Se il bando di concorso prevede lo 'scorrimento' della gradiatroria il lavoratoire collocato in posizine utile ha diritto all'assunzione

L’istituto del c.d. scorrimento della graduatoria, che consente ai candidati semplicemente idonei di divenire vincitori effettivi, precludendo l’apertura di nuovi concorsi, presuppone necessariamente una decisione dell’amministrazione di coprire il posto: ma, una volta assunta, tale decisione risulta equiparabile, nella sostanza, all’espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con identificazione degli ulteriori vincitori, ancorché mediante l’utilizzazione dell’intera sequenza di atti apertasi con il bando originario, recante la c.d. lex specialis del concorso, e conclusasi con l’approvazione della graduatoria, che individua i soggetti da assumere.
(Cassazione Sezione Lavoro n. 27126 del 21 dicembre 2007)
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente

Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. STILE Paolo - Consigliere

Dott. BALLETTI Bruno - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

REGIONE BASILICATA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NIZZA 56, rappresentata e difesa dagli avvocati VIGGIANI Mirella, SANTORO MARIA CARMELA, BRANCATI MAURIZIO ROBERTO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

RU. AM., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SIRACUSA 16, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO ILARIA, rappresentato e difeso dall'avvocato CAPRIO Ezio Maria, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 518/04 della Corte d'Appello di POTENZA, depositata il 28/10/04 R.G.N. 310/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 20/11/07 dal Consigliere Dott. Bruno BALLETTI;

udito l'Avvocato CAPRIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex articolo 414 cod. proc. civ., dinanzi al Tribunale - Giudice del lavoro di Potenza RU.Am. conveniva in giudizio la REGIONE BASILICATA esponendo: a) che, con ordinanza collegiale del Tribunale di Potenza in sede di reclamo in data 27 settembre 2001, era stato accolto il suo ricorso ex articolo 700 c.p.c., presentato in data 6 aprile 2001 ed ordinato alla Regione Basilicata di assumere esso ricorrente nel profilo professionale "D1A"; b) di avere, al riguardo, partecipato al concorso di selezione per progressione verticale a sedici posti di categoria "D1", di cui otto per il profilo professionale "D1A", indetto dalla Regione Basilicata, e di essersi collocato al nono posto come da graduatoria pubblicata sul B.U.R. del 10 novembre 2000; c) che i primi otto classificati erano stati inquadrati nel nuovo profilo con decorrenza dal 1 novembre 2000; d) che nel bando di selezione era stata specificata la durata della graduatoria in dodici mesi dalla pubblicazione per la copertura di eventuali posti vacanti disponibili; e) che, pur essendosi resi disponibili posti vacanti riferibili alla suddetta graduatoria, la Regione non aveva provveduto - mediante "scorrimento della graduatoria" - ad inquadrare esso ricorrente nel nuovo profilo ed anzi aveva indetto altro concorso per il medesimo profilo professionale "D1A". Il ricorrente richiedeva, quindi, che venisse dichiarato il proprio diritto all'inquadramento nel profilo professionale "D1A", con ogni relativa conseguenza economica e di carriera.

Si costituiva in giudizio la Regione Basilicata che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto.

L'adito Giudice del lavoro accoglieva il ricorso e su impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - la Corte di appello di Potenza rigettava l'appello e condannava l'appellante alla spese del grado.

Per la cassazione di tale sentenza la Regione Basilicata proponeva ricorso affidato a due motivi, con il primo dei quali riproponeva la questione concernente l'eccepito difetto di giurisdizione del Giudice del lavoro adito.

L'intimato RU.Am. resisteva con controricorso e depositava memoria ex articolo 378 cod. proc. civ..

Sul cennato primo motivo di ricorso le Sezioni Unite hanno, ex articolo 142 disp. att. cod. proc. civ., cosi' deciso: "non definitivamente pronunciando, rigetta il primo motivo di ricorso; dichiara la giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria, rimette gli atti alla Sezione Lavoro per la decisione sul secondo motivo e per la pronuncia sulle spese di questa fase di giudizio" (Cass. Sez. Unite n. 5397/2007 del 9 marzo 2007). Di conseguenza questa Corte deve ora provvedere sul secondo motivo di ricorso.

