IL MODELLO DICHIARATIVO IRAP

Dall'anno di imposta 2008 la dichiarazione IRAP trova la sua collocazione autonoma al di fuori del modello Unico. La novità formale si accompagna a quella di carattere sostanziale rappresentata dalla modifica delle regole di determinazione della base imponibile per le imprese. Sono difatti previste, in relazione alla forma giuridica, due modalità differenti di determinazione dell'IRAP, una collegata alle risultanze del bilancio e l'altra ancorata alla rilevanza fiscale delle componenti positive e negative nella determinazione del reddito d'impresa.

Il mod. IRAP si compone ora nella sua nuova “veste autonoma” di:
FRONTESPIZIO
 
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE in 5 quadri:   IQ - persone fisiche; IP - società di persone; IC - società di capitali; IE - enti non commerciali; IK - amministrazioni pubbliche.  
RIPARTIZIONE SU BASE REGIONALE DELLA BASE IMPONIBILE E DELL’IMPOSTA NETTA nei 2 quadri “finali”, IR e IS, contenenti rispettivamente la nonché la determinazione del saldo (IR) e una serie di specifici prospetti funzionali alla determinazione dell’imposta (IS).  
  Per quanto concerne la modalità ed i termini di presentazione del modello IRAP è da ricordare che:  
  • i soggetti IRES per i quali il periodo di imposta si è chiuso anteriormente al 31.12.2008 non devono utilizzare il mod. IRAP 2009 ma il mod. IRAP 2008 (modello vecchio). I soggetti non IRES per i quali il periodo d’imposta si è chiuso anteriormente al 31.12.2008, devono utilizzare il mod. IRAP 2009, sempreché lo stesso sia disponibile alla data di presentazione, in caso contrario dovrà essere utilizzato il mod. IRAP 2008;
  • il Decreto Milleproroghe, recentemente convertito in legge, fissa come termine per l’invio telematico la data del 30.9.2009 ovvero l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello  i chiusura del periodo d’imposta;
  • la dichiarazione va presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica.
  Sarà onere dell’Agenzia provvedere, successivamente, all’invio della stessa alla Regione o Provincia Autonoma dove il soggetto passivo ha il proprio domicilio fiscale e a quella in cui viene ripartito il valore della produzione netta. IL FRONTESPIZIO Il Frontespizio del modello ricalca sostanzialmente lo schema tipico degli altri modelli dichiarativi. In esso sono richiesti i dati anagrafici del contribuente, la firma del dichiarante, i dati relativi all’impegno alla presentazione telematica e quelli relativi al visto di conformità.   In particolare si evidenzia che:   - nell’apposita Sezione Tipo di dichiarazioneva indicato il codice identificativo della Regione ovvero della Provincia autonoma di domicilio del contribuente;   - nella Sezione Dati del contribuentedopo il numero di partita IVA, nel campoDichiarazione UNICO, è richiesta l’indicazione di uno specifico codice a seconda del tipo di modello UNICO che il contribuente presenta ai fini reddituali: -  codice “1” mod. UNICO PF; -  codice “2” mod. UNICO SP; -  codice “3” mod. UNICO SC; - codice “4” mod. UNICO ENC (tale codice va utilizzato anche dalle Amministrazioni pubbliche);   - nella Sezione Firma della dichiarazioneva barrata la casella relativa ai quadri compilati e riportati i dati dei soggetti firmatari.   - in merito ai soggetti firmatari si rammenta che, le istruzioni affermano che tale Sezione deve essere compilata anche dai soggetti che sottoscrivono la Relazione di revisione. A seconda del caso il codice da utilizzare è il seguente: - codice “1” Revisore contabile - codice “2” Responsabile revisione - codice “3” Società di revisione (In presenza di una società di revisione occorre compilare due distinti righi: uno per indicare il codice fiscale dell’amministratore o del socio (codice “2”) ed uno per indicare quello della società di revisione (codice “3”) avendo cura di non compilare, per quest’ultima, il campo firma) - codice “4” Collegio sindacale (ogni componente)   N.B. Il soggetto che sottoscrive la