Se le acque di un canale allagano il giardino di una villa, il consorzio di bonifica risponde dei danni se non dimostra di aver provveduto alla manutenzione

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 16 maggio 2011, n. 10720

La responsabilita' per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'articolo 2051 cod. civ., viene esclusa solo mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito e, per aversi caso fortuito, occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensita' da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento. Nello specifico, una pioggia di eccezionale intensita' puo' costituire caso fortuito in relazione ai danni riportati dai proprietari di appartamenti inondati da acque tracimate a causa di tale evento, a condizione che l'ente preposto provi di aver provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nella maniera piu' scrupolosa e che, nonostante cio', l'evento dannoso si e' ugualmente determinato. (Cass. 5658/010).
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso - Presidente

Dott. CARLEO Giovanni - rel. Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 29776/2006 proposto da:

ZA. MA. , (OMESSO), considerato domiciliato "ex lege" in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, che lo rappresenta e difende ungente all'avvocato TERZIARI Gabriella e LEONE ARTURO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

CO. DI. BO. PE. BR. , (OMESSO), elettivamente domiciliato in ROMA, PIMZA DELLE CINQUE GIORNATE 2, presso lo studio dell'avvocato MERLINI Paolo, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BINDA LUIGI giusta mandato a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 610/2005 del TRIBUNALE di BASSANO DEL GRAPPA, emessa il 06/04/2005, depositata il 08/08/2005; R.G.N. 851/2004.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 11/04/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 24/2/2000 Za. Ma. conveniva in giudizio il Co. di. Bo. Pe. Br. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dalla propria vettura, parcheggiata all'interno della propria unita' immobiliare in (OMESSO), a seguito della tracimazione della roggia (OMESSO), gestita dal Consorzio, avvenuta il (OMESSO). In esito al giudizio, in cui si costituiva il Consorzio contestando la propria responsabilita', il giudice di Pace di Bassano del Grappa rigettava la domanda. Avverso tale decisione la Za. proponeva appello ed in esito al giudizio, in cui si costituiva l'appellato il Tribunale di Bassano del Grappa con sentenza depositata in data 8 agosto 2005 rigettava il gravame. Avverso la detta sentenza la Za. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Resiste il Consorzio con controricorso illustrato da memoria a norma dell'articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le due doglianze, svolte dalla ricorrente, intimamente connesse tra loro ed articolate, la prima, sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2051 c.c., la quale puo' essere esclusa solo dal fortuito laddove nella specie il Consorzio non aveva fornito la prova di aver adottato in relazione alle condizioni della cosa ed alla sua funzione tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Entrambe le censure meritano attenzione. A riguardo, giova sottolineare che questa Corte con indirizzo ormai consolidato ha avuto modo di affermare il principio secondo cui la responsabilita' per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'articolo 2051 cod. civ., viene esclusa solo mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito e, per aversi caso fortuito, occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensita' da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento.

In particolare - il principio e' stato affermato con riferimento ad una vicenda assolutamente analoga a quella per cui e' causa - una pioggia di eccezionale intensita' puo' costituire caso fortuito in relazione ai danni riportati dai proprietari di appartamenti inondati da acque tracimate a causa di tale evento, a condizione che l'ente preposto provi di aver provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nella maniera piu' scrupolosa e che, nonostante cio', l'evento dannoso si e' ugualmente determinato. (Cass. 5658/010).

Considerato che la sentenza impugnata non si e' uniformata ai suddetti principi, pienamente condivisi dal Collegio ed applicabili nella fattispecie, il ricorso per cassazione in esame deve essere accolto e la sentenza impugnata, che ha fatto riferimento, in modo non corretto, ad una regula iuris diversa, deve essere cassata. Con l'ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame da condursi nell'osservanza del principio richiamato, la causa va rinviata al Tribunale di Bassano del Grappa, in diversa composizione che provvedera' anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa al Tribunale di Bassano del Grappa in diversa composizione, che provvedera' anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimita'.
 

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