Termine per chiedere il permesso di soggiorno.

Il decorso del termine (otto giorni) per la richiesta del permesso di soggiorno da parte dello straniero, ai sensi degli artt. 5 e 13 del T.U. D.Lgs. n. 286 del 1998, va calcolato in via continuativa, senza aggiunte e sommatorie con altri periodi trascorsi sul territorio nazionale. Gli otto giorni, inoltre, sono “lavorativi” e non meramente “solari”.
È il principio di diritto che emerge dalla sentenza n. 11323 del 27 maggio 2005, pronunciata dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione.
Bisogna ricordare che l’ingresso nel territorio italiano è un episodio specifico e puntuale, cioè individuabile in un momento esatto nel tempo, e da esso occorre calcolare ogni volta il periodo di otto giorni entro i quali è possibile richiedere il permesso di soggiorno. Pertanto, se si entra in Italia ma se ne esce prima che tale periodo sia trascorso, il termine è interrotto e decorre nuovamente dal successivo ingresso, senza che si possano cumulare i precedenti periodi di soggiorno sul territorio.
CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 27 maggio 2005, n. 11323
Pres. Morelli – Est. Genovese – P.M. De Augustinis (diff.) –
Svolgimento del processo. - 1. Il signor Goto Fxx, cittadino giapponese, proveniente dal Giappone, entrava nel territorio italiano in data 3 settembre 2004 e, dopo alcuni giorni (l’8 settembre successivo), si recava a Berlino, da dove faceva ritorno a Milano (aeroporto di Linate) l’11 settembre, per recarsi poi, il 19 successivo, a Gorizia, al matrimonio di un amico. In tale occasione veniva fermato dalla Polizia, che gli contestava la mancanza di permesso di soggiorno e gli notificava l’espulsione del Prefetto di Gorizia e l’ordine del Questore di lasciare l’Italia entro cinque giorni.
2. Avverso il decreto espulsivo, il signor Fxx ha proposto ricorso al Giudice di Pace di Gorizia, ai sensi del D.L. n. 241 del 2004, modificativo dell’art. 8 D.Lgs. n. 286 del 1998, osservando che al momento del controllo, effettuato il 19 settembre 2004. non era ancora scaduto il termine per richiedere il rilascio del permesso di soggiorno, per non essere trascorsi gli otto giorni lavorativi richiesti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 286 del 1998.
Inoltre, la Questura non avrebbe richiesto la convalida dell’ordine di accompagnamento.
3. Il Giudice di Pace convalidava il decreto di espulsione, osservando che il periodo di allontanamento dello straniero dal territorio italiano non aveva interrotto il periodo di otto giorni per la richiesta del permesso di soggiorno, ma l’aveva solo sospeso. Sarebbe stato, perciò, necessario sommare i due periodi di permanenza in Italia, anteriore e posteriore al soggiorno in Germania. Inoltre, il Giudice convalidava anche il decreto del Questore della Provincia di Gorizia.
4. Avverso tale decreto ricorre per cassazione il signor Fxx, con tre mezzi, cui non resiste l’intimata Prefettura.
Motivi della decisione. - 1.1. Con il primo motivo di ricorso (con il quale si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, secondo comma, D.Lgs. n. 286 del 1998 e successive modifiche) il ricorrente deduce che il Giudice di Pace avrebbe male applicato la disposizione di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 286 del 1998, escludendo che la stessa fosse riferibile solo agli stranieri che, entrati regolarmente, fossero presenti continuativamente da almeno otto giorni lavorativi in Italia e includendo, nel novero dei suoi destinatari, anche quegli stranieri presenti sul territorio nazionale per periodi di soggiorno (dovuti a ragioni turistiche o di lavoro) più brevi, inferiori cioè agli otto giorni.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso (con il quale si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13, comma 5-bis, e 14, comma 4, D.Lgs. n. 286 del 1998 e successive modifiche) il ricorrente deduce che il Giudice di Pace avrebbe errato poiché, nel convalidare l’ordine di allontanamento del Questore, non avrebbe rispettato la disciplina degli artt. 13, comma 5-bis, e 14, comma 4, D.Lgs. n. 286 del 1998, come modificati dal D.L. n. 241 del 2004, attraverso la comunicazione del provvedimento e la fissazione della camera di consiglio per la sua convalida. Nel merito, ove l’intimazione non fosse impugnabile, vi sarebbe lesione dell’art. 13 Costituzione, trattandosi di restrizione della libertà personale non soggetta a controllo giudiziale.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso (con il quale si duole della omessa motivazione riguardo la convalida del provvedimento del Questore di Gorizia) il ricorrente deduce che il Giudice di Pace non avrebbe motivato sulle ragioni della convalida dell’intimazione del Questore, stabilendo il perché non sarebbe stato possibile provvedere all’immediato accompagnamento dello straniero alla frontiera o al suo trattenimento presso un Centro di permanenza.