Relazione di revisione risponde in proprio delle irregolarità fiscali, seppure nei limiti di quanto previsto dall’art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 471/97, come riformulato dalla Finanziaria 2008 (sanzione fino al 30% del compenso relativo all’attività di redazione della Relazione di revisione). I QUADRI IQ - IP - IC – IE A differenza del “vecchio” quadro IQ, che era presente nei precedenti modelli UNICO, strutturato secondo una logica che esponeva i dati in una “griglia incrementi/decrementi”, il mod. IRAP 2009 si presenta con una nuova veste grafica che ricalca quella, “già collaudata” utilizzata per il quadro RF della dichiarazione dei redditi nella quale vengono evidenziate in appositi righi, le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione.   Adeguamento agli Studi di Settore Nella testata di ogni modello è richiesta l’indicazione dei maggiori ricavi/compensi conseguenti all’adeguamento agli studi di settore. Va osservato che lo stesso ha rilevanza ai fini IRAP anche per i soggetti che utilizzano il metodo “da bilancio”. Infatti ai sensi dell’art. 2, comma 1, DPR n. 195/99, i ricavi/compensi non annotati nelle scritture contabili a seguito dell’adeguamento agli studi di settore hanno rilevanza anche ai fini IRAP.   PERSONE FISICHE (IQ) E SOCIETÀ DI PERSONE (IP) I quadri utilizzabili per la determinazione della base imponibile per persone fisiche (IQ) e società di persone (IP) seguono, in linea di principio, la medesima struttura.   In particolare le prime due sezioni, sono così utilizzabili:  
Sez. I, è riservata a coloro che determinano la base imponibile con il metodo c.d. “fiscale” (art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97)
 
Sez. II, è utilizzata da coloro che hanno optato entro il 31.10.2008 per il metodo c.d. “da bilancio” (art. 5, D.Lgs. n. 446/97)
  Facendo specifico riferimento alla Sez. I del quadro IQ – Persone fisiche, si evidenzia che: -   i componenti positivi fiscalmente rilevanti devono essere indicati nei righi da IQ1 a IQ3; -   i componenti negativi fiscalmente rilevanti devono essere indicati nei righi da IQ5 a IQ9; -  i componenti provenienti da anni precedenti (quali plusvalenze, spese di rappresentanza, manutenzioni e riparazioni) devono essere riportati, sino ad esaurimento, nella colonna 1 dei righi IQ10 e IQ4.   - la colonna 3 denominata “Recupero deduzioni extracontabili” va utilizzata nell’ipotesi in cui si debba recuperare “per sesti” il disallineamento tra valori civili e fiscali risultante dal quadro EC del mod. UNICO 2008 relativo al 2007 e non si sia provveduto all’eventuale suo affrancamento.   Il contribuente (persona fisica o società di persone) che ha effettuato l’opzione (entro il 31.10.2008) per l’utilizzo del metodo c.d. “da bilancio” dovrà compilare la Sez. II, indicando inizialmente gli  importi delle voci così come desumibili dal Conto economico nei seguenti righi: - da IQ13 a IQ17 per i componenti positivi; - da IQ19 a IQ25 per i componenti negativi.   Successivamente si dovranno indicare quelle voci, già ricomprese nei precedenti righi, che non essendo rilevanti ai fini IRAP vanno “eliminate” dalla base imponibile, negli appositi riquadri “variazioni in aumento” e “variazioni in diminuzione”. N.B. A rigo IQ11 o IQ39 vanno indicate le deduzioni relative al personale di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 446/97 come risultanti dal quadro IS, Sez. I (deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, deduzione forfetaria di 4.600 o 9.200 euro, per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato, deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali, deduzione delle spese per apprendisti, per disabili, per il personale assunto con contratto di formazione lavoro e per addetti alla ricerca e sviluppo).  
Attenzione!!! In particolare non devono essere indicate in questi righi la deduzione per incremento occupazionale e quella di 1.850 euro per dipendente che vanno riportate a rigo IQ63.
