Traferimento dei diritti d'autore all'esecutore

Con sentenza del 13 settembre 2006, n.19657 , la Corte di Cassazione ha stabilito che il contratto di esecuzione di un'opera musicale non implica di per s? il trasferimento del diritto d'autore in capo allo stesso esecutore. Restano fermi in capo all'autore dell'opera i diritti d'autore riconducibili alla creazione. Ne deriva che su un'opera musicale possono coesistere il diritto dell'esecutore, quello dell'autore e quello del riproduttore meccanico dell'opera stessa. Del pari, la cessione o l'autorizzazione alla registrazione dell'opera su supporto meccanico non comportano per i rispettivi cessionari il diritto per ci? stesso di sfruttare l'opera come se ne fossero gli autori.

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