Può essere multato il padrone che trascura il proprio cane

Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 13 maggio 2011, n. 18892

Il concetto di abbandono come delineato dall'art. 727 c.p. non implica affatto l'incrudelimento verso l'animale o l'inflizione di sofferenze gratuite, ma molto più semplicemente quella trascuratezza o disinteresse che rappresentano una delle variabili possibili in aggiunta al distacco volontario vero e proprio. Ben potendo, nel comune sentire, qualificarsi l'abbandono come senso di trascuratezza o disinteresse verso qualcuno o qualcosa, o anche, mancanza di attenzione. Così come, nel concetto penalistico di abbandono ripreso anche dall'art. 591 c.p. sia pure con connotati diversi, nell'ipotesi dell'abbandono di animali contemplato dal comma 1° dell'art. 727 c.p. viene delineato in modo non dissimili la nozione di abbandono da intendersi quindi non solo come precisa volontà di abbandonare (o lasciare) definitivamente l'animale, ma di non prendersene più cura ben consapevole della incapacità dell'animale di non poter più provvedere a sé stesso come quando era affidato alle cure del proprio padrone. Il concetto della trascuratezza, intesa come vera e propria indifferenza verso l'altrui sorte, evoca quindi l'elemento della colpa che, al pari del dolo, rientra tra gli elementi costitutivi del reato contestato. Versandosi in tema di contravvenzione non si esige per la punibilità dell'agente la volontarietà dell'abbandono ma anche l'attuazione di comportamenti inerti incompatibili con la volontà di tenere con sé il proprio animale. (Amb.Dir.)
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TERESI Alfredo - Presidente

Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere

Dott. GRILLO Renato - est. Consigliere

Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere

Dott. RAMACCI Luca - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MA. Gi. , nato a (OMESSO);

avverso la sentenza emessa il 21 novembre 2008 dalla Corte di Appello di Brescia;

udita nella udienza pubblica del 2 febbraio 2011 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato GRILLO;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perche' il fatto non sussiste;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 13 novembre 2009 il Tribunale di Lecce - Sezione Distaccata di Nardo - dichiarava MA. Gi. , imputato del delitto di abbandono di animali (articolo 727 c.p., comma 1) colpevole del detto reato e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro 1.000,00 di ammenda.

Il Tribunale individuava la responsabilita' dell'imputato sulla base di due circostanze: testimonianza del medico veterinario FI. Ed. Ma. che riferiva il rinvenimento di un cane munito di microchip all'interno dell'abitazione di tale PA. Ro. ; dichiarazione di quest'ultimo, attestante il ritrovamento del cane mesi nei pressi della propria abitazione alcuni mesi prima in condizioni di totale denutrizione e malato, cui era seguita dopo qualche tempo la denuncia al servizio veterinario.

Veniva disattesa la tesi difensiva secondo la quale il cane si sarebbe smarrito durante una battuta di caccia, tenuto conto della mancata denuncia di smarrimento del cane da parte del padrone, odierno ricorrente.

Ricorre avverso la detta sentenza l'imputato a mezzo del proprio difensore denunciando contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione ed evidenziando come, in modo del tutto incoerente, il giudice, per un verso ha parlato di certezza della responsabilita' del MA. per non avere egli denunciato lo smarrimento dell'animale e per avere altri trovato l'animale e per altro verso affermato che la mancata denuncia di rinvenimento del cane rendeva poco credibile la tesi della smarrimento del cane da parte di esso ricorrente.

Altro elemento che, a giudizio del ricorrente, prova l'illogicita' e carenza della motivazione e' rappresentato dal particolare credito accordato da parte del Tribunale unicamente alle dichiarazioni dei testi del P.M., senza la benche' minima considerazione dei testi della difesa che avrebbero, invece, riferito di uno smarrimento dell'animale durante una battuta di caccia e della inutilita' delle ricerche compiute nella immediatezza e anche il giorno dopo.

Cosi' come del tutto illogicamente il Tribunale avrebbe tratto elemento di colpevolezza dal rifiuto, non rispondente al vero, da parte dell'imputato, una volta ritrovato l'animale, di riprenderlo con se'.

Con altro motivo di ricorso la difesa denuncia inosservanza e falsa o erronea applicazione dell'articolo 727 c.p. dovendosi operare una netta distinzione tra lo smarrimento dell'animale e l'abbandono che presuppone una condotta volontaria.

