La natura del tributo, presupposto soggettivo ed oggettivo

Il D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, le cui disposizioni sono in vigore dal 1° gennaio 1998, ha introdotto nel nostro ordinamento l'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) apportando profonde modifiche strutturali al sistema tributario vigente ed attuando un significativo decentramento del prelievo fiscale dallo Stato alle Regioni, attraverso la dotazione a queste ultime dell'autonomia finanziaria necessaria per svolgere una diretta e responsabile politica di bilancio.

Strutturalmente l'imposta ha come caratteri essenziali: - di essere un'imposta locale, in quanto applicabile solo alle attività produttive esercitate nel territorio di ciascuna Regione dello Stato (art. 1 comma 1, del D.Lgs. n. 446/97); - essa si configura, inoltre, come una imposta reale e oggettiva, la quale prende in esame non il soggetto passivo ma le tipologie di attività da lui esercitate (art. 1 comma 2, del D.Lgs. n. 446/97); - in ultimo, l' irap è un’ imposta indeducibile dalla base imponibile delle imposte sui redditi (art. 1 comma 2, del D.Lgs. n. 446/97). 1.    Presupposto soggettivo Con riguardo al presupposto soggettivo dell'imposta, sono considerati soggetti passivi ai fini irap coloro i quali esercitano abitualmente una o più attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi (art. 3 co. 1 del D.Lgs. 446/97). Pertanto, qualora un soggetto eserciti contemporaneamente sia attività d’impresa che attività artistica o professionale, lo stesso dovrà determinare distintamente la base imponibile relativa a ciascuna attività (C.M. 4.6.98 n. 141/E, § 2.1).   Sono soggetti passivi dell' Irap: -               le società di capitali, le cooperative e le mutue assicuratrici, le società europee di cui al Regolamento CE 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al Regolamento CE 1435/2003, nonché gli enti commerciali, residenti nel territorio dello Stato, di cui all’art. 73 co. 1 lett. a) e b) del TUIR, ivi inclusi i trust (art. 3 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 446/97 e circ. Agenzia delle Entrate 6.8.2007 n. 48, § 3.2); -               le società in nome collettivo ed in accomandita semplice e le società ad esse equiparate (ai sensi dell’art. 5 co. 3 del TUIR), quali le società di armamento e le società di fatto, residenti nel territorio dello Stato (art. 3 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 446/97); -               le persone fisiche esercenti attività d'impresa e attività di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato (art. 3 co. 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 446/97); -               le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, residenti nel territorio dello Stato (art. 3 co. 1 lett. c) del D.Lgs. 446/97); -               i produttori agricoli titolari del reddito agrario (art. 3 co. 1 lett. d) del D.Lgs. 446/97) di cui all'art. 32 del D.P.R. 917/86 con esclusione di quelli con volume di affari annuo non superiore a 2.582,28 o 7.746,85 Euro esonerati dagli adempimenti IVA di cui all'art. 34, comma 6, del D.P.R. 633/73, -               gli enti privati non commerciali, ivi inclusi i trust, di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del D.P.R. 917/86; -               le Amministrazioni pubbliche, le Amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle Regioni a statuto speciale (art. 3 co. 1 lett. e-bis) del D.Lgs. 446/97); -               le stabili organizzazioni, le basi fisse o gli uffici di soggetti non residenti (art. 3 co. 1 lett. e) del D.Lgs. 446/97 e C.M. 4.6.98 n. 141/E, § 2.1). 1.1. Soggetti esclusi Non sono soggetti passiviIRAP (art. 3 co. 2 del D.Lgs. 446/97, C.M. 4.6.98 n. 141/E, § 2.2): -               i fondi comuni d'investimento, -               i fondi pensione: l'amministrazione ha poi chiarito che i fondi pensione sono ritenuti soggetti esclusi anche qualora siano interni, ossia istituiti nell'ambito del patrimonio di una singola società o ente pubblico a norma dell' art. 2217 del Codice Civile (Agenzia delle Entrate, Ris. Min. 22 ottobre 2004, n. 131/E). -               i gruppi europei di interesse economico (GEIE) (art. 3 comma 2, del D.Lgs. 446/97). Sono altresì esclusi dall’ambito di applicazione dell’imposta: • i soggetti titolari di reddito agrario; • i contribuenti minimi che si avvalgono del regime di cui all’art. 1 co. 96 e ss. della L. 244/2007; • i titolari di redditi di natura occasionale, sia d’impresa sia di lavoro autonomo (di cui all’art. 67 co. 1 lett. i) e l) del TUIR), mancando, in tale ipotesi, il presupposto oggettivo del tributo; •  i titolari di redditi di collaborazione coordinata e continuativa; • i titolari degli “altri” redditi di lavoro autonomo, non derivanti dall’esercizio di arti o professioni (di cui all’art. 53 co. 2 del TUIR); • gli incaricati di vendita a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta; • le società semplici titolari di redditi derivanti dalla concessione in affitto di terreni o fabbricati.   