Una volta impugnata l’esclusione da un concorso, occorre anche una autonoma impugnazione dell’atto conclusivo del procedimento

Una volta impugnata l’esclusione da un concorso, occorre anche una autonoma impugnazione dell’atto conclusivo del procedimento; infatti, l’impugnabilità degli atti endoprocedimentali, immediatamente lesivi, non comporta un esonero dal dovere di impugnare anche l’atto finale, con la precisazione che affinché si abbia tale necessaria impugnazione dell’atto finale del procedimento non è sufficiente indicarlo nell’epigrafe del ricorso, senza però poi proporre alcuna censura com’è imposto dal carattere impugnatorio del gravame Nella fattispecie il TAR della Campania, con sentenza 17 marzo 2008 n. 135, ha dichiarato improcedibile il ricorso dal momento che il ricorrente ha impugnato un atto endoprocedimentale, nella specie il verbale con il quale è stato dichiarato non idoneo all’ammissione al concorso, ma non l’atto conclusivo del concorso stesso, ovvero la graduatoria finale.
sul ricorso n. 9866/2000 R.G. proposto da

Fucci Salvatore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaello Capunzo e Guglielmo Conca, presso il cui studio in Napoli, via Tommaso Caravita n. 10, è elettivamente domiciliato,

CONTRO

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege,


PER L'ANNULLAMENTO
(previa sospensione)

1) del verbale n. 147797/1 del 30.6.2000, con cui la commissione giudicante presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha giudicato il ricorrente non idoneo, sotto il profilo psico-attitudinale, all’ammissione al 101° corso carabinieri effettivi di cui al bando di concorso pubblicato nella G.U.R.I. n. 92 del 19.11.1999;
2) di ogni atto connesso, preordinato e conseguente, ivi compreso il profilo psico-attitudinale richiesto per prestare servizio quale carabiniere effettivo.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per il Ministero intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive edifese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Presidente Filippo Giamportone;
Udito alla pubblica udienza del 20 febbraio 2008 il difensore del ricorrente, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto;

FATTO

Con ricorso notificato il 20 settembre 2000 e depositato il 2 del mese successivo il sig. Fucci Salvatore ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, con cui la commissione giudicante presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri lo ha giudicato non idoneo, sotto il profilo psico-attitudinale, all’ammissione al 101° corso carabinieri effettivi di cui al bando di concorso pubblicato nella G.U.R.I. n. 92 del 19.11.1999.
Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:
1) Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e contraddittorietà;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990.
In conclusione, l’interessato ha chiesto, previa sospensione, l'annullamento dei provvedimenti impugnati, col favore delle spese.
Per resistere all'impugnativa si è costituita in giudizio, per il Ministero intimato, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, la quale con memoria nei termini ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.
Con ordinanza collegiale n. 4476 del 10 ottobre 2000 la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati è stata respinta.
Con memoria depositata in vista dell’udienza pubblica il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2008 il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è improcedibile per omessa impugnativa della graduatoria definitiva, redatta nelle more della definizione del presente giudizio.
Ed invero, secondo i principi applicabili ai concorsi pubblici non può ammettersi che una volta impugnata l’esclusione dal concorso per qualsiasi ragione, non occorra una autonoma impugnazione dell’atto conclusivo del procedimento (Cfr. C.S., Sez. V, 23 marzo 2004 n. 1519 e 29 luglio 2003 n. 4320; T.A.R. Puglia-Bari, Sez. I, 1 dicembre 2004 n. 5642; T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I, 2 febbraio 2006 n. 761; T.A.R, Lazio-Latina, 8 settembre 2004 n. 779).
In particolare, la possibilità di impugnare immediatamente gli atti endoprocedimentali immediatamente lesivi non comporta un esonero dal dovere di impugnare anche l’atto finale, con la precisazione che affinché si abbia tale necessaria impugnazione dell’atto finale del procedimento non è sufficiente indicarlo nell’epigrafe del ricorso, senza però poi proporre alcuna censura com’è imposto dal carattere impugnatorio del gravame.
Né poi la circostanza che l’atto finale possa essere affetto da invalidità derivata dai vizi dell’atto endoprocedimentale esclude che tale invalidità derivata debba essere fatta valere con i rimedi propri del processo impugnatorio, per cui in mancanza, ed è quel che è accaduto nel caso in esame, l’atto viziato da invalidità derivata si consolida e non è più impugnabile.
In sostanza, l’atto finale, non essendo in rapporto di mera presupposizione o consequenzialità immediata, diretta e necessaria con l’atto endoprocedimentale non è investito da effetto caducante dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione relativa a quest’ultimo atto.
Infatti, l’atto finale, pur facendo parte della stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto endoprocedimentale implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi sia del destinatario dell’atto presupposto che di terzi soggetti che hanno partecipato al concorso.
In definitiva, una volta affermato il principio dell’obbligatorietà dell’impugnazione dell’atto conclusivo del procedimento concorsuale, esso comporta la carenza sopravvenuta d’interesse alla pronuncia sul provvedimento di esclusione dal concorso per inidoneità fisica, giacché la stessa non potrebbe incidere su un atto divenuto oramai inoppugnabile.
Il ricorso va perciò dichiarato improcedibile
Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, tenuto anche conto della risalenza del ricorso e della natura particolare della lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presenta sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli il 20 febbraio 2008, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:
- Filippo Giamportone, Presidente, estensore;
- Alessandro Pagano, Consigliere;
- Roberta Cicchese, Referendario.

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