Il controricorrente ha depositato ulteriore memoria ex articolo 378 cod. proc. civ..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Con il secondo motivo di ricorso la REGIONE BASILICATA - denunciando "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio" - rileva criticamente che "la Corte d'Appello di Potenza si e' determinata a considerare identiche le due procedure selettive; bandite dall'amministrazione cosi' da ritenere sussistente, in capo alla Regione Basilicata, un vero e proprio obbligo di provvedere a scorrere lei graduatoria della procedura indetta con determinazione dirigenziale del 29 giugno 2000: spiegazione quella assolutamente carente sotto il profilo logico-valutativo in quanto la traslazione nella categoria D (del nuovo sistema di classificazione del personale) ha interessato sia la 7 che l'8 qualifica funzionale (del precedente sistema di classificazione) e, quindi, non puo' esservi identita' di categoria e qualifica".

2 - Anche per la decisione del cennato seconde motivo di ricorso - e, quindi, per la valutazione del "merito" della controversia con riferimento alle censure dei "vizi di motivazione" asseritamene contenuti nella sentenza impugnata - occorre ribadire che detta sentenza si fonda sui seguenti presupposti fattuali avvalorati dalle enunciate risultanze processuali non specificamente contestato dalla ricorrente: a) rispetto al fabbisogno di personale e relative professionalita', individuati dalla Regione Basilicata anche sulla base della Delib. 8 marzo 1999, n. 101, venne indetto, con Delib. Giunta Regionale 29 marzo 1999, n. 646, un concorso unico riservato ai dipendenti regionali di ruolo per la copertura di ventisette posti della settima qualifica funzionale; b) la Regione Basilicata, con Delib. 20 giugno 2000, n. 231, indisse: successivamente (ma prima dell'espletamento 'del cennato concorso in precedenza bandito) un concorso, tra l'altro, ad otto posti; c) con determinazione del 29 giugno 2000 il dirigente; generale del Consiglio regionale emano', poi, il bando di selezione relativo al concorso indetto con la Delib. n. 231 e, con successiva determinazione del 26 ottobre 2000, approvava la relativa graduatoria nella quale RU.Am. risultava primo idoneo non vincitore; d) nel bando di selezione (articolo 7, comma 5) era specificamente: prevista l'efficacia della cennata graduatoria per un tempo di dodici mesi dalla relativa pubblicazione per la copertura dei posti resisi successivamente vacanti; e) "trattandosi di concorsi (scilicet, quello indetto con la Delib. n. 646 del 1999, e l'altro indetto con la Delib. n. 231 del 2000) intesi ad attuare la progressione verticale in carriera ed a ricoprire il medesimo profilo professionale, la Regione Basilicata era contrattualmente obbligata allo scorrimento della graduatoria di cui al concorso bandito per secondo, sussistendo tutte le condizioni di cui all'articolo 7, comma 5, del relativo bando".

3 - In relazione a siffatta situazione la Corte di appello di Potenza ha correttamente rilevato che "anche nel pubblico impiego privatizzato sussiste in capo a colui che ha partecipato alla selezione una situazione giuridica attiva pienamente: tutelabile secondo i principi prefigurati dal diritto comunale": nella specie, in capo al concorrente dichiarato "idoneo" entro il limite temporale (dodici mesi dall'approvazione della. graduatoria) fissato dal bando concorsuale con riferimento alla "vacanza" di posti messi a concorso nell'ambito del medesimo profilo professionale, con la conseguenza esattamente indicata nella sentenza impugnata che "a condizioni esatte ossia nel rispetto del limite temporale (12 mesi) e nell'eventualita' di vacanza o disponibilita' dei posti per i quali e' stata indetta la selezione, sussiste l'obbligo (nella specie sussistente), del datore di lavoro pubblico, che a cio' si sia espressamente impegnato, dello scorrimento della graduatoria, cui abbiano fatto affidamento i concorrenti idonei di un concorso gia' espletato e che hanno percio' gia' conseguito una posizione giuridica di vantaggio".

