Sull'indennità di trasferta va calcolato l'IRPEF

In tema di redditi di lavoro dipendente, le somme corrisposte in via forfetaria agli ispettori del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in occasione dell'espletamento degli incarichi fuori sede, devono ritenersi in ogni caso riconducibili all'istituto della indennita' di trasferta, riflettendone la natura mista di importi destinati, in parte, a rimborsare il lavoratore delle spese sostenute ed, in parte, a remunerarlo del maggiore disagio derivante dalla trasferta, con la conseguenza che dette somme vanno assoggettate al regime irpef dettato per l'indennita' di trasferta, ratione temporis, dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 48, comma 4, come modificato dal Decreto Legge n. 41 del 1995, articolo 33, comma 3, convertito in Legge n. 85 del 1995, e, a decorrere dall'1 gennaio 1998, dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 48, comma 5, nel testo sostituito del Decreto Legislativo n. 314 del 1997 (ora, Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 51, comma 5, T.U.I.R., introdotto dal Decreto Legislativo n. 344 del 2003, articolo 1), temporalmente applicabile alla fattispecie concreta. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile
Ordinanza del 2 novembre 2009, n. 23175)
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando - Presidente

Dott. CAPPABIANCA Aurelio - rel. Consigliere

Dott. DI IASI Camilla - Consigliere

Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere

Dott. GRECO Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

PE. Gr. ;

- intimata -

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria, sez. 5, n. 5, depositata il 19.4.2007;

Letta la relazione scritta redatta dal relatore Dott. Cappabianca Aurelio;

constatata la regolarita' delle comunicazioni di cui all'articolo 380 bis c.p.c., comma 3.

FATTO E DIRITTO

Premesso:

- che la contribuente - dipendente del Ministero del lavoro - presento' istanza di rimborso delle ritenute irpef subite per le indennita' di trasferta percepite, per gli anni dal 1999 al 2001, in occasione delle ispezioni effettuate presso societa' cooperative e propose, quindi, ricorso giurisdizionale avverso il silenzio - rifiuto dell'Ufficio;

- che, a fondamento del ricorso, la contribuente sosteneva la natura risarcitoria delle indennita', in quanto corrisposta a fronte delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, e la conseguente relativa intassabilita';

che l'adita commissione tributaria respinse il ricorso, in ragione del difetto della produzione, da parte della ricorrente, della certificazione del sostituto d'imposta, attestante l'entita' delle somme erogate e quella del prelievo;

- che in esito all'appello della contribuente - che produceva i prospetti di liquidazione degli importi ricevuti negli anni in contestazione - la decisione di primo grado, tuttavia, fu riformata dalla commissione regionale;

che, in particolare, i giudici del gravame, rilevata la tempestivita' dell'istanza di rimborso, ne affermarono la legittimita' sul presupposto della non tassabilita' delle somme corrisposte al dipendente in funzione risarcitoria, anche se in maniera forfetaria;

rilevato:

che, avverso tale sentenza, l'Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione articolato in due motivi;

- che la contribuente non si e' costituita;

osservato:

- che, con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia deduce vizio di motivazione;

considerato:

- che il motivo e' inammissibile, in quanto si pone in contrasto con le prescrizioni di cui all'articolo 366 bis c.p.c., che sono violate, in relazione ai motivi che deducano vizi della motivazione, quando il fatto controverso coinvolto dal motivo, in relazione al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, e le ragioni, per cui la motivazione medesima sia reputata inidonea a sorreggere la decisione, s'identifichino solo in esito alla completa lettura del motivo e non in base alla specifica sintesi offertane dal ricorrente, al fine dell'osservanza del requisito sancito dall'articolo 366 bis c.p.c., (v. Cass. 4311/08, 4309/08, 20603/07, 16002/07);

osservato:

- che, con il secondo motivo, l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c. e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 51 (ex articolo 48) in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, censurando la decisione impugnata per non aver considerato che solo le somme corrisposte a titolo risarcitorio per il titolo in contestazione sono esenti da imposizione;

considerato:

- che, al riguardo, va premesso che, in merito al regime di tassazione delle somme corrisposte, in via forfetaria, agli ispettori del lavoro in occasione dell'espletamento di incarichi fuori sede, questa Corte si e', da ultimo, reiteratamente pronunziata (cfr. Cass. 12178/08, 2833/07, 6518/06 e 132/04) nel senso che, in tema di redditi di lavoro dipendente, le somme corrisposte in via forfetaria agli ispettori del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in occasione dell'espletamento degli incarichi fuori sede, devono ritenersi in ogni caso riconducibili all'istituto della indennita' di trasferta, riflettendone la natura mista di importi destinati, in parte, a rimborsare il lavoratore delle spese sostenute ed, in parte, a remunerarlo del maggiore disagio derivante dalla trasferta, con la conseguenza che dette somme vanno assoggettate al regime irpef dettato per l'indennita' di trasferta, ratione temporis, dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 48, comma 4, come modificato dal Decreto Legge n. 41 del 1995, articolo 33, comma 3, convertito in Legge n. 85 del 1995, e, a decorrere dall'1 gennaio 1998, dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 48, comma 5, nel testo sostituito del Decreto Legislativo n. 314 del 1997 (ora, Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 51, comma 5, T.U.I.R., introdotto dal Decreto Legislativo n. 344 del 2003, articolo 1), temporalmente applicabile alla fattispecie concreta;

- che, alla luce dell'esposto principio, il secondo motivo di ricorso si rivela manifestamente fondato nei limiti di quanto precisato dal principio medesimo;

ritenuto:

che il ricorso dell'Agenzia va, pertanto, accolto nelle forme di cui agli articoli 375 e 380 bis c.p.c.;

- che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita', ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell'Umbria, la quale procedera' a nuovo esame della controversia, uniformandosi al principio di diritto sopra richiamato.

P.Q.M.

LA CORTE

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell'Umbria.

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