite il proprio difensore, la propria disponibilita' ad accettare tale misura - a norma dell'articolo 406 c.c., nel testo introdotto dalla Legge n. 6 del 2004, articolo 3, comma 1, il ricorso per l'amministrazione di sostegno puo' essere proposto, oltre che dallo stesso beneficiario, anche da uno dei soggetti indicati dall'articolo 408 c.c., comma 1).

3. Le considerazioni che precedono conducono all'accoglimento del ricorso, e all'annullamento della sentenza impugnata. Conseguentemente, poiche' sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere rinviata ad altro giudice, che si individua nella Corte di appello di Roma in diversa composizione, che riesaminera' l'appello del De. Lu. alla luce dei principi di diritto in precedenza enunciati e regolera' anche le spese del presente giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

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