2. Il ricorso è pienamente fondato e merita accoglimento.
2.1. In particolare, si rivela fondato il primo motivo, avente ad oggetto i vizi del provvedimento espulsivo e del provvedimento del Giudice di pace che ha respinto il ricorso introduttivo, avverso di esso proposto, ai sensi dell’art. 13, comma 8, T.U. del 1998 (e impropriamente denominato come «convalida dell’espulsione»), restando assorbiti gli altri due mezzi che attengono, diversamente dal primo, alla convalida dell’intimazione del Questore di abbandonare il territorio nazionale, provvedimento solo consequenziale rispetto all’espulsione adottata dal Prefetto, e che quindi ne segue le sorti.
2.1.1. Il cittadino giapponese, signor Goto Fxx, è entrato in Italia nell’osservanza delle disposizioni di cui al regolamento CE n. 539/2001 del Consiglio (che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo) e cioè in regime di esenzione di «visto» all’atto dell’attraversamento della frontiera comunitaria, documento obbligatorio solo per i cittadini dei paesi terzi di cui all’elenco riportato nell’allegato 1 al detto regolamento (nei quali non figura il Giappone).
Una volta entrato in Italia, egli - secondo i fatti accertati dal Giudice di Pace e non più contestati -, dopo un soggiorno di soli cinque giorni, si è allontanato alla volta della Germania, da dove ha fatto nuovamente ingresso nel territorio nazionale, venendo fermato - per controlli di polizia - l’ottavo giorno solare, conteggiato dal suo nuovo ingresso, ma prima di aver consumato il tempo prescritto dall’art. 5 del T.U. (contenente le disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero) di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, secondo il quale (comma 2) «il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato».
Pacifico il fatto che al momento del controllo non erano ancora decorsi gli «otto giorni lavorativi» per far richiesta del permesso di soggiorno, il Giudice di Pace ha, tuttavia, respinto il ricorso avverso l’espulsione adottata dal Prefetto di Gorizia perché ha ritenuto superato quel termine, in ragione della sommatoria dei giorni trascorsi complessivamente nei due brevi periodi di tempo, rispettivamente quello anteriore e quello posteriore al breve soggiorno in Germania.
E, proprio contro questo ragionamento, si appunta il primo motivo di ricorso del signor Fxx.
2.1.2. Va osservato che il provvedimento di espulsione è stato adottato dal Prefetto di Gorizia ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b) , del T.U. di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, poiché il medesimo si sarebbe «trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto».
E va, altresì notato che, a seguito delle modificazioni del D.Lgs. n. 286 del 1998, apportate dalla cd. legge Bossi-Fini (n. 189 del 2002) è stato anche modificato, ad opera del d.P.R. n. 334 del 2004 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. n. 394 del 1999), il d.P.R. n. 394 del 1999 (contenente il Regolamento recante le norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). In particolare, l’art. 10 (Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari} del d.P.R. del 2004, ha aggiunto, all’art. 10 del d.P.R. del 1999, il comma 1-bis , secondo il quale «In caso di soggiorno per turismo di durata non superiore a trenta giorni, gli stranieri appartenenti a Paesi in regime di esenzione di visto turistico possono richiedere il permesso di soggiorno al momento dell’ingresso nel territorio nazionale alla frontiera, attraverso la compilazione e la sottoscrizione di un apposito modulo. La ricevuta rilasciata dall’ufficio di polizia equivale a permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Le modalità e le procedure di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell’interno». Decreto che, allo stato non risulta ancora essere stato approvato.
Va precisato, peraltro, che il d.P.R. n. 334, del 18 ottobre 2004, pubblicato sulla G.U. n. 33 dal 10 febbraio 2005, non solo era inapplicabile al momento dei fatti ma, considerato che esso, allo stato, non risulta ancora integrato dal necessario Decreto del Ministro dell’interno, il quale dovrà fissare «le modalità e le procedure di attuazione» di quel comma, ne consegue che la nuova fonte normativa non è, tuttora, applicabile in parte qua.
Tuttavia, tale disposizione mostra, con ogni evidenza, la necessità volontà dello Stato di fornire a coloro che - provenendo da paesi terzi - entrano nel territorio nazionale per fini di turismo, un più agevole accesso alla richiesta del titolo di soggiorno, dotandoli di tale possibilità fin dal «momento dell’ingresso nel territorio nazionale alla frontiera, attraverso la compilazione e la sottoscrizione di un apposito modulo». Ossia di una agevolazione burocratica di non poco momento.
2.1.3. Nel caso di specie, il Giudice di pace, nel respingere il ricorso del signor Goto Fxx, ha interpretato l’art. 5 del T.U. del 1998, senza porlo in connessione con le conseguenze sanzionatorie che ne discendono, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b) e commi 13 e 14 dello stesso testo (ossia l’esercizio della potestà espulsiva da parte dello Stato e il conseguente divieto di reingresso nel territorio nazionale azionabile per un periodo temporale assai ampio, estensibile - come nel caso in esame - fino a dieci anni).
Una tale interpretazione, in malam partem, del dies a guo, dal quale bisogna operare il computo del temine, stabilito nell’art. 5 del T.U. del 1998, non è in armonia, innanzitutto, con l’interpretazione letterale della norma, che impone il calcolo degli «otto giorni lavorativi» a partire dalla data del «suo ingresso nel territorio dello Stato».