1.2. Casi particolari 1.2.1. Trust Distinguendo a seconda della tipologia di attività esercitata e della residenza fiscale, il trust può essere assimilato: • agli enti commerciali residenti (art. 73 co. 1 lett. b) del TUIR), se ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; • agli enti non commerciali residenti (art. 73 co. 1 lett. c) del TUIR), se non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; • agli enti non residenti, se ha residenza fiscale all’estero. 1.2.2. Amministrazioni Pubbliche Rientrano tra le Amministrazioni pubbliche e sono quindi soggetti passivi IRAP (circ. Agenzia delle Entrate 19.11.2007 n. 61, § 1.3, istruzioni alla dichiarazione IRAP 2009): • tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; • le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; • le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi ed associazioni; • le istituzioni universitarie; • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) e gli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP, comunque denominati, istituiti in attuazione dell’art. 93 del DPR 24.7.77 n. 616; • le Camere di commercio e loro associazioni; • tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; • le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale; • l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN); • le Agenzie di cui al D.Lgs. 30.7.99 n. 300.   1.2.3. Soggetti in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali Sono assoggettabili al tributo anche i soggetti (C.M. 4.6.98 n. 141/E, § 2.1, C.M. 12.11.98 n. 263/E, § 2.14): •    in liquidazione volontaria; •   sottoposti a procedura fallimentare (fallimento e liquidazione coatta amministrativa), a condizione che vi sia esercizio provvisorio. E' stato inoltre ritenuto che le imprese in amministrazione straordinaria che non svolgono, in quanto non appositamente autorizzate, attività imprenditoriale sono parimenti escluse dall'ambito soggettivo di applicazione dell' Irap (Agenzia delle Entrate, Ris. Min. 7 ottobre 1998, n. 153/E). Per converso, non beneficiano della medesima esclusione i soggetti in liquidazione volontaria e quelli sottoposti ad una procedura fallimentare (i.e. fallimento e liquidazione coatta amministrativa) la quale comporti il c.d. esercizio provvisorio (Agenzia delle Entrate, Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E). 1.2.4. GEIE Il GEIE, anche se non è soggetto passivo IRAP, è comunque tenuto alla determinazione della base imponibile secondo le disposizioni previste per le società di capitali e gli enti commerciali (ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 446/97), al fine di consentirne l’attribuzione ai soci (art. 13 co. 1 del D.Lgs. 446/97 e C.M. 4.6.98 n. 141/E, § 2.3). Agli effetti dell’IRAP dovuta dai partecipanti, il valore della produzione netta dei GEIE residenti o delle stabili organizzazioni di gruppi non residenti, è imputato a ciascun membro (art. 13 co. 1 del D.Lgs. 446/97 e C.M. 4.6.98 n. 141/E, § 2.3): -       nella proporzione prevista dal contratto di gruppo; -       in mancanza, in parti uguali. Ciascun membro del gruppo è obbligato in solido con gli altri al versamento dell’imposta dovuta sul valore prodotto (art. 13 co. 4 del D.Lgs. 446/97).   1.2.5. Produttori Agricoli Non rientrano tra i soggetti passivi IRAP (a condizione che non svolgano altre attività rilevanti ai fini del tributo) i produttori agricoli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000,00 euro, i quali si avvalgono del regime speciale di esonero degli adempimenti IVA, sempreché non vi abbiano rinunciato (art. 3 co. 1 lett. d) del D.Lgs. 446/97). Tuttavia, essi assumono veste di soggetti passivi IRAP se nell’anno di riferimento hanno superato il limite di 1/3 per le operazioni diverse da quelle indicate nell’art. 34 co. 1 del DPR 633/72, a meno che il superamento dipenda da cessioni di beni ammortizzabili che non concorrono alla determinazione del volume d’affari IVA.   1.2.6. Collaboratori Coordinati e Continuativi e Lavoratori a Progetto I titolari di redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 50 co. 1 lett. c-bis) del TUIR, anche nella forma a progetto (es. amministratori, sindaci o revisori di società) sono esclusi da IRAP. Si tratta infatti di redditi assimilati, a partire dall’1.1.2001, a quelli di lavoro dipendente, non ricollegabili all’esercizio di arti e professioni (C.M. 4.6.98 n. 141/E, § 2.2).   