Va riconosciuta la validità nell'ordinamento giuridico italiano della sentenza del giudice ecclesiastico che dichiara nulle le nozze riparatrici anche se lei non era conoscenza del vizio della volontà di lui

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 1 giugno 2012, n. 8857

Non è incompatibile con i principi generali di ordine pubblico del nostro ordinamento una sentenza che dichiara la nullità del matrimonio sul rilievo del vizio del consenso di uno dei due coniugi che ha accettato di sposarsi solo perché la futura sposa era incinta e per cedere alle pressioni dei parenti. In base alle disposizioni del Protocollo addizionale del 18 febbraio 1984 modificativo del Concordato, il giudice della delibazione deve tenere conto della specificita' dell'ordinamento canonico ai fini della valutazione in ordine alla causa di impedimento in questione, che quindi (come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 19809/08) puo' ritenersi sussistente solo nei casi di incompatibilita' assoluta, quando cioe' i fatti a base della disciplina applicata nella pronuncia di cui e' chiesta l'esecutivita' non siano in alcun modo assimilabili a quelli che in astratto potrebbero avere rilievo o effetti analoghi in Italia, la mera diversita' di disciplina non essendo, in generale, sufficiente perche' possa esservi incompatibilita' di una pronuncia interna di un ordinamento straniero con l'ordine pubblico dell'altro. Cio' posto, la pur non coincidente disciplina del codice civile italiano relativa ai casi di annullamento del matrimonio per vizio di formazione del consenso (art.122) non contempla come elemento essenziale la riconoscibilita' di tale vizio per l'altra parte, il che non consente di affermare, in tale ambito, l'esistenza nell'ordinamento interno di un principio generale di tutela dell'affidamento di tale parte.
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. DIDONE Antonio - Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere

Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 714/2009 proposto da:

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 222/2008 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 07/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2012 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata il 7 agosto 2008, la Corte d'appello di Reggio Calabria, in accoglimento della domanda proposta da (OMISSIS) nel maggio 2007, ha dichiarato la efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza - pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Calabro il 27 maggio 2006, confermata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano di Appello e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto del 2 aprile 2007- con la quale e' stata dichiarata la nullita' - per difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo - del matrimonio concordatario contratto in (OMISSIS) dall'attore con (OMISSIS), disponendo l'annotazione di tale sentenza nel registro degli atti di matrimonio ed a margine degli atti di nascita delle parti. La Corte d'appello ha inoltre rigettato la domanda riconvenzionale proposta in subordine dalla (OMISSIS), diretta al riconoscimento in proprio favore di una congrua indennita' ai sensi dell'articolo 129 bis cod. civ.. Nella motivazione della sentenza, la Corte territoriale, disattendendo le argomentazioni sostenute dalla (OMISSIS) a sostegno della sua opposizione avverso il riconoscimento della sentenza ecclesiastica, ha riscontrato la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 8 n. 2 dell'Accordo del 18.2.1984 di revisione del Concordato Lateranense (reso esecutivo con Legge n. 121 del 1985), non solo sotto il profilo relativo alla sussistenza di una sentenza esecutiva resa dal Giudice Ecclesiastico competente a conoscere la causa a seguito di un regolare contraddittorio tra le parti, ma anche sotto il profilo della insussistenza delle altre cause ostative previste dalla legislazione italiana, non risultando, in particolare, l'esistenza di una sentenza del giudice italiano contrastante con quella ecclesiastica o la pendenza davanti a tale giudice di un procedimento, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, prima dell'avvenuto acquisto di esecutivita' della decisione ecclesiastica, ne' apparendo le ragioni della nullita' del matrimonio accertate dalla sentenza del Tribunale Ecclesiastico, e i termini in cui esse sono state accertate, contrarie ai principi di ordine pubblico interno. Su quest'ultimo punto, la Corte, premessa la peculiare costruzione sistematica dell'istituto matrimoniale nel diritto canonico (la cui natura di sacramento di cui gli stessi nubendi sono ministri rende inconciliabile la propria validita' con il vizio del consenso anche di uno solo di essi), ha ritenuto infondata la opposizione della (OMISSIS), secondo la quale la sentenza ecclesiastica di declaratoria di nullita', in quanto basata sul solo accertamento che il (OMISSIS) si indusse al matrimonio senza la piena consapevolezza del valore di tale sacramento (ma solo per sottrarsi alle pressioni dei propri genitori e della norma della (OMISSIS), a causa della imminente maternita' della donna), senza la verifica che tale vizio del consenso fosse conosciuto o almeno conoscibile dalla (OMISSIS) stessa, si porrebbe in contrasto con il principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, cui sarebbe da attribuire natura di principio di ordine pubblico ai sensi della Legge n. 218 del 1995, articolo 64, lettera g. Tesi che la Corte territoriale giudica infondata sia in fatto che in diritto. In fatto, perche' dalla istruttoria svolta dal giudice ecclesiastico emerge come la (OMISSIS) fosse cosciente che il (OMISSIS) si sposava solo perche' lei era incinta e che del matrimonio/sacramento non glie ne importava nulla, avendone avuto conferma anche nel prosieguo del loro rapporto (tale consapevolezza, peraltro, esclude la ricorrenza nella (OMISSIS) della buona fede richiesta per il riconoscimento dell'indennita' di cui all'articolo 129 bis cod. civ.). Infondata, comunque, anche in diritto, perche' nel caso, quale quello in esame, di mancanza di un valido consenso la mancanza di conoscenza dell'altra parte non rileva, neppure nell'ordinamento interno, che considera il consenso pur formalmente espresso tamquam non esset.