Non si riscontrano novità per la compilazione delle Sezioni dedicate alle imprese in regime forfettario, ai produttori agricoli e agli esercenti arti e professioni. Nella Sez. VI, dedicata alla determinazione complessiva del valore della produzione IRAP, vanno riportati i risultati dei totali delle precedenti Sezioni (dalla I alla V). Successivamente devono essere evidenziate le “Altre deduzioni per lavoro dipendente” e la Deduzione per ricercatori”.   SOCIETÀ DI CAPITALI (IC) I soggetti IRES determinano, come noto, la base imponibile secondo le disposizioni contenute nell’art. 5, D.Lgs. n. 446/97. La Finanziaria 2008 ha difatti “rivoluzionato” i criteri di determinazione della base imponibile che ora, per i soggetti in commento, (esclusivamente) fa riferimento al metodo “di bilancio”, in base al quale le risultanze di bilancio rimangono non influenzate dall’applicazione delle regole del TUIR. N.B. Per la determinazione della base imponibile IRAP è assume dunque rilevanza la redazione del bilancio secondo i corretti principi contabili. Il comma 5 del citato art. 5 prevede infatti che “indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall’impresa”.   Nella Sez. I i componenti positivi e negativi rilevanti ai fini IRAP sono esposti così come indicati nel Conto economico. Anche per i soggetti in commento è presente l’apposita colonna, 2, denominata “Recupero deduzioni extracontabili” che va utilizzata per indicare il risultato scaturente dalla compilazione del quadro IS, Sez. III, in cui si determina la quota da tassare (1/6) del disallineamento IRAP emergente dal quadro EC del mod. UNICO 2008 relativo al 2007, nell’ipotesi in cui la società non abbia provveduto  all’affrancamento dello stesso. Per l’indicazione delle variazioni in aumento ed in diminuzione è dedicata l’apposita Sez. IV. Le componenti derivanti da anni precedenti (plusvalenze, spese di rappresentanza, manutenzioni e riparazioni) devono essere indicate, sino ad esaurimento, nella colonna 1 dei righi IC49 e IC55. La Sez. VI analoga a quella dei precedenti quadri IQ - persone fisiche e IP – società di persone è destinata all’indicazione dei dati necessari per la determinazione del valore della produzione. N.B. Le deduzioni per il personale calcolate nel quadro IS, Sez. I devono essere evidenziate nei righi IC62 e IC67.   In particolare: - a rigo IC62, deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 446/97; - a rigo IC67, altre deduzioni per lavoro dipendente. ENTI NON COMMERCIALI (IE) Il quadro IE va utilizzato dai seguenti soggetti:   - enti privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali ed Enti pubblici non tenuti alla compilazione del quadro IK e del quadro IC; - enti non commerciali, compresi i trust, società semplici e associazioni equiparate, non residenti che hanno esercitato nel territorio dello Stato, per un periodo non inferiore a 3 mesi, attività rilevanti ai fini IRAP mediante stabile organizzazione, base fissa o ufficio ovvero che hanno esercitato attività agricola nel territorio stesso.   Il quadro IE è suddiviso in 6 Sezioni così utilizzabili: - la Sez. I, è riservata all’indicazione dei componenti rilevanti ai fini della determinazione del valore della produzione relativa all’attività non commerciale; - le Sez. da II a V, con riferimento alle diverse categorie di enti, vanno indicati i componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del valore della produzione relativa all’attività commerciale; - la Sez. VI, analoga a quella dei quadri precedenti è destinato all’indicazione dei dati necessari per la determinazione complessiva del valore della produzione.   IL QUADRO IR La funzione del quadro IR, comune a tutti i contribuenti che compilano il mod. IRAP 2009, è quella di individuare la Regione o la Provincia autonoma alla quale attribuire l’imposta dovuta. La ripartizione avviene in base al criterio del luogo in cui il valore netto della produzione si è determinato. La Sez. I, ricalca lo schema del vecchio quadro IQ, Sez. VI. Generalmente la ripartizione della base imponibile con riferimento all’attività esercitata nel territorio di più Regioni o Province autonome diverse da quella in cui il soggetto risulta domiciliato va effettuata in misura proporzionalmente corrispondente all’ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della Regione (o Provincia autonoma) e operanti per un periodo di tempo non inferiore a 3 mesi, rispetto all’ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti spettanti al personale dipendente e agli altri soggetti addetti alle attività svolte nel territorio dello Stato.   