Va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno contro un gestore di impianti di risalita, per l'infortunio subito da uno sciatore a seguito di uno scontro con uno snowbordista

Tribunale Napoli Sezione 9 Civile, Sentenza del 25 gennaio 2011, n. 855

Va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno contro un gestore di impianti di risalita, per l'infortunio subito da uno sciatore a seguito di uno scontro con uno snowbordista. La L.R. 24/2005, all'art. 47, prevede, infatti, che le aree riservate alla pratica dello snowboard debbano essere delimitate, recintate e segnalate. Inoltre, sempre a norma di legge, la pista da discesa rientra a pieno titolo, insieme agli impianti, nella cosiddetta "area sciabile attrezzata" e, dunque, la relativa gestione è riconducibile alla responsabilità dell'esercente la funivia. Ragion per cui, con l'acquisto dello skipass si conclude un contratto riferito non solo al trasporto di persone nella fase di risalita, ma anche all'utilizzo della pista di discesa, con la conseguenza che la responsabilità del gestore è in entrambe le fasi contrattuali.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI

NONA SEZIONE CIVILE

nella persona del Giudice, dott. Arduino Buttafoco, in funzione di giudice unico ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 16496 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2006, avente ad oggetto: risarcimento danni

TRA

(...) residente in (...) elettivamente domiciliata in (...) presso lo studio degli avv.ti (...) che la rappresentano e difendono come da procura a margine dell'atto di citazione.

ATTRICE

(...) in persone del legale rappresentante p.t., con sede in (...), elettivamente domiciliata in (...), presso lo studio dell'avv. (...) che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. (...) del foro di Sulmona, come da mandato a margine della comparsa di costituzione

CONVENUTA

NONCHE'

(...) in persona del Legale rappresentante pro tempore, con sede in (...) elettivamente domiciliata in (...) presso lo studio dell'avv. (...) che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla copia notificata dell'atto di chiamata in garanzia.

CHIAMATA IN CAUSA

CONCLUSIONI: come da verbale di causa del 7 giugno 2010.

MOTIVAZIONE

L'attrice, premesso che:

- il giorno 14.01.2006 alle ore 9,30 aveva acquistato uno skipass giornaliero per l'utilizzo degli impianti sciistici di (...);

- mentre sciava ad andatura normale sulla pista (...) gestita dalla società convenuta, veniva urtata violentemente alle spalle da altro utente che faceva uso di uno snowboard, riportando lesioni personali;

tanto premesso, conveniva in giudizio la (...) affinché, affermatane la responsabilità nella causazione dell'evento dannoso, fosse condannata al risarcimento dei danni, con vittoria di spese, con attribuzione.

Incardinata la lite, si costituiva la convenuta, eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito, l'infondatezza della domanda attrice, in fatto ed in diritto, e chiedendo lo spostamento della prima udienza, per consentire la chiamata in manleva della (...).

Si costituiva la detta chiamata in causa, eccependo:

- l'incompetenza territoriale del giudice adito;

- la non operatività della polizza in quanto precedentemente operante esclusivamente per sinistri dipendente dal funzionamento delle seggiovie.

Sulle conclusioni come da verbale, la causa passava in decisione all'udienza del 7 giugno 2010, previa concessione dei termini ex. art. 190 c.p.c..

1 - Della qualificazione giuridica del rapporto.

Parte convenuta e parte chiamata in garanzia hanno eccepito la mancanza di collegamento tra impianti di risalita e piste da sci, con conseguente esclusione di unicità del rapporto giuridico e di responsabilità, sostenendo, di conseguenza, che la responsabilità per danni durante la fase di salita sarebbe contrattuale mentre quella durante la fase di discesa extracontrattuale.

Detta qualificazione giuridica non è condivisibile.

Ex art. 4 co. 2 L. Reg. Abruzzo n. 24/2005, sono componenti di un'area sciabile attrezzata gli impianti di risalita...le piste da sci. Il comma 4 dello stesso articolo preveda che sono gestori delle aree sciabili attrezzate i titolari dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti di risalita e delle piste.

