Decreto Irap

Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

Decreto Legislativo del 15-12-1997 n. 446

(vigente al 23-03-2005)

(fonte

Banca dati normativa – M.E.F.)

Titolo

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e

delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino

della disciplina dei tributi locali.

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al

Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte alla istituzione

dell'imposta regionale sulle attività produttive, alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti con la

revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alla

istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e al riordino della disciplina

dei tributi locali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 1997;

Vista la deliberazione del Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera

dei Deputati, adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 15, della citata legge n. 662 del 1996, con la quale è

stata concessa la proroga di venti giorni per l'adozione del parere della Commissione parlamentare istituita a

norma dello stesso articolo 3, comma 13, della legge n. 662 del 1996;

Considerato che in applicazione del citato articolo 3, comma 16, della legge n. 662 del 1996, è

conseguentemente prorogato di venti giorni il termine per l'esercizio della delega;

Acquisito il parere della citata Commissione parlamentare;

Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della

programmazione economica, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I - Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive

Art. 1 - Istituzione dell'imposta

1. È istituita l'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni.

2. L'imposta ha carattere reale e non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

Art. 2 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività

produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli

enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta. (1)

autonomamente organizzata diretta alla

(1) Articolo così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

Art. 3 - Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono coloro che esercitano una o più delle attività di cui all'articolo 2.

Pertanto sono soggetti all'imposta (1):

a) le società e gli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo

5, comma 3, del predetto testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui

all'articolo 51 del medesimo testo unico;

c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del

predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico;

d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 29 del predetto testo unico, esclusi quelli con

volume di affari annuo non superiore a cinque o a quindici milioni di lire esonerati dagli adempimenti agli

effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 2

settembre 1997, n. 313, sempreché non abbiano rinunciato all'esonero a norma dell'ultimo periodo del citato

comma 6 dell'articolo 34;

e)

società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma

e-bis)

n. 29, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della

Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale

2. Non sono soggetti passivi dell'imposta:

a) i fondi comuni di investimento di cui alle leggi 23 marzo 1983, n. 77, 14 agosto 1993, n. 344, e 25

gennaio 1994, n. 86;

b) i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

c) i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, salvo

quanto disposto nell'articolo 13.

gli enti privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986, nonché le;le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio del 1993,; (2)

(1) Alinea così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

(2) Le attuali lettere e) ed e-bis) così sostituiscono l'originaria lettera e), per effetto di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

Art. 4 - Base imponibile

1. L'imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della

regione.

2. Se l'attività è esercitata nel territorio di più regioni si considera prodotto nel territorio di ciascuna regione

il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti

al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i

compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione di cui all'articolo

11, comma 1, lettera c), n. 5, addetto, con continuità, a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per

un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio di ciascuna regione, ovvero per le banche, gli altri

enti e società finanziarie, ad eccezione della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano cambi, le imprese di

assicurazione e le imprese agricole proporzionalmente corrispondente, rispettivamente, ai depositi in denaro

e in titoli

all'estensione dei terreni, ubicati nel territorio di ciascuna regione. Si considera prodotto nella regione nel cui

territorio il soggetto passivo è domiciliato il valore della produzione netta derivante dalle attività esercitate nel

territorio di altre regioni senza l'impiego, per almeno tre mesi, di personale.(1) (2)

3. Gli atti generali concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono adottati dal

Ministero delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome, di seguito denominata: "Conferenza Stato-regioni".

verso la clientela, agli impieghi o agli ordini eseguiti, ai premi raccolti presso gli uffici e

(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 .

(2) Comma così modificato dall'art.1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

Art. 5 - Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,

lettere a) e b)

1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e

7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma delle voci classificabili nel valore della

produzione di cui al primo comma, lettera A), dell'articolo 2425 del codice civile e la somma di quelle

classificabili nei costi della produzione di cui alla lettera B) del medesimo comma, ad esclusione delle perdite

su crediti e delle spese per il personale dipendente. Detta disposizione opera anche per i soggetti non tenuti

all'applicazione del citato articolo 2425. (1)

(1) Articolo così modificato dall'art.1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

Art. 6 - Determinazione del valore della produzione netta delle banche e altri enti e società finanziari