Tale ingresso, per sua struttura logico-temporale, è episodio specifico e puntuale ed è ricavabile, per i soggetti provenienti da paesi terzi, dal timbro apposto sul passaporto, mentre per i soggetti (che siano parimenti extracomunitari) provenienti dai paesi dell’area cd. Shengen, da altro tipo di documentazione (non importa, in questa sede stabilire se il relativo onere debba essere posto a carico dell’Amministrazione oppure del soggetto privato).
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (nella sent. n. 16514 del 2003) in caso di ingresso regolare nel territorio dello Stato, l’art. 7 del regolamento di cui al d.P.R. n. 394 del 1999, di attuazione del T.U. di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, il quale stabilisce (al comma 2) che «è fatto obbligo al personale addetto ai controlli di frontiera di apporre sul passaporto il timbro d’ingresso, con l’indicazione della data» (disposizione non modificata dal d.P.R. n. 334 del 2004), si riferisce al passaggio delle sole frontiere esterne dell’UE (come si esprime la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Shengen del 19 giugno 1990, ratificata con la legge n. 388 del 1993), non al passaggio di quelle interne. Infatti, mentre le frontiere esterne possono essere attraversate soltanto ai valichi (art. 3 della Convenzione), quelle interne «possono essere attraversate in qualunque luogo senza che venga effettuato il controllo delle persone».
Nè il caso esaminato (quello riguardante l’odierno ricorrente) può essere accostato a quell’altro (di cui si è occupato questa Corte, con la sentenza n. 14098 del 2004) e riguardante i cd. lavoratori frontalieri. Infatti, in tale ipotesi il principio enunciato, secondo il quale «l’obbligo per lo straniero di richiedere il permesso di soggiorno, ai sensi degli artt. 5 e 13, comma secondo, lettera c), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato non viene meno in ipotesi di integrale e continuativa prestazione di lavoro in Italia presso la stessa impresa (nella specie, protrattasi per circa cinque mesi) nei soli giorni lavorativi, con reiterato e costante rientro nel proprio paese (nella specie, la Croazia) ogni venerdì sera e reingresso in Italia il lunedì successivo, in quanto ciò vale a configurare una situazione di effettiva domiciliazione nel territorio nazionale, rispetto alla quale l’uscita e il reingresso non hanno alcuna rilevanza interruttiva».
Nell’ipotesi dei migranti frontalieri, infatti, questa Corte ha equiparato il «reiterato e costante rientro nel proprio paese» frontista, con la costante cadenza del rimpatrio «ogni venerdì sera e il reingresso in Italia il lunedì successivo», ad «una situazione di effettiva domiciliazione nel territorio nazionale» che è dato palesemente opposto a quello dell’occasionale uscita da un paese comunitario per un altro e il successivo rientro nel paese di partenza.
Nel primo caso, trova giustificazione la sommatoria dei periodi di permanenza sul territorio dello Stato, pena l’elusione della regola giuridica posta dall’art. 5 del T.U. del 1998, nel secondo caso no, atteso che nessun aggiramento viene posto in essere ma si tratta del caso, abbastanza frequente e di comune conoscenza, della circolazione personale nel territorio degli Stati dell’Unione, per scopi turistici o ad esso assimilabili.
2.1.4. L’interpretazione in malam partem va, del pari, esclusa alla luce delle modifiche apportate dalla nuova normativa, di rango regolamentare, la quale tende – con le modifiche ora introdotte - a facilitare la domanda di soggiorno per scopi turistici, quando questa sia contenuta nelle richieste di soggiorni non superiori ai trenta giorni, evitando all’interessato di dover produrre tutta la documentazione burocratica prevista dagli artt. 9 e 10 del regolamento del 1999 (e necessaria per operare controlli capillari sulla circolazione di persone provenienti da paesi terzi).
2.2. Il primo motivo di ricorso va, in conclusione, accolto, in applicazione del principio di diritto secondo cui il decorso del termine per la richiesta del permesso di soggiorno da parte dello straniero, ai sensi degli artt. 5 e 13 del T.U. del 1998. va calcolato in via continuativa, senza aggiunte e sommatorie con altri periodi trascorsi sul territorio nazionale. Di conseguenza va cassato il «decreto di convalida» dell’espulsione del Prefetto di Gorizia, adottato dal Giudice di Pace e in questa sede impugnato, rimanendo assorbiti i restanti motivi di ricorso proposti avverso la stessa convalida nella parte relativa al «susseguente e collegato decreto del Questore».
La causa, non essendo necessari altri accertamenti in fatto, può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 del codice di rito.
In considerazione, della rilevata illegittimità, per le ragione sopra svolte, il provvedimento di espulsione, disposto dal Prefetto di Gorizia nei confronti del signor Goto Fxx, va conseguentemente annullato. Con l’illegittimità dei provvedimenti, adottati dal Questore, da quell’espulsione illegittima discendenti.
3. In conseguenza della decisione della causa nel merito, vanno anche liquidate - come da dispositivo - le spese dell’intero giudizio, che sono poste a carico della Prefettura intimata, ma integralmente soccombente. (Omissis)

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