Con riferimento alla colonna 6 “Aliquota”, si rammenta che l’aliquota ordinaria IRAP per il 2008 è pari al 3,9%, ridotta al 1,9% per il settore agricolo. Ogni singola Regione/Provincia autonoma può aver previsto aliquote maggiorate o ridotte applicabili in determinate situazioni particolari. La Sez. II è dedicata al versamento dell’imposta. La sua struttura ricalca quella analoga della Sez. VII del vecchio quadro IQ. Le novità riguardano la presenza dei seguenti righi:   v rigo IR27, eccedenza di versamento in acconto; v rigo IR28, eccedenza di versamento in acconto compensata nel mod. F24; v rigo IR31, eccedenza di versamento a saldo; v rigo IR32, credito di cui si chiede il rimborso; v rigo IR33, credito da utilizzare in compensazione; v rigo IR34, credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale.   I primi due righi (IR27 e IR28) trovano la loro ratio nella riduzione di 3 punti percentuali dell’acconto previsti dall’art. 10, D.L. n. 185/2008, convertito dalla Legge n. 2/2009. Gli ultimi tre (IR32, IR33 e IR34) si rendono necessari per la nuova veste “autonoma” del mod. IRAP 2009. Con riferimento ai citati righi si sottolinea che “la somma degli importi dei righi IR30 e IR31 deve essere ripartita tra i righi IR32 e/o IR33 e/o IR34. In particolare, nel rigo IR32 va indicato il credito di cui si chiede il rimborso. Si ricorda che, ovviamente, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione”.   IL QUADRO IS Il quadro IS, comune a tutti i contribuenti che compilano il mod. IRAP 2009, contiene alcuni prospetti con funzionalità diverse. In particolare si evidenziano le seguenti Sezioni:   v Sez. I, deduzioni; v Sez. IV, soggetti non operativi ex art. 30, Legge n. 724/94; v Sez. V, disallineamenti derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento.   La Sez. I va utilizzata per indicare le seguenti deduzioni: v deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro; v deduzione forfetaria di 4.600 o 9.200 euro, per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato; v deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali; v deduzione delle spese per apprendisti, per disabili, per il personale assunto con contratto di formazione lavoro e per addetti alla ricerca e sviluppo; v deduzione di 1.850 euro per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 dipendenti; v deduzione “base” per incremento della base occupazionale; v deduzione “ulteriore” per incremento della base occupazionale.   Si pone poi in particolare evidenza che, nella Sez. IV è presente una casella denominata “Esonero” nella quale occorre indicare uno specifico codice a seconda della seguente situazione:  
  1. Accoglimento dell’istanza di interpello Codice “1”
  2. Esclusione/disapplicazione previste dall’art. 30, Legge n. 724/94 o dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 14.2.2008 Codice “2”
  3. Operatività Codice “3”
N.B. Nell’ipotesi in cui la società risulti “operativa”, la casella “Esonero” va sempre compilata indicando l’apposito codice “3”. La Sez. V va compilata, in relazione a ciascuna operazione straordinaria (conferimento, fusione o scissione) per la quale si è proceduto all’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell’art. 176, TUIR.   In particolare per ogni “tipo di bene” va compilato uno specifico riquadro nel quale indicare: - la descrizione del bene; - il valore fiscale in capo al dante causa; - i valori civile e fiscale riconosciuti in capo all’avente causa, gli incrementi ed i decrementi nonché i valori finali; - l’ammontare assoggettato all’imposta sostitutiva.   La Sezione va compilata nella dichiarazione relativa all’esercizio precedente a quello in cui è avvenuto il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva, nonché in quelle relative agli esercizi successivi, al fine di evidenziare le variazioni intervenute in ciascun esercizio. N.B. In caso di versamento della prima rata entro il 16.6.2009 occorre compilare la sezione nel mod. IRAP 2009. I beni non dovranno più essere indicati a decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui il valore fiscalmente riconosciuto corrisponde a quello indicato in bilancio.     Le novità del Modello Irap/2010   Il modello di dichiarazione da presentare nel 2010 per dichiarare l’Irap relativa al periodo d’imposta 2009, presenta delle novità nel quadro IR “ripartizione della base imponibile e dell’imposta e dati concernenti il versamento” e nel quadro IS “prospetti vari”.   