1. Per le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio

1992, n. 87, come modificato dall'articolo 157 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, salvo quanto

previsto nei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, la base imponibile è determinata dalla differenza tra la

somma: a) degli interessi attivi e proventi assimilati, b) dei proventi di quote di partecipazione a fondi comuni

di investimento, c) delle commissioni attive, d) dei profitti da operazioni finanziarie, e) delle riprese di valore

su crediti verso la clientela, f) degli altri proventi di gestione, esclusi i recuperi di oneri di personale

distaccato presso terzi, e la somma, g) degli interessi passivi e oneri assimilati, h) delle commissioni passive,

i) delle perdite da operazioni finanziarie, l) delle spese amministrative diverse da quelle inerenti al personale

dipendente, m) degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, n) delle rettifiche di valore su crediti alla

clientela, comprese quelle su crediti impliciti relativi ad operazioni di locazione finanziaria,

accantonamenti per rischi su crediti, compresi quelli per interessi di mora

1-bis. Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di

partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, iscritte ai sensi dell'art.

113 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti

operanti nel settore finanziario, la base imponibile si determina applicando i criteri di cui all'art. 5, comma 1, e

aggiungendo la differenza tra la somma: a) dei proventi finanziari, esclusi quelli da partecipazione; b) dei

profitti derivanti dal realizzo di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; c) delle rivalutazioni

di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; e la somma: d) degli oneri finanziari; e) delle

perdite derivanti dal realizzo di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; f) delle svalutazioni

di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. (2)

2. Per le società di intermediazione mobiliare sono esclusi dai componenti della base imponibile le riprese

e le rettifiche di valore su crediti alla clientela, i profitti e le perdite da operazioni finanziarie e i proventi di cui

alle lettere e) e n), d) e i) e b) del comma 1; gli interessi attivi e passivi e proventi e gli oneri assimilati di cui

alla lettera a) e g) del medesimo comma rilevano limitatamente a quelli relativi ad operazioni di riporto e di

pronti contro termine. La disposizione del periodo precedente non si applica alle società che esercitano

attività di negoziazione per conto proprio e di collocamento di valori mobiliari con assunzione di garanzia per

le quali non rilevano soltanto le riprese e le rettifiche di valore su crediti alla clientela.

3. Per le società di gestione di fondi comuni di investimento si comprendono tra i componenti della base

imponibile soltanto le commissioni attive e passive, gli altri proventi ed oneri di gestione, le spese

amministrative e gli ammortamenti di cui alle lettere c) e h), f) e o), l) e m) del comma 1.

4. Per le società di investimento a capitale variabile la base imponibile è determinata dalla differenza tra la

somma delle commissioni di sottoscrizione e la somma delle provvigioni passive a soggetti collocatori, delle

spese per consulenza e pubblicità, dei canoni di locazione immobili, dei costi per servizi di elaborazione dati,

delle spese amministrative diverse da quelle inerenti al personale dipendente e degli ammortamenti dei beni

materiali e immateriali.

5. Per la Banca d'Italia e per l'Ufficio italiano cambi la base imponibile è determinata con i criteri indicati al

comma 1.

5-bis.

gli accantonamenti per la cessazione di rapporti di agenzia.

nonchè deglio) degli altri oneri di gestione. (1)Per i soggetti di cui al presente articolo concorrono altresì alla determinazione della base imponibile(3)

(1) Comma così modificato dall'art.1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

(2) Comma così introdotto dall'art. 3, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

(3) Comma così introdotto dall'art.1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

Art. 7 - Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione

1. Per le imprese di assicurazione la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma: a) dei

premi e degli altri proventi tecnici, b) dei proventi derivanti da investimenti in terreni e fabbricati, da altri

investimenti diversi da quelli costituiti da azioni o quote, da riprese di rettifiche di valore su investimenti non

durevoli, nonché da profitti sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli, e la somma: c) delle provvigioni,

comprese quelle di incasso, e delle altre spese di acquisizione, d) degli oneri relativi ai sinistri, comprese le

spese di liquidazione, e) degli oneri di gestione degli investimenti

valore su investimenti non durevoli, nonché delle perdite sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli, f)

delle variazioni delle riserve tecniche obbligatorie, dei ristorni e partecipazioni agli utili e degli altri oneri

tecnici, g) dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali, h) delle altre spese amministrative. (1) (2)

2. I componenti positivi e negativi della base imponibile si assumono con riferimento agli ammontari di

competenza dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione e con esclusione di qualsiasi spesa

relativa al personale dipendente.

degli interessi passivi, delle rettifiche di

(1) Comma così introdotto dall'art. 3, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

(2) Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422.