L'unicità del soggetto, titolare della pista e dell'impianto di risalita, conduce a ritenere che, con l'acquisto dello ski-pass, si concluda un contratto riferito non solo al trasporto di persone nella fase di risalita ma anche all'utilizzo della piste di discesa, con la conseguenza che la responsabilità del gestore è in entrambe le fasi contrattuale.

2 - Della competenza territoriale.

Dalla qualificazione giuridica data al rapporto consegue che è applicabile la disciplina del consumatore con conseguente affermazione della competenza territoriale del giudice adito ossia del luogo di residenza del consumatore, nel caso di specie dell'attrice.

3 - Del fatto storico.

Dalle testimonianze raccolte si desume che il giorno dell'incidente, accertato dai C.C. di (...) la pista era utilizzata promiscuamente sia da sciatori sia da utilizzatoti dello snowboard.

Premesso che, ex art. 47 L. Reg. cit., le aree riservate alla pratica dello snowboard devono essere delimitate, recintate, segnalate e gestite secondo le disposizioni della legge, (con) ordinanza del 28 maggio 2008 veniva onerata la convenuta a depositare la concessione relativa alla pista (...) al fine di poter controllate e qual pratiche era riservata e secondo quali norme doveva essere gestita.

Parte convenuta non ha assolto a tale onere con la conseguenza che - premesso il possibile concorso tra responsabilità contrattuale di un soggetto ed extracontrattuale di terza persona - va ritenuta responsabile dei danni subiti dalla parte attrice a titolo contrattuale.

4 - Della quantificazione del danno.

Venendo alla quantificazione del danno, dalla relazione di parte, redatta dal dipartimento di medicina legale del (...) si evince che l'attrice subiva trauma policontusivo localizzato soprattutto al rachide cervicale e lombosacrale, al torace con frattura della IX e X costa di sinistra e al collo piede omolaterale. Il consulente di parte ha quantificato l'I.T.T. in gg. 20, l'I.T.P. al 50% in gg. 20 ed ha valutato il danno biologico nella misura del 4%.

Tenuto conto di danni simili, si ritiene di condividere l'I.T.T. in gg. 20 e di dover invece quantificare l'I.T.P. al 50% in gg. 10 e il danno biologico nella misura del 2%.

Ne deriva che va liquidata, per l'invalidità temporanea totale, la somma di Euro 1.000,00; per l'invalidità temporanea parziale al 50%, la somma di Euro 250,00, per un totale di Euro 1.250,00.

A titolo di danno biologico va liquidata la somma di Euro 1.300,00.

La società convenuta va riconosciuta responsabile delle lesioni subite dalla parte attrice e va condannata al pagamento, in favore di quest'ultima, della complessiva somma di Euro 2.550,00.

Vertendosi in materia di risarcimento danni, va concessa la svalutazione monetaria. Tale svalutazione va determinata secondo le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, accertate dall'Istat ed è appena il caso di osservare che la maggior somma attribuita rappresenta una diversa espressione monetaria del danno medesimo.

Per quanto attiene alla richiesta degli interessi, va rilevato che in materia risarcitoria essi hanno natura compensativa, essendo diretti a risarcire il pregiudizio subito dal creditore per il ritardo, con il quale ottiene la disponibilità dell'equivalente pecuniario del debito del valore. Ed invero, il ritardato pagamento arricchisce il patrimonio del debitore con relativo lucro cessante a carico del danneggiato, che non può trarre alcuna utilità dalla somma, cui avrebbe diritto fin dal momento del fatto dannoso. Ma non si tratta di danno presunto per legge, non trovando applicazione l'articolo 1224 comma 1 c.c., che si riferisce alle sole obbligazioni pecuniarie, bensì di un danno che deve essere provato dal creditore.