QUADRO IS   Sezione I - deduzioni art. 11, D.Lgs. n. 446/97   Nel quadro IS, nella sezione I “deduzioni art. 11, D.Lgs. n. 446/97” sono stati eliminati i righi che nel modello IRAP 2009 avevano numerazione IS6 e IS7 e che erano denominati, rispettivamente, “deduzione base per incremento occupazionale” e “ulteriore deduzione per incremento occupazionale”. La deduzione dal valore della produzione del costo del lavoro sostenuto per l’assunzione di nuovi lavoratori a tempo indeterminato, prevista dal comma 4 quater dell’art. 11 del D.lgs. n. 446/97 (cosiddetta deduzione “base” fino a 20.000 euro), e dai commi 4-quinquies e 4-sexies del citato articolo (cosiddetta “ulteriore” deduzione) compete fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008. Considerato che il modello IRAP 2010 viene utilizzato per dichiarare l’Irap relativa al periodo d’imposta 2009 i righi IS6 e IS7 sono stati eliminati.   QUADRO IR   Sezione I – Ripartizione della base imponibile determinata nei quadri IQ, IP, IC, IE, IK (sez. II e III)   Nella sezione I è stata introdotta una colonna 3 denominata “quota esente zone franche urbane”. Tale colonna consentirà di indicare la quota del valore della produzione esente delle piccole e micro- imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/ 361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che usufruiscono delle disposizioni agevolative di cui all’articolo 1, commi da 341 a 341-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le cosiddette “zone franche urbane“. Per tali imprese, la lettera b) del comma 341 della legge n. 296 del 2006 come modificato dal comma 562 della legge n. 244 del 207 prevede l’esenzione dall’Irap, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;   Sezione II – Dati concernenti il versamento dell’imposta determinata nei quadri IQ, IP, IC, IE, IK (sez. II e III)   Nella sezione II sono stati eliminati i righi IR27 e IR28, rispettivamente denominati nel modello IRAP 2009, “Eccedenza di versamento in acconto” e “Eccedenza di versamento in acconto compensato in F24”. I righi sono stati eliminati in quanto non trova applicazione, con riferimento all’anno 2009, l’articolo 10 del Decreto n. 185 del 2008 che prevedeva una riduzione del 3% dell’acconto Irap.   Modello IRAP Affrancamento delle operazioni straordinarie Nella Sezione V QUADRO IS del modello IRAP vanno riepilogati i disallineamenti derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento oggetto di riallineamento opzionale. Novità saliente del modello Irap “autonomo”, perché staccato dal modello Unico, è la nuova sezione dedicata all’affrancamento dei disavanzi originati a seguito di operazioni straordinarie, ovvero di fusioni, scissioni e conferimenti di aziende. Queste operazioni sono sempre realizzate in neutralità fiscale ai fini Ires ai sensi degli artt. 172, 173 e 176 del Tuir, con la conseguenza che i maggiori valori che si dovessero originare a seguito di una di queste operazioni, anche se allocati ai singoli beni, non danno origine a maggiori ammortamenti deducibili fiscalmente. La medesima situazione si verifica anche per il valore non attribuito ai singoli beni ma allocato nell’attivo dello stato patrimoniale a titolo di avviamento. Tali maggiori valori non sono rilevanti e quindi non possono essere ammortizzati dal punto di vista fiscale, mentre lo sono civilisticamente. Questo comporta la gestione di un doppio binario, con valori civilistici e fiscali che devono essere evidenziati in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi. Ai fini Irap non esiste una norma che rende neutre le operazioni straordinarie con la conseguenza che a seguito della modifica della base imponibile Irap operata dalla legge Finanziaria per l’anno 2008, L. 24 dicembre 2007, n. 244, non rilevando più le variazioni fiscali dell’Ires si potrebbe sostenere la deducibilità dei maggiori valori imputati ai beni o iscritti a titolo di avviamento. Questi ammortamenti transitano infatti a conto economico in voci rilevanti ai fini Irap (voci B.10 lett. a) e b) dell’articolo 2425 c.c.) e come tali dovrebbero essere considerati deducibili dalla base imponibile Irap. Le istruzioni del modello Irap 2009 confermano, invece, l’interpretazione restrittiva fornita dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 25 settembre 2008, n. 57 in merito alla deducibilità dei maggiori valori iscritti in bilancio per effetto di operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda