Se l'Ente annulla il concorso per ricorrere alla consulenza di un professionista esterno con la medesima qualifica, la delibera è annullabile se non viene resa nota la motivazione

L'annullamento del concorso indetto dall'Ente locale per la copertura del posto di geologo ed il conseguente ricorso alla consulenza di un professionista esterno con la medesima qualifica, è passibile di annullamento laddove la P.A. non dia contezza dell'iter logico-motivazionale determinante l'annullamento della procedura concorsuale ovvero della convenienza economica della diversa scelta operata. Pertanto, nel caso di specie, la scelta operata dall'amministrazione comunale, di avvalersi di un collaboratore esterno, motivata con la decisione di non avvalersi più della figura di geologo, laddove risulti contraddetta dalla stipulazione della convenzione con il professionista esterno, è sufficiente a far ritenere viziato il provvedimento di revoca del concorso in quanto delineante un esercizio del potere amministrativo incompatibile con i principi di buona amministrazione.
(Consiglio di Stato Sezione 5, Sentenza del 25 febbraio 2009, n. 1119)





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

QUINTA SEZIONE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso n. 4580/2007 proposto dalla Provincia di Brindisi, in persona del Presidente della Giunta provinciale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Ni.Zu., con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, c/o la Signora Lu.Fr.,

CONTRO

il Dott. To.El., rappresentato e difeso dall'Avvocato Er.St.Da. con il quale à elettivamente domiciliato in Roma;

la C.G.I.L. di Brindisi, non costituita;

la C.I.S.L. di Brindisi, non costituita;

la U.I.L. di Brindisi, non costituita;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, 1^ Sezione di Lecce, del 6.12.2006, n. 384;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore, alla Camera di Consiglio del 21.11.2008, il Consigliere Francesco Caringella;

Udito l'avv. St.Da.;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1.Il Dott. To.El. laureato in geologia, impiegato dalla Provincia di Brindisi, sulla base di conratti temporanei, dall'ottobre del 1998 al novembre 2005 nell'ambito del cd. "Sistema informatico Territoriale Ambientale" e successivamente come geologo nel Settore di Protezione Civile, fu ammesso alle procedure concorsuali per la copertura di 77 posti, tra i quali quello di funzionario geologo presso il predetto Sistema informatico Territoriale Ambientale.

Nel corso del 2004, peraltro, le predette procedure venivano sospese.

Con la deliberazione della Giunta provinciale del 30.3.2006, n. 54, ratificata sul punto dalla deliberazione del Consiglio provinciale del 31.5. 2006, n. 30, infine, la Provincia di Brindisi, approvando la programmazione del fabbisogno di personale per il 2006, esclusa la figura del funzionario geologo.

Il Dott. El. ha impugnato le due deliberazioni.

La Provincia di Brindisi si è costituita in giudizio opponendosi all'accoglimento del ricorso.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, 1 Sezione di Lecce, con la sentenza dell'8.2.2006, n. 384, ha accolto il ricorso, sul presupposto della omessa motivazione delle ragioni che hanno determinato l'amministrazione a coprire il posto di geologo ricorrendo ad una convenzione con un professionista esterno anziché servirsi di un proprio dipendente portando a conclusione le procedure già iniziate e sospese nel 2004.

La sentenza è appellata dalla Provincia di Brindisi che ne ha dedotto la erroneità chiedendone la riforma.

Il Dott. El., costituitosi in appello, ha chiesto la conferma della sentenza appellata.

Con la precedente ordinanza la Sezione ha disposto il rinvio della discussione in relazione alla connessione di detto giudizio con il giudizio, pendente in prime cure, avente ad oggetto le successive deliberazioni della Giunta provinciale del 27.9.2007, n. 284, e del 2.10.2007, n. 286, con cui si è disposta la soppressione del posto di geologo e la revoca della procedura concorsuale a suo tempo bandita per la sua copertura. Il Collegio di prime cure ha nelle more accolto anche detto secondo ricorso.

Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l'ulteriore illustrazione delle rispettive posizioni.

All'udienza del 21 novembre 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. L'appello è infondato.

