Scriminante dell’attività sportiva

Le misure adottabili ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401/1989, con riferimento a turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, si applicano nei confronti di tutti i soggetti indicati nel I comma dello stesso art. 6, anche se trattasi di tesserati di federazioni sportive ed indipendentemente da ogni altro provvedimento di competenza degli organi della disciplina sportiva. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione III penale con sentenza 5 settembre 2007, n. 33864.
Fatto e diritto

Il Questore di Caserta, con provvedimento del 6.6.2006 adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 13.12.1989, n. 401 e succ. modif. disponeva, nei confronti di V.A. e B.G. (rispettivamente dirigente e calciatore della società sportiva "C. R. ", entrambi tesserati della Figc), il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono attività sportive, per la durata di 18 mesi, prescrivendo loro altresì l'obbligo di presentarsi presso il comando stazione Carabinieri di Pignataro Maggiore in concomitanza con gli incontri di calcio disputati dalla società sportiva “C. R. ”.

Tale provvedimento veniva notificato agli interessati e ritualmente comunicato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, il quale ne chiedeva la convalida al Gip.

Il Gip del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con ordinanza depositata il 9.6.2006, non convalidava il provvedimento del Questore, argomentando oltre che circa la asserita carenza di elementi probatori sulla presunta rissa alla quale gli intimati avrebbero dato origine, iniziata sul campo di gioco e proseguita negli spogliatoi che i provvedimenti previsti dall'art. 6 della legge n. 401/1989 non si applicano alle condotte poste in essere nei campi da gioco o nelle immediate vicinanze da tesserati di federazioni sportive (come i due intimati nel caso in esame), per i quali "esistono possibilità di sanzioni specifiche da parte dei competenti organi federali".

Avverso l'ordinanza di mancata convalida ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. M. Capua Vetere, il quale ha dedotto violazione di legge consistente nell'erronea affermazione dell'inapplicabilità alle condotte dei tesserati di una federazione sportiva del sistema sanzionatorio previsto dall'art. 6 della legge n. 401/1989 e succ. modif.

Il Pm ricorrente sostiene, al riguardo, che non può ipotizzarsi una rinuncia di giurisdizione da parte dello Stato in favore delle federazioni sportive, data la diversità tra tutela dell'ordine pubblico e repressione di condotte contrarie alla regolamentazione sportiva.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Nell'ordinanza impugnata, infatti, si sostiene che le condotte di violenza tenute nei campi di gioco o nelle immediate adiacenze dai tesserati a federazioni sportive - e tali sono i due intimati nella fattispecie in esame - non sarebbero perseguibili con le misure previste dall'art. 6 della legge n. 401/1989 e succ. modif., ma sarebbero assoggettabili esclusivamente alle sanzioni specifiche (squalifiche, inibizioni e quant'altro) applicabili dai competenti organi della giustizia sportiva.

La tesi, nella sua formulazione così ampia, è errata poiché si pone quale applicazione inammissibile al fenomeno delle turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive del principio generale per il quale lo svolgimento di attività sportive può divenire causa di giustificazione (generica o specifica) per condotte astrattamente costituenti reato.

Tale principio, però, è valido solo per condotte che abbiano l'effetto di offendere, come oggetto giuridico, l'integrità fisica o morale dei soggetti coinvolti nell'attività sportiva e la causa di giustificazione copre soltanto quell'attività che si possa ritenere connessa strettamente, specie sotto il profilo dell'elemento soggettivo, alle finalità del gioco.

Una condotta non rispettosa delle regole del gioco ma comunque finalisticamente inserita nel contesto di un'attività sportiva ed intimamente connessa alla pratica dello sport, infatti, è ben diversa da quella tenuta in ipotesi in cui la gara agonistica costituisca soltanto l'occasione dell’azione violenta.

Alla stregua di tali considerazioni va affermato il principio secondo il quale “le misure adottabili ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401/1989, con riferimento a turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, si applicano nei confronti di tutti i soggetti indicati nel I comma dello stesso art. 6, anche se trattasi di tesserati di federazioni sportive ed indipendentemente da ogni altro provvedimento di competenza degli organi della disciplina sportiva” e, rilevato che nella specie il decreto del Questore è stato emesso a tutela dell'ordine pubblico, posto in pericolo dalle condotte degli intimati, la cui materialità é del tutto avulsa dall'esplicazione di attività agonistica e trae dal contesto sportivo mera occasione all'origine del comportamento illecito, l'impugnata ordinanza deve essere annullata, con rinvio al Gip del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, per nuova delibazione alla stregua del principio di diritto dianzi enunciato.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 611 e 623 c.p.p., annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Gip del Tribunale di S. Maria Capua Vetere.


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