affermando che: “si precisa che nell’ipotesi di operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda, i maggiori valori iscritti in bilancio dalla società incorporante o risultante dalla fusione, beneficiaria della scissione o conferitaria a seguito delle predette operazioni, non sono riconosciuti fiscalmente ai fini IRAP, salvo il ricorso all’affrancamento mediante opzione per l’imposta sostitutiva di cui all’art. 176, comma 2-ter del Tuir (cfr. circolare n. 57 del 2008). Nell’ipotesi in cui non sia stata esercitata la predetta opzione, occorre neutralizzare le componenti rilevate nel conto economico non riconosciute fiscalmente, evidenziandole tra le altre variazioni. Esempio Si supponga un contribuente società di capitali che ha dato corso a una fusione per incorporazione dalla quale è emerso un disavanzo di fusione pari a 100.000 imputato alla voce B.I.5) “Avviamento” dello stato patrimoniale previsto dall’articolo 2424 c.c.. Tale valore deve essere ammortizzato ai sensi dell’articolo 2426, co. 1, punto 6 c.c. entro un periodo di cinque anni con imputazione dell’ammortamento pari a 20.000 a conto economico (salvo adottare un periodo limitato di durata superiore purché non si superi la durata dell’utilizzazione di questo asset e ne sia data adeguata motivazione in nota integrativa). L’ammortamento dell’avviamento, indeducibile ai fini Irap, deve essere indicato nelle variazioni in aumento al rigo IC49 per 20.000 nell’esempio: Qualora la società voglia riallineare i valori fiscali ai maggiori valori civilistici deve versare l’imposta sostitutiva prevista dall’art. 176, comma 2-ter del Tuir applicando le seguenti aliquote:
•12% sulla parte dei maggiori valori assoggettati a tassazione complessivamente ricompresi nel limite di 5 milioni di euro; •14% sulla parte che eccede 5 milioni e fino a 10 milioni di euro; •16% sulla parte superiore a 10 milioni di euro. Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato obbligatoriamente in tre rate; la prima, pari al 30% dell'importo complessivamente dovuto, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito e dell'Irap relative al periodo d'imposta dell'operazione straordinaria ovvero, in caso di opzione ritardata o reiterata, a quello successivo; la seconda, pari al 40%, e la terza, pari al 30%, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito e dell'Irap relative ai periodi di imposta successivi a quello dell'operazione. Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5% annuali. L’opzione può essere richiesta anche per le operazioni di conferimento, fusione o scissione effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007; in tal caso, l'opzione deve essere esercitata nel primo o, al più tardi, nel secondo periodo d'imposta successivo a detto periodo. Nel caso di esercizio dell'opzione nel primo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 il versamento della prima rata deve essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione in cui viene esercitata l'opzione. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'imposta sul reddito e dell'Irap a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale viene esercitata l'opzione. Nella Sezione V – “Disallineamenti derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento” del modello Irap devono essere indicati, in relazione a ciascuna operazione di conferimento, fusione o scissione per la quale si è proceduto all’applicazione dell’imposta sostitutiva, i valori fiscali riconosciuti presso il soggetto dante causa (conferente, società scissa o fusa), i valori di iscrizione nel bilancio del soggetto avente causa (conferitario, società beneficiaria ovvero società incorporante o risultante dalla fusione), le differenze assoggettate a imposta sostitutiva, i nuovi valori fiscali, nonché gli incrementi e i decrementi dei predetti valori fiscali e civili. La Sezione V va compilata nella dichiarazione relativa all’esercizio precedente a quello in cui è avvenuto il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva, nonché in quelle relative agli esercizi successivi, al fine di evidenziare le variazioni intervenute in ciascun esercizio (es. in caso di versamento della prima rata entro il 16 giugno 2010 occorre compilare la sezione nel modello Irap 2010). I beni non dovranno più essere indicati a decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui il valore fiscalmente riconosciuto corrisponde a quello indicato in bilancio.    

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