Art. 8 - Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,

lettera c)

1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), la base imponibile è determinata dalla differenza

tra l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei costi sostenuti inerenti alla attività esercitata,

compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il

personale dipendente.

Art. 9 - Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,

lettera d)

1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), e per gli esercenti attività di allevamento di

animali di cui all'articolo 78 del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei

corrispettivi e l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione. Le disposizioni del periodo precedente si

applicano anche per la determinazione della base imponibile relativa alle attività di agriturismo svolte dai

soggetti che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all'articolo 5 della legge

30 dicembre 1991, n. 413.(1)

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di optare per la determinazione della base imponibile

secondo le norme previste nell'articolo 5, [comma 2] (2) . L'opzione deve essere esercitata nella

dichiarazione di cui all'articolo 19 ed ha effetto dall'inizio del periodo di imposta cui essa si riferisce e fino a

quando non è revocata e in ogni caso per almeno quattro periodi di imposta. (3)

3. Per i soggetti che esercitano attività agricola, diversi da quelli di cui al comma 1, dalle società e enti di

cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e dalle società di cui alla successiva lettera b), [compresi gli esercenti

attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,] la base imponibile è determinata

secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, [comma 2,] (4) [o, ricorrendone le condizioni, comma 3]. (5)

(1) Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

(2) Periodo soppresso dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

(3) Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

(4) Periodo soppresso dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

(5) Periodi soppressi dall'art. 5, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

Art. 10 - Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,

lettera e)

1. Per gli enti privati non commerciali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) che svolgono esclusivamente

attività non commerciali e in ogni caso per i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado,

anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5

ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dell'articolo 106 del decreto legislativo

1 settembre 1993, n. 385, la base imponibile è determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni

spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del

testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cuiagli articoli 49,

comma 2, lettera a), nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81,

comma 1, lettera l, del citato testo unico n. 917 del 1986. Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le

remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni ad esse equiparati di cui all'articolo 47, comma 1, lettera d), del

predetto testo unico, nonché le somme di cui alla lettera c) dello stesso articolo 47 del medesimo testo unico

esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche relative a borse di studio o assegni attribuiti fino al 31

dicembre 1999.(1) (2)

2. Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attività commerciali la base imponibile a queste

relativa è determinata secondo la disposizione dell'articolo 5, [comma 2] (3) [o, ricorrendone le condizioni,

comma 3] (4), computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attività commerciali

per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalle

predette disposizioni e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. La base imponibile relativa alle

altre attività è determinata a norma del precedente comma 1, ma l'ammontare degli emolumenti ivi indicati è

ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali. Qualora gli emolumenti non siano

specificamente riferibili alle attività commerciali, l'ammontare degli stessi è ridotto di un importo imputabile

alle attività commerciali in base al rapporto indicato nel primo periodo del presente comma. (5)

3. [...] (6)

4. Per gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base imponibile è determinata:

a) per le società ed enti commerciali secondo le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 che risultano ad essi

applicabili;

b) per le società ed associazioni esercenti arti e professioni secondo la disposizione dell'articolo 8;

c) [...] (7)

5. Ai fini dell'applicazione del presente titolo le attività commerciali sono quelle considerate tali ai fini delle

imposte sui redditi.

(1) Comma così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

(2) Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422.

(3) Periodo soppresso dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

(4) Periodo soppresso dall'art. 4, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422.