Con la cennata statuizione la Corte Territoriale ha dato corretta applicazione all'istituto delle "scorrimento" - che consente ai candidati idonei di divenire vincitori, sempre che per specifica disposizione del bando tra i posti messi a concorso originariamente debbano essere compresi anche: quelli che si' dovessero rendere vacanti entro una certa data (cfr. Cass. Sez. Unite n. 14529/2003, Cass. n. 3252/2003).

A tale proposito vale pure qui ribadire che l'utilizzazione delle graduatorie anche oltre i posti prefissati nella singola procedura concorsuale, risponde a finalita' e ad esigenze che non sono correlate all'interesse del singolo (l'idoneo) alla copertura effettiva del posto, mai che rispondono all'interesse pubblico di procedere ad assunzioni, in relazione a vacanze sopravvenute di posti in organico che l'amministrazione decida di coprire, avvalendosi della graduatoria di un precedente concorso, piuttosto che procedere all'avvio di un nuovo (costoso e lungo) procedimento concorsuale: le numerose disposizioni normative che hanno sancito la conservazione dell'efficacia delle graduatorie di concorso per un certo tempo, a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa (cfr. della Legge n. 507 del 1993, articolo 3, comma 22; della Legge n. 127 del 1997 articolo 6 comma 21) sono preordinate, in attuazione dei principi di economicita', efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa (articolo 97 Cost.; della Legge n. 241/9, articolo 1) ad offrire uno strumento che consenta di individuare immediatamente il soggetto da assumere, rispettando nel contempo la regola inderogabile della scelta del personale mediante concorso. E', tuttavia, da cio' discende soltanto che l'istituto del c.d. scorrimento della graduatoria, che consente ai candidati semplicemente idonei di divenire vincitori effettivi, precludendo l'apertura di nuovi concorsi, presuppone necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto: ma, una volta assunta, tale decisione risulta equiparabile, nella sostanza, all'espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con identificazione degli ulteriori vincitori (in tal senso, Cass. n. 3252/2003), ancorche' mediante l'utilizzazione dell'intera sequenza di atti apertasi con il bando originario, recante la c.d. (ex specialis del concorso, e conclusasi con l'approvazione della graduatoria, che individua i soggetti da assumere.

4 - A tale corretta decisioni la Corte di Appello di Potenza e' pervenuta mediante un adeguato percorso motivazionale, per cui - in relazione alle censure dei vizi di motivazione che connoterebbero la, sentenza impugnata - vale rimarcare che: a) il difetto di motivazione, nel senso di insufficienza di essa, puo' riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non gia', invece, - come per le doglianze mosse nella specie dalla ricorrente - quando vi sia difformita' rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati; b) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno non insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia irregolarita' queste che la sentenza impugnata di certo non presenta -; c) per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non e' necessario che nella stessa, vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle: parti, ma e' sufficiente che il giudice indichi - le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte: le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.

Benvero, le censure con cui una sentenza venga, impugnata per vizio della motivazione non possono essere intese a far valere la non rispondenza della, ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si puo' opporre un preteso migliore e piu' appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalita' di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all'articolo 380 cod. proc. civ., n. 5: in caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle; valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, id est di una nuova pronuncia sul fatto sicuramente estranea alla natura e alle finalita' del giudizio di Cassazione.

5 - A definitiva conferma della decisione di rigetto dei motivi di ricorso in esame vale, infine, riportarsi al principio di cui alla, sentenza di questa Corte n. 5149/2001 in virtu' del quale, essendo stata rigettata la principale assorbente ragione di censura, il ricorso deve; essere respinto nella sua interezza poiche' diventano inammissibili, per difetto di interesse, le ulteriori ragioni di censura.

6 - Pertanto, alla stregua anche della sentenza, della Cass. Sez. Unite n. 5397/2007 sulla statuita giurisdizione dell'a.g.o. nella presente: controversia, nel respingere integralmente il ricorso proposto dalla REGIONE BASILICATA, la ricorrente deve essere condannata - per effetto della soccombenza - al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita' che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in euro 12,00 oltre a euro 3.000,00, per onorario, ed alle "spese generali" e agli "oneri di legge".

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