Va delibata la sentenza ecclesiastica che abbia pronunciato la nullità del matrimonio per esclusione, da parte di uno dei coniugi, dei bona matrimoni

Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 22 agosto 2011, n. 17465

Va delibata la sentenza ecclesiastica che abbia pronunciato la nullità del matrimonio per esclusione, da parte di uno dei coniugi, dei bona matrimoni, purché tale divergenza fra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all'altro coniuge o sia da questo conosciuta o comunque conoscibile con l'ordinaria diligenza. (Rientra in quest'ultima categoria il caso di specie, in cui il marito non avrebbe mai tenuto fede alla indissolubilità del vincolo, e la moglie si è dichiarata del tutto all'oscuro dell'esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte del futuro coniuge).
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere

Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere

Dott. DOGLIOTTI Massimo - rel. Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 3009/2010 proposto da:

PR. GR. (C.F. (OMESSO)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 140, presso l'avvocato LUCATTONI Pier Luigi, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MURATORI CASALI PIER ALESSANDRO, ANTONELLA GIUNTA, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

CA. GI. (c.f. (OMESSO)), elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9, presso l'avvocato ARIETA Giovanni, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BACCHIANI STEFANIA, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA PROCURA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1345/2009 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata l'11/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato ARIETA GIOVANNI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per l'inammissibilita' o rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 7-8-2007, Ca. Gi. conveniva in giudizio davanti alla Corte d'Appello di Bologna Pr. Gr. , per sentir dichiarare efficace in Italia la sentenza del Tribunale ecclesiastico regionale emiliano in Modena del 21-9-2005, che aveva dichiarato la nullita' del matrimonio celebrato in (OMESSO) tra le parti, per esclusione del requisito dell'indissolubilita' del vincolo da parte del Ca. .

Costituitosi il contraddittorio, la Pr. si opponeva alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica.

La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza in data 20-10/11-11-2009, dichiarava efficace la sentenza ecclesiastica inter partes.

Ricorre per cassazione la Pr. , sulla base di due motivi.

Resiste, con controricorso, il Ca. .

Entrambe le parti hanno depositato memoria per l'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno dapprima esaminate le questioni pregiudiziali sollevate.

Non si ravvisa violazione alcuna dell'articolo 366 bis c.p.c., inerente ai quesiti di diritto relativi ai motivi proposti.

Con il primo motivo, la Pr. lamenta violazione degli articoli Legge n. 218 del 1995, articolo 64, sostitutivo dell'abrogato articolo 797 c.p.c..

Il motivo va dichiarato inammissibile, per estrema genericita'.

La ricorrente sostiene l'ultrattivita' dell'articolo Legge n. 218, articolo 64, da parte della Corte territoriale; non precisa se e come l'eventuale non applicazione dell'articolo 797, predetto avrebbe negativamente inciso sui suoi diritti processuali e sostanziali.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta errori in procedendo e judicando, a seguito di esame errato della sentenza ecclesiastica da parte del giudice della delibazione, con mancata applicazione dell'articolo 797 c.p.c., in riferimento all'ordine pubblico italiano e alla tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole.

Il motivo si articola su vari submotivi.

Di uno va affermata l'inammissibilita': si tratta di argomentazione che richiama evidentemente una recente pronuncia di questa Corte (Cass. n. 1343 del 2011): la lunga convivenza durante il matrimonio tra i coniugi, ancorche' questo sia invalido, ne impedirebbe l'annullamento, per contrasto con l'ordine pubblico italiano, dovendosi considerare pienamente rilevante il matrimonio-rapporto, al di la' de matrimonio-atto. Si tratta di argomentazione, nella specie, del tutto illegittimamente proposta, in quanto sollevata per la prima volta nel presente giudizio.

Per il resto, il giudice a quo ha fatto buon uso dei suoi poteri, applicando la giurisprudenza consolidata di questa Corte, per cui va delibata la sentenza ecclesiastica che abbia pronunciato la nullita' del matrimonio per esclusione, da parte di uno dei coniugi, dei bona matrimonii, purche' tale divergenza tra volonta' e dichiarazione sia stata manifestata all'altro coniuge o da questo conosciuta o comunque conoscibile con ordinaria diligenza. Il giudice italiano, dovendo esprimere una valutazione, estranea all'oggetto del giudizio canonico, di garanzia dell'affidamento negoziale incolpevole da parte del coniuge, puo' provvedere ad un'autonoma valutazione delle prove, secondo le regole del processo civile (sul punto, tra le altre, Cass. n. 2467 del 2008).

Ma proprio la necessita' di un'autonoma valutazione del materiale probatorio, relativo al giudizio ecclesiastico, conduce correttamente il giudice a quo a ritenere irrilevante, perche' estranea al thema decidendum del giudizio canonico, l'affermazione, contenuta nella sentenza ecclesiastica, circa la mancata conoscenza da parte della Pr. dell'esclusione dell'indissolubilita' del vincolo, inerente al coniuge.

Afferma la ricorrente che il giudice a quo non ha esaminato le prove raccolte, limitandosi a recepire affermazioni ed indicazioni contenute nella sentenza ecclesiastica. E' vero esattamente il contrario: la Corte di merito non si ferma alle indicazioni della sentenza, ma richiama correttamente l'istruzione probatoria del giudizio canonico, e in particolare le deposizioni testimoniali assunte in quella sede.

Nonostante l'affermazione, contenuta nella sentenza ecclesiastica, circa la non conoscenza da parte della Pr. , il giudice a quo, dopo una valutazione articolata ed approfondita del materiale probatorio raccolto, conclude per la conoscenza o conoscibilita', con l'ordinaria diligenza, da parte dell'odierna ricorrente (il fidanzamento tra il Ca. e la Pr. , interrotto da una relazione del Ca. con altra donna, i tratti caratteriali di quest'ultimo, sensibile al fascino di altre donne e alieno da legami stabili e duraturi; la gravidanza della Pr. e lo sconcerto del Ca. ; una riunione generale delle due famiglie per decidere il da farsi; l'induzione al matrimonio del Ca. , per intervenuta gravidanza della Pr. ; la convinzione, espressa in varie sedi, che vi sarebbe stata comunque la possibilita' di divorzio). Non sembra pertanto sussistere violazione alcuna del principio dell'affidamento negoziale incolpevole.

Il giudice a quo esprime una valutazione di fatto, insuscettibile di controllo da parte di questa Corte, sorretta da motivazione adeguata e non illogica.

Il motivo, nonostante presenti, come si diceva, profili di inammissibilita', va complessivamente rigettato, in quanto infondato.

Va conclusivamente rigettato il ricorso.

La natura della causa e la posizione personale delle parti suggeriscono la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensera' le parti le spese del presente giudizio di legittimita'.

 

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