Qualora i rapporti di collaborazione rientrino nell’oggetto dell’arte o della professione, i compensi vengono attratti tra i redditi di lavoro autonomo professionale (art. 53 co. 1 del TUIR). È il caso, ad esempio, dei compensi percepiti da dottori commercialisti per l’attività di  amministratore, di sindaco o di revisore. Tuttavia, anche in tale ipotesi, opererebbe l’esclusione da IRAP, in quanto il professionista, pur se in possesso di un’“autonoma organizzazione”, non se ne avvarrebbe per l’esercizio dell’attività di amministratore, essendo inserito nella struttura della società (Cass. 9.5.2007 n. 10594). Di diverso avviso la ris. Agenzia delle Entrate 25.3.2009 n. 78, secondo cui la sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’IRAP va verificata in relazione al complesso dell’attività svolta dal professionista. Pertanto, anche i compensi percepiti per l’attività di sindaco concorrerebbero alla formazione della base imponibile, se il professionista fosse altrimenti dotato di un’autonoma organizzazione.   1.2.7. “Altri” Lavoratori Autonomi Sono altresì esclusi da IRAP gli esercenti attività che danno luogo ai redditi di cui all’art. 53 co. 2 del TUIR, assimilati a quelli di lavoro autonomo ma non ricollegabili all’esercizio di arti e professioni, vale a dire: • i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno da parte dell’autore, se non conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali; • le partecipazioni agli utili spettanti agli associati in partecipazione, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro; • le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di spa, sapa e srl; • le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia; • i redditi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali; • i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di attività di lavoro autonomo di cui alla L. 91/81.   1.2.8. Società Semplici Immobiliari Le società semplici titolari di redditi derivanti dalla concessione in affitto di terreni o fabbricati non costituiscono soggetti passivi IRAP, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 446/97 (C.M. 4.6.98 n. 141/E, § 2.2). 1.2.9. Contribuenti Minimi I contribuenti che si avvalgono del c.d. regime dei minimi (di cui all’art. 1 co. 96 - 117 della L. 296/2006) sono esenti da IRAP. Tali soggetti sono, quindi, esonerati dall’obbligo di presentare la relativa dichiarazione (art. 19 del D.Lgs. 446/97). Posto che il regime è applicabile dal periodo d’imposta 2008, l’esenzione “automatica” dall’imposta per i contribuenti che adottano il regime agevolato ha effetto soltanto a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2008.   1.2.10. Soggetti in possesso dei requisiti di accesso che non applicano il regime Gli uffici dell’Amministrazione finanziaria possono considerare non sussistente il presupposto dell’autonoma organizzazione e, quindi, ritenere non assoggettato ad imposta l’artista o il professionista che possa considerarsi “contribuente minimo”, a prescindere dalla circostanza che lo stesso si sia avvalso o meno del relativo regime fiscale (circ. Agenzia delle Entrate 13.6.2008 n. 45, § 5.4.2). 1.3.        LA RESIDENZA AI FINI IRAP Per l’individuazione della residenza dei soggetti passivi, anche ai fini IRAP si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi, di cui agli artt. 2, 5 co. 3 lett. d) e 73 co. 3 del TUIR (C.M. 4.6.98 n. 141/E, paragrafo 2.1).   1.3.1. Residenza delle Persone Fisiche Ai fini delle imposte sui redditi sono considerate residenti (art. 2 co. 2 del TUIR) le  persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta: • sono iscritte nelle anagrafi comunali della popolazione residente; • ovvero hanno il domicilio nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 43 co. 1 c.c.; • ovvero hanno la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 43 co. 2 c.c. Le tre condizioni sopra richiamate sono tra loro alternative; sarà pertanto sufficiente il verificarsi di una sola di tali condizioni affinché un soggetto sia considerato fiscalmente residente nel territorio dello Stato.   1.3.2. Trasferimento della residenza in paradisi fiscali L’art. 10 della L. 23.12.98 n. 448 ha provveduto ad integrare i criteri fissati dall’art. 2 del TUIR per l’individuazione della residenza nei confronti delle persone fisiche emigrate in paradisi fiscali (art. 2 co. 2-bis del TUIR). Tali soggetti si considerano residenti in Italia, salvo prova contraria. 1.3.3. Residenza delle Società e degli Enti Ai fini delle imposte dirette, si considerano residenti le società e gli enti che, per la maggior parte del periodo d’imposta, hanno nel territorio dello Stato, in alternativa (artt. 5 co. 3 lett. d) e 73 co. 3 del TUIR): • la sede legale; • la sede dell’amministrazione; • l’oggetto principale dell’attività.   Pertanto, se uno dei tre predetti elementi è localizzato nel territorio dello Stato, è irrilevante la circostanza che la società sia costituita all’estero. In pratica, per stabilire la residenza nel territorio dello Stato: • il primo elemento cui fare riferimento è la sede legale; • se la sede legale non risulta fissata in Italia, occorre guardare alla sede amministrativa; • se neppure la sede amministrativa è localizzata nel nostro Paese, occorre fare riferimento all’oggetto principale dell’attività.   