responsabilità gestore parcheggio - irrilevanza avvisi di esonero -

Con sentenza n. 5387/2007, la Corte di Cassazione ha statuito che la presenza di cartelli che esonerano il gestore di un parcheggio da ogni responsabilità in relazione a furti o danni subiti dalle auto dei propri clienti, non lo solleva dall’obbligo al risarcimento del danno nei confronti degli stessi. Difatti, afferma la S.C., l'offerta di prestazione del parcheggio, cui segue l'accettazione attraverso l'immissione del veicolo nell'area, ingenera l'affidamento che in essa sia compresa la custodia restando irrilevanti eventuali condizioni generali di contratto predisposte dall'impresa che gestisce il parcheggi che escludano un obbligo di custodia poiché - per il modo rapidissimo in cui il contratto si conclude - è legittimo ritenere che tale conoscenza sfugga all' utente. Ne consegue, pertanto, che gli avvisi esposti dal gestore non hanno alcun valore, trattandosi di clausole di esclusione di carattere vessatorio, la cui efficacia è subordinata all’accettazione scritta da parte della controparte, nel caso di specie il cliente del parcheggio.

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