(5) Comma così modificato dall'art.1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

(6) Comma abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

(7) Lettera abrogata dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

Art. 10-Bis - Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma

1, lettera e-bis

1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), la base imponibile è determinata in un importo

pari all'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro

dipendente di cui all'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei compensi erogati per collaborazione coordinata

e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), nonchè per attività di lavoro autonomo non esercitate

abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l), del citato testo unico. Sono escluse dalla base

imponibile le somme di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico esenti dall'imposta

sul reddito delle persone fisiche attribuite fino al 31 dicembre 1999. Le disposizioni del presente articolo non

si applicano ai soggetti indicati nel primo periodo qualificati ai fini delle imposte sui redditi quali enti

commerciali in quanto aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale per i quali

la base imponibile è determinata secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle regioni,

dalle province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonché dalle

università, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

2. Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attività commerciali, gli stessi possono optare per la

determinazione della base imponibile relativa a tali attività commerciali secondo le disposizioni dell'articolo 5,

computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attività commerciali per un importo

corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalla predetta

disposizione e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti. La base imponibile relativa alle altre

attività è determinata a norma del precedente comma 1, ma l'ammontare degli emolumenti ivi indicati è

ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali. Qualora gli emolumenti non siano

specificamente riferibili alle attività commerciali, l'ammontare degli stessi è ridotto di un importo imputabile

alle attività commerciali in base al rapporto indicato nel primo periodo del presente comma. Si considerano

attività commerciali quelle rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, ovvero, per i soggetti di cui all'articolo 88,

comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, quelle rilevanti ai fini

dell'imposta sul valore aggiunto.(2)

Sono in ogni(1)

(1) Comma così modificato dal D.L. 18 settembre 2001, n. 347.

(2) Articolo introdotto dall'art. 1 D.Lgs. 30 Dicembre 1999, n. 506.

Art. 11 - Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta

1. Nella determinazione della base imponibile

a) sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le

spese relative agli apprendisti,

contratti di formazione lavoro; (1)

b) non sono ammessi in deduzione:

1) i costi relativi al personale classificabili nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del

codice civile;

2) i compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma

1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917,

3) i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, commi 2, lettera

a), e 3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi;

4) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente ai sensi dell'articolo 47 dello stesso

testo unico delle imposte sui redditi;

5) gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui alla lettera c) del predetto articolo 49, comma 2,

del testo unico delle imposte sui redditi;

6) il canone relativo a contratti di locazione finanziaria limitatamente alla parte riferibile agli interessi passivi

determinata secondo le modalità di calcolo, anche forfetarie, stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

2. Tra i costi di cui al comma 1, lettera b), vanno, in ogni caso, escluse le somme erogate a terzi per

l'acquisizione di beni e di servizi destinati alla generalità dei dipendenti e dei collaboratori e quelle erogate ai

dipendenti e collaboratori medesimi a titolo di rimborso analitico di spese sostenute nel compimento delle

loro mansioni lavorative. Gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi

non concorrono alla formazione della base imponibile. Nei confronti del soggetto che impiega il personale

distaccato, tali importi si considerano costi relativi al personale non ammessi in deduzione ovvero

concorrenti alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e dell'articolo 10-bis,

comma 1.

3. Al fini della determinazione della base imponibile di cui agli articoli 5, 6 e 7 concorrono anche i proventi

e gli oneri classificabili fra le voci diverse da quelle indicate in detti articoli, se correlati a componenti positivi

e negativi del valore della produzione di periodi d'imposta precedenti o successivi e, in ogni caso, le

plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di

azienda, nonché i contributi erogati a norma di legge con esclusione di quelli correlati a componenti negativi

non ammessi in deduzione.

4. Indipendentemente dalla collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi sono

accertati in ragione della loro corretta classificazione.(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4-bis.

base imponibile, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) lire 10.000.000 se la base imponibile non supera lire 350.000.000;

b) lire 7.500.000 se la base imponibile supera lire 350.000.000 ma non lire 350.100.000;

c) lire 5.000.000 se la base imponibile supera lire 350.100.000 ma non lire 350.200.000;

d) lire 2.500.000 se la base imponibile supera lire 350.200.000 ma non lire 350.300.000.

ai disabili, e, nei limiti del 70 per cento, le spese per il personale assunto con[...] (2) ;Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione dalla

4-ter.

produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale.

I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, applicano la deduzione di cui al comma 4-bis sul valore della(11)

(1) Lettera così modificato dal D.L. 18 settembre 2001, n. 347.

(2) Parole soppresse dall'art. 3, dl 8 luglio 2002, n. 138.