2. Avverso tale sentenza (OMISSIS) ha, con atto notificato il 29 dicembre 2008, proposto ricorso a questa Corte basato su quattro motivi, illustrati anche da memoria. Resiste (OMISSIS) con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'articolo 8, comma 2, lettera c) dell'Accordo di revisione del Concordato, ratificato con Legge n. 121 del 1985, della Legge n. 218 del 1995, articolo 64, lettera e ed f) e dell'articolo 2909 cod. civ.. Evidenzia che, con sentenza parziale dell'8.2.2008, passata in giudicato, il Tribunale di Reggio Calabria ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, dichiarando anche inammissibile, ai sensi dell'articolo 122 c.c., u.c., la domanda riconvenzionale del (OMISSIS) di annullamento del matrimonio stesso. Sostiene quindi che, dovendo in materia di nullita' del matrimonio concordatario applicarsi - a seguito dell'Accordo di revisione del Concordato che ha abrogato la riserva di giurisdizione in favore dei Tribunali ecclesiastici - il criterio della prevenzione per regolare il conflitto tra sentenze del giudice ecclesiastico e del giudice italiano, nella specie la sentenza ecclesiastica non puo' avere efficacia nel nostro ordinamento, essendo contraria alla suddetta sentenza del giudice italiano passata in giudicato ed emessa a seguito di giudizio iniziato prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera.

Osserva il Collegio che la ricorrente non ha indicato se, ed eventualmente in quale luogo del processo di merito, avrebbe prospettato al giudice della delibazione la questione concernente la causa ostativa costituita dal giudicato formatosi anteriormente in relazione alla decisione di rigetto della domanda riconvenzionale del (OMISSIS) di annullamento del matrimonio contratto dalle parti. Si e' limitata ad esporre, nelle premesse ai motivi di ricorso (pag. 4), di aver depositato copia della sentenza italiana di divorzio, emessa nel corso del giudizio di delibazione, unitamente alla comparsa conclusionale relativa a tale giudizio. Il motivo e' dunque inammissibile, giacche' introduce per la prima volta nel processo, in questa sede di legittimita', una questione nuova.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della Legge n. 218 del 1995, articolo 64, lettera g) e dell'articolo 122 cod. civ., u.c.. Deduce, sotto il primo profilo, che la declaratoria di nullita' emessa dal giudice ecclesiastico, nella misura in cui prescinde dall'accertamento circa la conoscenza o conoscibilita' da parte di essa ricorrente della causa di tale nullita', viola il principio di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole ed e' quindi contraria all'ordine pubblico interno. Sotto il secondo profilo, sostiene che il riconoscimento della sentenza di nullita' anche in presenza di una coabitazione ventennale con due figlie significa introdurre una previsione di una causa di nullita' non ammessa dall'ordinamento giuridico interno. Inoltre, con il terzo motivo, denuncia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata circa l'atteggiamento psicologico di essa ricorrente al momento della celebrazione del matrimonio. Lamenta al riguardo che la Corte d'appello, nonostante fosse tenuta ad accertare tale circostanza di fatto in piena autonomia (pur senza compiere nuova attivita' istruttoria), si e' adagiata sulle conclusioni del giudice ecclesiastico, senza compiere una nuova ed autonoma valutazione delle risultanze istruttorie e formulando deduzioni improprie dalle dichiarazioni rese da essa ricorrente al giudice ecclesiastico.