2.1. Non è meritevole di accoglimento innanzitutto il primo motivo di ricorso con il quale si deduce la tardività dell'impugnazione rivolta all'indirizzo della delibera di Giunta n. 54/06. A confutazione dell'eccezione è sufficiente osservare che l'atto giuntale, in quanto afferente ad atti di natura programmatica di competenza consiliare giusta il disposto dell'art. 42, comma 2, lett. b), del d. lgs n. 167/2000, ha acquisito efficacia lesiva esterna solo per effetto del recepimento nella delibera consiliare di approvazione del bilancio di previsione ex art. 174 del testo unico enti locali di cui al d. lgs n. 167/2000. Ne deriva che l'atto giuntale, rivestendo valenza preparatoria endoprocedimentale, non ha prodotto un effetto immediatamente lesivo ai fini del decorso del termine decadenziale di impugnazione. Va quindi condivisa l'affermazione svolta al riguardo dal Primo Giudice, secondo cui l'atto effettivamente lesivo nei confronti del ricorrente è da identificarsi nella successiva delibera di C.P. n. 30/06, la quale, indipendentemente dalla circostanza che sul punto si limita a recepire le determinazioni della Giunta, approva comunque definitivamente e formalmente il bilancio di previsione e quello pluriennale, e ciò anche nelle parti relative alla programmazione del fabbisogno di personale.

2.2.Sono infondate anche le successive censure tese a stigmatizzare la parabola motivazionale svolta dalla sentenza gravata al fine di sottolineare la deficienza istruttoria e motivazionale delle determinazioni gravate in prime cure.

La scelta dell'amministrazione provinciale di non proseguire l'espletamento del concorso in esame e di escludere il posto di geologo da quelli oggetto di programmazione per l'anno in esame, pur costituendo esplicazione di discrezionalità programmatoria dell'amministrazione in ragione dei limiti di bilancio e delle esigenze finanziarie, non risulta confortata da adeguata motivazione e supportata da idonea istruttoria.

L'esame degli atti di causa non consente infatti di percepire l'iter logico seguito dall'amministrazione nell'effettuazione delle scelte di priorità pure rivendicate in sede di appello. Segnatamente, la decisione di non provvedere alla copertura del posto di geologo, atta a frustrare l'affidamento ingenerato in ragione dell'espletamento continuativo delle relative mansioni da parte dell'appellante a partire dall'anno 1998 e dell'indizione della relativa procedura concorsuale, oltre a non essere sorretta da congruo supporto istruttorio e motivazionale, appare contraddetta dalla sistematica decisione, compiuta dallo stesso ente, di ricorrere a professionisti esterni alla propria struttura tecnica per lo svolgimento di compiti istituzionali attinenti alle competenze dei geologi. Il ricorso continuativo a professionalità esterne, dimostrata anche dalla stipulazione di apposita convenzione con l'Università, dimostra, in una con la pertinenza della figura professionale in esame con le competenze istituzionali della provincia, l'attualità dell'esigenza di avvalersi delle competenze di un geologo. Manca poi un'analisi economica volta a dare ragione della maggiore convenienza, ai fini del soddisfacimento di dette esigenze, del sistematico ricorso a professionalità esterne rispetto all'utilizzazione di risorsa organico.

3. Va quindi confermato l'annullamento della delibere gravate pronunciato dal Tribunale di prima istanza sulla base della valorizzazione delle suddette spie del non corretto esercizio della funzione amministrativa, senza debordare nella denunciata ingerenza sostituiva nel merito di scelte di stampo schiettamente discrezionale. Restano salvi gli ulteriori provvedimenti amministrativi.

Le spese del giudizio d'appello seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di complessivi 5.000,00 euro (cinquemila/00), oltre i.v.a. e c.p.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta Respinge l'appello.

Condanna l'amministrazione appellante al pagamento, in favore della arte appellata, delle spese relative al giudizio d'appello che liquida nella misura di complessivi 5.000,00 euro (cinquemila/00), oltre i.v.a. e c.p

La presente decisione sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 novembre 2008, con l'intervento dei Signori:

Cesare LAMBERTI - PRESIDENTE

Aldo FERA - CONSIGLIERE

Aniello CERRETO - CONSIGLIERE

Francesco CARINGELLA - CONSIGLIERE

Gabriele CARLOTTI - CONSIGLIERE

Depositata in Segreteria il 25 febbraio 2009.

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