(3) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 10 giugno 1999, n. 176.

(4) Lettera così modificata dall'art. 7 del D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

(5) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 10 giugno 1999, n. 176.

(6) Lettera così modificata dall'art. 7 del D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

(7) Lettera così modificata dall'art. 7 del D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

(8) Comma così introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

(9) Comma così introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

(10) Articolo così modificato dall'art.1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

(11) Comma così modificato dal D.L. 18 settembre 2001, n. 347.

Art. 11-Bis - Variazioni fiscali del valore della produzione netta

1.

determinati ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 11, si assumono apportando ad essi le variazioni in aumento o

in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi. Tuttavia, non si applicano le disposizioni degli articoli

58, 63, e 75, commi 5, seconda parte, e 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'articolo 17, comma 4, del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dall'articolo 65, comma

2, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, non sono ammesse in deduzione.".

I componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della produzione, così come

2.

di cui agli articoli 53, comma 2, 54, comma 1, lettera d), e 76, comma 5, del testo unico delle imposte sui

redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Ai componenti indicati nel comma 1 vanno aggiunti i ricavi, le plusvalenze e gli altri componenti positivi(1)

(1) Articolo intrdotto dall'art. 1 D.Lgs. 30 Dicembre 1999, n. 506.

Art. 12 - Determinazione del valore della produzione netta realizzata fuori dal territorio dello Stato o

da soggetti non

Determinazione del valore della produzione netta realizzata fuori dal territorio dello Stato o da soggetti non

residenti

1. Nei confronti dei soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività produttive

anche all'estero la quota di valore a queste attribuibili secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 2, è

scomputata dalla base imponibile determinata a norma degli articoli da 5 a

2. Nei confronti dei soggetti passivi non residenti nel territorio dello Stato si considera prodotto nel

territorio della regione il valore derivante dall'esercizio di attività commerciali, di arti o professioni o da attività

non commerciali esercitate nel territorio stesso per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante

stabile organizzazione, base fissa o ufficio, ovvero derivante da imprese agricole esercitate nel territorio

stesso. Qualora le suddette attività o imprese siano esercitate nel territorio di più regioni si applica la

disposizione dell'articolo 4, comma 2.

3. Le persone fisiche e gli altri soggetti passivi si considerano residenti nel territorio dello Stato quando

ricorrono le condizioni, rispettivamente applicabili, previste negli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d),

e 87, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.

457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, la quota di valore a queste attribuibile,

determinata a norma dell'articolo 5, è scomputata dalla base imponibile.

10-bis. (1)Se il soggetto passivo esercita attività produttive mediante(2)

(1) Comma così modificato dall'art.1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

(2) Periodo aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

Art. 13 - Disposizioni concernenti il GEIE

1. Il valore della produzione netta del gruppo economico di interesse europeo residente, a norma

dell'articolo 12, comma 3, nel territorio dello Stato o di una stabile organizzazione di un gruppo non residente

è determinato secondo le disposizioni dell'articolo 5, ed è imputato a ciascun membro nella proporzione

prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali. Il valore si considera prodotto, anche nei

confronti di membri non residenti, nel territorio della regione in cui il gruppo o la stabile organizzazione ha

sede, salvo il disposto dell'articolo 4, comma 2.

2. Nei confronti del gruppo residente e di quello non residente relativamente alla stabile organizzazione

nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni degli articoli 19 e 20.

3. Ciascun membro del gruppo è obbligato in solido con gli altri al versamento dell'imposta dovuta sul

valore prodotto.

4. Il gruppo residente e la stabile organizzazione di un gruppo non residente si considerano domiciliati nel

territorio del comune nel quale hanno il domicilio fiscale ai fini delle imposte sui redditi.

Art. 14 - Periodo di imposta

1. L'imposta è dovuta per periodi di imposta a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria

autonoma. Il periodo di imposta è determinato secondo i criteri stabiliti ai fini delle imposte sui redditi.

Art. 15 - Spettanza dell'imposta

1. L'imposta è dovuta alla regione nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato.

Art. 16 - Determinazione dell'imposta

1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento, salvo

quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45.

2.

nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell'articolo 10-bis, si applica l'aliquota dell'8,5

per cento.