2.    Presupposto oggettivo L’ art. 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 446/97 definisce il presupposto oggettivo dell' irap. Esso è rappresentato dall'esercizio abituale di un'attività, autonomamente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L’attività  esercitata dalle società e dagli enti, quindi, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto dell'imposta (art. 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/97 e Agenzia delle Entrate, Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E). Sono esclusi dall'ambito di applicazione del tributo tutte le attività che, pur potendosi ricondurre all'esercizio di arti o di professioni, non sono tuttavia esercitate mediante un'organizzazione autonoma da parte del soggetto passivo d'imposta: è il caso dell'attività di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro a progetto che si configura come tale solo se non vengono impiegati propri mezzi organizzati (Agenzia delle Entrate, Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E). In particolare, l'esistenza seppur minima del requisito dell'organizzazione è una caratteristica tipica del lavoro autonomo e che lo differenzia dal lavoro dipendente. In proposito, la Corte Costituzionale ha ammesso la non assoggettabilità all' irap di un'attività professionale esercitata in assenza di elementi di organizzazione (in senso conforme, si vedano le pronunce giurisprudenziali di merito, le sentenze Comm. Trib. Prov. di Milano 20 febbraio 2002, n. 25, 26 ottobre 2001, n. 192, e 5 dicembre 2001, n. 269). Tale principio è stato ribadito più volte in sede giurisprudenziale anche in relazione a soggetti diversi dai professionisti (sentenza Comm. Trib. Prov. di Macerata 15 marzo 2004, n. 4/3/04, sentenza Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna 7 aprile 2004, n. 36/33/04). L'amministrazione finanziaria ha poi precisato che, qualora le attività vengano esercitate in modo occasionale, esse non rilevano ai fini dell' irap (Agenzia delle Entrate, Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E). In una recente pronuncia, Ris. Min. 14 settembre 2007 n. 254/E, l'Agenzia delle entrare ha confermato il proprio orientamento secondo cui l' irap si applica sempre alle attività produttive di reddito d'impresa, a prescindere o meno di struttura organizzativa complessa, fermo restando che il requisito dell'organizzazione è connaturato nella nozione stessa d'impresa. Nello stesso senso la sentenza della Corte di Cassazione del 16 luglio 2007 n. 3678 richiamata dalla Risoluzione in parola. 3.    Presupposto Territoriale L' irap è dovuta esclusivamente sulle attività produttive svolte nel territorio dello Stato ed, in particolare, nel territorio della Regione ove l'attività medesima viene svolta. Nel caso in cui l'attività sia esercitata sia in Italia che all'estero, oppure in più regioni, sono previste specifiche modalità per stabilire l'esclusione dall' irap della parte di attività svolta fuori dal territorio dello Stato ovvero l'assoggettamento ad irap per ciascuna Regione. Tanto detto, è chiaro che i soggetti residenti che svolgono un'attività all'estero non scontano l' irap in relazione a questa attività non trovando applicazione il principio della "world wide taxation" in favore di quello cosiddetto della "source taxation". ·         Pertanto per un'impresa residente che operi anche all'estero, la quota di valore della produzione attribuibile all'attività svolta all'estero è scomputabile dall' irap; per converso, l'eventuale insediamento di un mero ufficio di rappresentanza all'estero non dà il diritto di escludere dalla base imponibile la quota del valore della produzione astrattamente riferibile ai dipendenti o ai collaboratori eventualmente addetti a tale ufficio (Agenzia delle Entrate, Circ. 12 novembre 1998, n. 263/E).   Esempio[i] Per una società, che realizza terre armate, e svolge la propria attività sia in Italia sia all'estero, il costo del personale relativo all'attività svolta all'estero è esente dal pagamento dell'Irap. A norma dell'art. 12 c. 1, D. Lgs. 446/1997 per i soggetti residenti in Italia, che esercitano attività produttive anche all'estero, la quota di valore di produzione netta attribuibile al territorio estero, rimane esente dall'Irap per mancanza del presupposto territoriale. Si osserva che, ai fini della determinazione della quota esente, occorre applicare lo stesso criterio utilizzato per la ripartizione su base regionale, dopo aver verificato la condizione che all'estero vi sia l'utilizzo di stabilimenti, cantieri, uffici per un periodo non inferiore a tre mesi. La C.M. 12.11.1998, n. 263/E ha precisato che l'eventuale insediamento di un ufficio di rappresentanza all'estero non rileva ai fini della determinazione dell'esenzione Irap.     ·         Al contrario, i soggetti non residenti che svolgono una attività in Italia scontano l'imposta qualora l'esercizio della detta attività: - si sia prolungato per un periodo di almeno tre mesi e - sia avvenuto per il tramite di una stabile organizzazione ( art. 12 comma 2, del D.Lgs. 446/97). Al riguardo, con riferimento alla determinazione del valore della produzione realizzata da soggetti non residenti, possono considerarsi mutuabili le regole fissate dall'O.C.S.E. Parimenti, l'esistenza sul territorio dello Stato di un mero ufficio di rappresentanza non determina per l'impresa non residente l'acquisizione della veste di soggetto passivo. Un tema ulteriore concerne l'interazione dell'applicazione dell' irap in vigenza di una convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall'Italia e da uno Stato estero (art. 44 del D.Lgs. 446/97). In proposito, per i soggetti che esercitano attività produttive sia in Italia che all'estero, è previsto che trovino applicazione le disposizioni esistenti nei summenzionati trattati in quanto l' irap è stata del tutto equiparata ai tributi oggetto dei medesimi. In aggiunta, non può non osservarsi come l'amministrazione abbia espressamente chiarito che il regime di esclusione da tassazione previsto per l'ILOR debba intendersi accordato anche per l' IRAP (Agenzia delle Entrate, Circ. 18 aprile 2002, n. 33/E). 3.1. Convenzione Italia - Stati Uniti A fronte di ciò, comunque, occorre segnalare che gli Stati Uniti hanno preferito stipulare un'apposita convenzione, datata 25 agosto 1999, applicabile: - alle stabili organizzazioni situate in Italia di soggetti residenti negli Stati Uniti e - alle società di capitali residenti in Italia le cui azioni con diritto di voto siano possedute per una percentuale almeno del 10% da una società statunitense. Tale convenzione prevede nello specifico il riconoscimento di un apposito credito d'imposta a fronte di una quota dell' Irap pagata. Una fattispecie peculiare ai fini Irap in ambito transnazionale è ricoperta dalle imprese di navigazione marittima ed aerea le quali sono convenzionalmente tassate esclusivamente nel Paese dove viene esercitata la direzione effettiva (Agenzia delle Entrate, Circ. 12 novembre 1998, n. 263/E). 3.2. Il criterio di ripartizione su base regionale ai fini Irap del valore della produzione netta[ii] Non è di immediata intuizione capire come va ripartito su base regionale la parte di produzione netta di una società  che ha in essere stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati in diverse Regioni italiane o magari in Italia e all’estero. Ai fini Irap, il riparto del valore della produzione netta su base regionale va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione apportanti esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della Regione stessa e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi rispetto all'ammontare complessivo di retribuzioni, compensi e utili suddetti. Ai fini del calcolo proporzionale, le retribuzioni vanno assunte nell'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali ai sensi dell'art. 12, L. 30.4.1969, n. 153. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente prestazioni di lavoro, si assumono nell'importo contrattualmente spettante. Si precisa che, ai fini della ripartizione territoriale, l'ammontare delle retribuzioni va diminuito della parte di esse riferibile ai propri dipendenti comandati o distaccati presso terzi e, per converso, aumentato degli oneri sostenuti per il personale di terzi impiegato in regime di distacco. La stessa regola di ripartizione fra le varie Regioni del valore della produzione netta si applica anche per determinare la quota di tale valore eventualmente derivante da attività produttive svolte all'estero, mediante stabile organizzazione, uffici o basi fisse ivi operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale. Tale regola si applica ai fini della ripartizione del valore della produzione netta dei soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività nel territorio di più Regioni. Va osservato inoltre che, ai sensi dell'art. 4, c. 2, D. Lgs. 446/1997, se l'attività esercitata nel territorio di Regioni diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo non è svolta con l'impiego di personale, ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere nei confronti di tali Regioni al riparto del valore della produzione.

[i] Tratto da La Settimana Fiscale – Quesiti Edizione n. 33 del 11 settembre 2008 pag.39 [ii] Tratto da La Settimana Fiscale – Quesiti Edizione n. 34 del 16 settembre 2004 pagina 40


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