Tale prova può essere data e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi e quindi anche mediante l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito, che non è necessariamente quello legale, poiché occorre valutare tutte le circostanze soggettive ed oggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito.

Venendo al caso di specie, in difetto di un maggior danno, questo Giudice ritiene equo adottare come criterio risarcitorio quello degli interessi, fissandone il tasso nella misura dell'1% considerato l'andamento medio dei tassi di impiego del danaro, correnti nel periodo considerato.

Giova aggiungere che la base di calcolo degli interessi, venendo essi fatti decorrere dal momento dell'illecito, non può coincidere con la somma rivalutata al momento della liquidazione.

Costituendo un criterio di commisurazione del danno per il ritardato conseguimento di una somma di danaro, che al momento dell'illecito era, per definizione, non rivalutata, gli interessi rappresentano, non già un debito accessorio di quello risarcitorio, e cioè quindi anch'esso di valore, ma fin dall'origine un debito di valuta, che è insuscettibile di rivalutazione. Essi vanno, pertanto, calcolati al momento del fatto sulla somma capitale ed inoltre sulla stessa somma, come progressivamente rivalutata, anno dopo anno, fino alla data della definitiva liquidazione.

E' appena il caso di osservare che dopo tale momento il debito risarcitorio, che è debito di valore, si trasforma in debito di valuta e gli ulteriori interessi dovuti, diversamente da prima, a titolo di mora ex art. 1282 c.c., andranno calcolati nella misura di legge.

Le spese seguono la soccombenza della convenuta nei confronti dell'attrice e si liquidano come da dispositivo.

3 - Del rapporto assicurativo.

L'Ente assicuratore ha eccepito la non operatività della polizza, in quanto la copertura assicurativa non comprendeva gli incidenti verificatisi in pista bensì unicamente relativi agli impianti di cui all'allegato 1 alla polizza.

Detta eccezione è infondata in quanto, come si desume dall'allegato due alla polizza, l'assicurazione comprende i rischi connessi alla proprietà, conduzione e manutenzione delle piste servite dagli impianti di risalita.

Ne deriva che merita accoglimento la domanda della convenuta società nei confronti dell'impresa assicuratrice.

Pertanto, la (...) va condannata a rivalere la (...) di tutto quanto quest'ultima, in conseguenza del fatto accaduto, è tenuta a pagare all'attrice a titolo di risarcimento.

Le spese seguono la soccombenza dell'assicurazione nei confronti del proprio assicurato, stante l'infondatezza dell'eccezione proposta, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte come in narrativa, così provvede:

a) accoglie la domanda attrice, proposta nei confronti della convenuta (...)e, di conseguenza, dichiara detta società responsabile dei danni subiti da (...);

b) condanna la (...) in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di (...) della complessiva somma di Euro 2.550,00 oltre svalutazione monetaria, secondo le variazioni degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertati dall'ISTAT, ed oltre interessi compensativi, nella misura dell'1%, sulla somma capitale e inoltre sulla stessa somma, come di anno in anno progressivamente rivalutate dal 14 gennaio 2006 alla data della presente decisione, ove definitiva, nonché al pagamento degli interessi di mora, nella misura di legge, dalla presente decisione, ove definitiva, fino al soddisfo;

c) condanna la convenuta (...) al pagamento, in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 140,00 per spese, Euro 980,00 per diritti e Euro 1.370,00 per onorario, oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo;

d) condanna la (...) a rivalere la (...) di quanto quest'ultima è stata condannata a pagare nei capi precedenti all'attrice a titolo di risarcimento danni e a titolo di spese processuali;

e) condanna la (...) al pagamento delle spese del presente giudizio, nei confronti della (...) che si liquidano in Euro 30,00 per spese, Euro 400,00 per diritti ed Euro 900,00 per onorario oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.

Così deciso in Napoli, il 9 novembre 2010.

Depositata in Cancelleria il 25 gennaio 2011.

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