3. Tali doglianze, da esaminare congiuntamente stante la loro connessione, non meritano accoglimento.

3.1. La sentenza impugnata ha evidenziato, senza ricevere sul punto censure, come la sentenza ecclesiastica della cui delibazione si controverte abbia - con accertamento il cui riesame nel merito non e' consentito al giudice della delibazione - verificato nella specie l'esistenza di una causa di nullita' radicale del matrimonio concordatario contratto dalle parti, consistente nella mancanza, nel (OMISSIS), di ("discrezione di giudizio", cioe') effettiva capacita' di liberamente intendere il valore del matrimonio/sacramento che andava a contrarre e di determinarsi conseguentemente. Ed ha considerato, in diritto, che tale accertamento, anche se non accompagnato da una compiuta verifica in ordine alla consapevolezza dell'altra parte circa l'accertato vizio del consenso, non e' incompatibile con l'ordine pubblico interno, individuato dal giudice delle leggi (cfr. Corte Cost. n. 18/1982) nelle regole fondamentali poste dalla Costituzione e dalle leggi a base degli istituti giuridici, in cui si articola l'ordinamento positivo nel suo adeguarsi all'evoluzione della societa'. Il Collegio condivide tale affermazione in diritto. Va al riguardo tenuto presente, in primo luogo, che, in base alle disposizioni del Protocollo addizionale del 18 febbraio 1984 modificativo del Concordato, il giudice della delibazione deve tenere conto della specificita' dell'ordinamento canonico ai fini della valutazione in ordine alla causa di impedimento in questione, che quindi (come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 19809/08) puo' ritenersi sussistente solo nei casi di incompatibilita' assoluta, quando cioe' i fatti a base della disciplina applicata nella pronuncia di cui e' chiesta l'esecutivita' non siano in alcun modo assimilabili a quelli che in astratto potrebbero avere rilievo o effetti analoghi in Italia, la mera diversita' di disciplina non essendo, in generale, sufficiente perche' possa esservi incompatibilita' di una pronuncia interna di un ordinamento straniero con l'ordine pubblico dell'altro. Cio' posto, nella specie si osserva che - come precisato dalla stessa pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata - la pur non coincidente disciplina del codice civile italiano relativa ai casi di annullamento del matrimonio per vizio di formazione del consenso (art.122) non contempla come elemento essenziale la riconoscibilita' di tale vizio per l'altra parte, il che non consente di affermare, in tale ambito, l'esistenza nell'ordinamento interno di un principio generale di tutela dell'affidamento di tale parte. Vero e' che la suddetta conoscibilita' e' stata ritenuta da questa Corte (cfr. n. 3339/03; n. 12738/11) essenziale ai fini del diniego di riconoscimento di sentenze ecclesiastiche di nullita' del matrimonio per apposizione unilaterale di condizioni vizianti il relativo consenso di uno dei nubendi, ma cio' essenzialmente in ragione della specificita' dell'elemento accidentale del negozio, quale strumento tipico per dare rilievo ai motivi interni delle parti. Non puo' quindi affermarsi che la mancata verifica in ordine alla conoscenza o conoscibilita' del vizio di consenso accertato dal giudice ecclesiastico costituisca elemento rilevante per affermare la incompatibilita' assoluta della sentenza stessa con l'ordine pubblico interno. L'infondatezza della censura ne deriva di necessita', restando assorbite le doglianze relative ad un'erronea ricognizione, nella sentenza impugnata, della suddetta circostanza di fatto.

3.2. Quanto poi alla eccezione di coabitazione tra i coniugi, deve rilevarsi come essa non risulti prospettata ed esaminata in sede di merito, si che deve ritenersi irrilevante nel giudizio di legittimita', non essendo consentita la sua proposizione per la prima volta in questa sede.

4. Inammissibile, infine, e' il quarto motivo, con il quale la ricorrente censura il rigetto della propria domanda riconvenzionale ex articolo 129 bis cod. civ., denunciando la violazione e falsa applicazione di tale norma di diritto e conseguentemente della Legge n. 121 del 1985, articolo 8, n. 2. Per consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuita', il provvedimento con il quale la Corte d'appello, in sede di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullita' del matrimonio concordatario, disponga misura economiche provvisorie a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, ha funzione strumentale e natura provvisoria ed anticipatoria (a tutela del diritto del richiedente in pendenza del giudizio per farlo valere in via ordinaria), si che deve escludersi l'esperibilita' avverso tale provvedimento del ricorso per cassazione, ammissibile soltanto nei confronti di provvedimenti giurisdizionali definitivi ed a carattere decisorio (cfr. ex multis Cass. n. 17535/2003; n. 8387/1998; n. 2852/1998).

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, in euro 2.000,00 per onorari e euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Dispone, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, comma 5, che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalita' e gli altri dati identificativi delle parti.

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