Correlativamente la difesa prospetta quale condotta criminosa sanzionabile non gia' l'abbandono del cane ma il malgoverno di animali, condotta oggi depenalizzata e per la quale l'imputato ha gia' ricevuto la sanzione amministrativa e, a tutto voler concedere, l'ulteriore violazione, sempre di carattere amministrativo, prevista dalla L.R.P. 3 aprile 1995, n. 12, articolo 17, n. 5 in termini di mancata denuncia di smarrimento del cane.

Con un terzo motivo la difesa denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (articolo 42 c.p.), per avere il primo giudice omesso di accertare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in termini di dolo o colpa, trascurando anche di valorizzare elementi di natura logica quali l'esistenza del microchip intestato all'imputato che rendeva assai poco plausibile la tesi dell'abbandono volontario.

Inoltre ulteriore vizio di motivazione veniva denunciato il relazione al fatto che la decisione del Tribunale si sarebbe basata su congetture e non su prove, in modo per di piu', illogico.

Il ricorso non e' fondato.

Tutte le censure rivolte verso la sentenza impugnata afferenti alla omessa o carente o illogica motivazione contengono ad evidenza rilievi di tipo fattuale che implicano una rilettura da parte della Corte della intera vicenda in chiave alternativa rispetto alla ricostruzione effettuata dal Tribunale, come tale non proponibile in sede di legittimita'.

E' peraltro agevole osservare che il primo giudice, sulla base di un ragionamento, seppure sintetico, pienamente coerente con il complessivo quadro probatorio esaminato e soprattutto logico, ha correttamente concluso per la certezza della condotta di abbandono, desumendola da due elementi ritenuti, a ragione, sintomatici: il rinvenimento dell'animale presso l'abitazione di altri che provvedeva successivamente a fare denuncia al servizio veterinario; la mancata presentazione della denuncia di smarrimento - ove mai tale circostanza si fosse verificata - da parte del legittimo proprietario del cane.

Da qui quella conseguenza, condivisibile sul piano logico, tratta dal giudice circa la poca verosimiglianza della tesi difensiva dello smarrimento, posto che, se cio' fosse davvero avvenuto, proprio perche' il cane era dotato di microchip, sarebbe stato logico attendersi che fosse stato il proprietario ad adoperarsi per ritrovare il cane denunciandone la scomparsa.

Un ragionamento siffatto non si presta di certo ne' ad illogicita', ne' ad insufficienza, avendo il giudice dato correttamente rilievo a circostanze oggettive (peraltro non smentite dall'imputato per come opportunamente il giudice ha rilevato) e avendo anche valutato razionalmente la irrilevanza della testimonianza resa da chi, accompagnando il MA. durante la battuta di caccia avrebbe notato (insieme al MA. ) la scomparsa dell'animale.

In altri termini il Tribunale, anche a voler dare per credibile in via ipotetica la tesi della perdita, ha poi tratto la logica conclusione che a tale supposta perdita non e' mai seguito alcun tentativo men che serio di ritrovamento del cane, cosi' pervenendo alla conclusione di una volonta' da parte del MA. dell'abbandono.

Tutte le divagazioni fatte dalla difesa circa le contraddizioni in cui sarebbero incorsi i testi PA. e FI. e circa la valenza non adeguatamente rilevata delle dichiarazioni del teste DE. SI. (il compagno di caccia del MA. in occasione della ritenuta perdita del cane) appartengono al novero di quelle censure di fatto inammissibili in sede di legittimita', non mancando di osservare che anche di tali dati il giudice ha, comunque, logicamente e correttamente dato conto nella sentenza impugnata.

Ma anche l'ulteriore profilo di inosservanza della legge penale, concernente, in particolare, l'errata qualificazione giuridica della condotta data dal Tribunale, non e' fondato.

Premesso che la circostanza dello smarrimento e' stata esclusa in modo logico dal Tribunale e che in ogni caso condivisibilmente e' stato ritenuto che se cio' si fosse davvero verificato, il comportamento successivo assunto dal MA. avrebbe dovuto qualificarsi come preciso sintomo della sua volonta' di abbandono, la nozione di abbandono enunciata dall'articolo 727 c.p., comma 1 postula una condotta ad ampio raggio che include anche la colpa intesa come indifferenza o inerzia nella ricerca immediata dell'animale.

