Trasferimento: l'onere della motivazione sorge solo se il lavoratore lo richiede

Ai fini dell'efficacia del provvedimento di trasferimento, il quale nemmeno richiede la forma scritta, non ? necessario che vengano contestualmente indicate le ragioni del trasferimento stesso, atteso che l'articolo 2103 c.c., nella parte in cui dispone che le ragioni tecniche, organizzative e produttive del provvedimento siano comprovate, richiede soltanto che tali ragioni, ove contestate, risultino effettive e che di esse il datore di lavoro fornisca la prova; con la conseguenza che l'onere di indicazione delle ragioni del trasferimento sorge a carico del datore di lavoro soltanto nel caso in cui il lavoratore ne faccia richiesta, dovendosi applicare per analogia la disposizione di cui all'art. 2 L. n. 604/1966, fermo restando che il predetto onere di comunicazione, al pari di quanto avviene in tema di licenziamento, non riguarda le fonti di prova dei fatti giustificativi del trasferimento stesso.

Il controllo giudiziale sulla legittimit? del trasferimento del lavoratore ha ad oggetto l'accertamento in ordine alla sussistenza delle comprovate ragioni tecniche e organizzative che devono giustificarlo ed ? insindacabile l'opportunit? del trasferimento, con le uniche eccezioni derivanti dal fatto che risulti diversamente disposto dalla contrattazione collettiva; e dall'applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede, che impongono al datore di lavoro, qualora possa far fronte a dette ragioni avvalendosi di differenti soluzioni organizzative, per lui paritarie, di preferire quella meno gravosa per il dipendente, soprattutto nel caso in cui questi deduca e dimostri la sussistenza di serie ragioni familiari ostative al trasferimento

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