Colpa certamente compatibile con la natura del reato contestato, versandosi in tema di contravvenzione: con il che non si esige per la punibilita' dell'agente soltanto la volontarieta' dell'abbandono ma anche l'attuazione di comportamenti inerti incompatibili con la volonta' di tenere con se' il proprio animale.

Tale indifferenza, in controtendenza con l'accresciuto senso di rispetto verso l'animale in genere e' avvertita nella coscienza sodale come una ulteriore manifestazione della condotta di abbandono che va dunque interpretato in senso ampio e non in senso rigidamente letterale come pretende il ricorrente, in ossequio al significato etimologico del termine.

Significato non e' unidirezionale non potendosi quindi condividere la tesi di circoscrivere il significato della parola al concetto di distacco totale e definitivo della persona da un'altra persona o da una cosa, come sostenuto dal ricorrente, ben potendo, nel comune sentire, qualificarsi l'abbandono come senso di trascuratezza o disinteresse verso qualcuno o qualcosa; o anche mancanza di attenzione.

Del resto - sia pure con connotati diversi - il concetto penalistico di abbandono e' ripreso anche dall'articolo 591 c.p. in tema di abbandono di persone incapaci. E anche in tali casi per abbandono va inteso non solo il mero distacco ma anche l'omesso adempimento da parte dell'agente, dei propri doveri di custodia e cura e la consapevolezza di lasciare il soggetto passivo in una situazione di incapacita' di provvedere a se' stesso.

Orbene anche nella ipotesi dell'abbandono di animali - contemplata dall'articolo 727 c.p., comma 1 - viene delineata in modo non dissimili la nozione di abbandono da intendersi quindi non solo come precisa volonta' di abbandonare (o lasciare) definitivamente l'animale, ma di non prendersene piu' cura ben consapevole della incapacita' dell'animale di non poter piu' provvedere a se' stesso come quando era affidato alle cure del proprio padrone.

Il concetto della trascuratezza, intesa come vera e propria indifferenza verso l'altrui sorte, evoca quindi l'elemento della colpa che, al pari del dolo, rientra tra gli elementi costitutivi del reato contestato.

Se cosi' e', non appare condivisibile la qualificazione della condotta pretesa dal ricorrente sotto lo schema dell'articolo 672 c.p., oggi depenalizzato, in quanto il malgoverno degli animali presuppone un comportamento del tutto diverso implicante l'incapacita' della persona di governare il proprio animale se lasciato in liberta'.

Cosi' come non puo' essere condivisa la tesi che l'eventuale mancata denuncia di smarrimento costituisca condotta autonoma sanzionabile, sia perche' non prevista da alcuna norma incriminatrice, sia perche' - come correttamente osservato dal Tribunale - la mancata denuncia costituiva, nel caso di specie, il dato sintomatico della volonta' da parte del MA. di abbandonare l'animale, disinteressandosi della sua sorte.

E a tale proposito, va anche sottolineato che il primo giudice ha tenuto ben presente l'elemento temporale traendone la logica conseguenza di una precisa volonta' da parte del MA. avendo fatto trascorrere diversi mesi rispetto alla presunta data di smarrimento, senza assumere la benche' minima iniziativa volta a riprendere o ricercare l'animale.

Alla stregua di tali indicazioni deve allora disattendersi l'ulteriore tesi prospettata dalla difesa di una condotta di abbandono necessariamente e solo dolosa, anche perche' il concetto di abbandono come delineato dall'articolo 727 c.p. non implica affatto l'incrudelimento verso l'animale o l'inflizione di sofferenze gratuite, ma molto piu' semplicemente quella trascuratezza o disinteresse che rappresentano una delle variabili possibili in aggiunta al distacco volontario vero e proprio.

Se cosi' e' correttamente il Tribunale ha escluso che potessero anche profilarsi dubbi sull'atteggiamento psicologico dell'imputato ovvero sulla circostanza di un possibile smarrimento del cane, avendo dato valore ben preciso ad alcuni dati obiettivi valutati in termini di certezza.

Tanto basta ad escludere recisamente l'affermazione del ricorrente secondo la quale il giudice avrebbe fondato il proprio convincimento sulla base di mere congetture, essendo invece il Tribunale ricorso alla logica razionale che - in uno alla valutazione di elementi estrinseci - costituisce la linea ispiratrice della decisione.

Il ricorso va, pertanto, rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

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