3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello

facoltà di

essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. (3)

Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto(1) (2)di emanazione del presente decreto, le regioni hannovariare l'aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo di un punto percentuale. La variazione può

(1) Comma così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

(2) Comma così modificato dall'art.1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

(3) Comma così modificato dall'art.1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

Art. 17 - Agevolazioni di carattere territoriale e per categorie di soggetti

1. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno acquisito il diritto a fruire di

uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dell'imposta locale sui redditi nel rispetto delle

condizioni e dei requisiti previsti dalle singole leggi di esonero, il valore prodotto nel territorio della regione

ove è ubicato lo stabilimento o l'impianto cui il regime agevolativo si riferisce, determinato a norma degli

articoli 4 e 5, è ridotto per il residuo periodo di applicabilità del detto regime di un ammontare pari al reddito

che ne avrebbe fruito.

2. Per i soggetti che ai fini delle imposte sui redditi si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del

reddito, con esclusione di quelli indicati nell'articolo 9, comma 1, il valore della produzione netta può

determinarsi aumentando il reddito calcolato in base a tali regimi delle retribuzioni sostenute per il personale

dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi di quelli per prestazioni di lavoro

autonomo non esercitate abitualmente, delle indennità e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera

m), del citato testo unico delle imposte sui redditi e degli interessi passivi.(1)

3. Ai soggetti che svolgono attività produttive attraverso stabilimenti industriali tecnicamente organizzati

impiantati nel territorio del Mezzogiorno

marzo 1995, n. 95/455/CE,

10 di ammontare pari, rispettivamente, al 2 per cento dell'ammontare delle

lavoro dipendente risultante dalle dichiarazioni presentate ai fini fiscali relative al periodo di imposta in corso

al 1° gennaio 1998 e all'1 per cento per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1999, qualora sussistano

le condizioni per l'applicazione delle disposizioni relative alla fiscalizzazione degli oneri sociali. (2)

4. Per le cooperative edilizie a proprietà indivisa e, sino al frazionamento del mutuo, per quelle a proprietà

divisa, la base imponibile è determinata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2. (3)

5. Per le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381,

il costo del lavoro delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della medesima legge, è deducibile per

intero dalla base imponibile.

6. Per l'anno 1998, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre

1991, n. 381, nonché le cooperative di lavoro e gli organismi di fatto di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 30 aprile 1970, n. 602,deducono dalla base imponibile una somma pari alla differenza tra

l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte e quello calcolato in base ai salari convenzionali.

Per gli anni 1999 e 2000 la somma da dedurre dalla base imponibile è pari, rispettivamente, al 75 per cento

e al 50 per cento della predetta differenza calcolata con le medesime modalità. A decorrere dall'anno 2001 la

base imponibile è determinata in maniera ordinaria. (4)

di cui alla decisione della Commissione delle Comunità europee 1spetta una detrazione dall'imposta determinata ai sensi del precedente articoloretribuzioni per prestazioni di

(1) Comma così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

(2) Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422.

(3) Comma così modificato dall'art. 10, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

(4) Comma così modificato dall'art. 10, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

Art. 18 - Agevolazioni per nuove iniziative produttive

1. Il comma 210 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente: "210. Per le

iniziative produttive intraprese

lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995,

n. 104, è riconosciuto, per l'anno di inizio di attività e per i due successivi, un credito di imposta pari, per

ciascun anno, al 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi riferibili

proporzionalmente al reddito di impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui compete;

il credito è utilizzato per il versamento della detta imposta e non può essere superiore, per ciascun anno, a

lire 5 milioni. Per le stesse iniziative è concessa per i medesimi periodi di imposta la riduzione al 50 per

cento dell'imposta regionale sulle attività produttive; la riduzione non può essere superiore a 5 milioni

dell'imposta dovuta per ciascun anno. Per le iniziative produttive intraprese nelle aree territoriali di cui

all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, le predette disposizioni si applicano per l'anno di inizio di

attività e per i cinque successivi.". (1)

1-bis.

dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese prevista dal comma 210

dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo vigente prima delle modifiche recate dal

precedente comma 1.

2. Con le leggi regionali di cui all'articolo 24, possono essere aumentati la percentuale e l'importo

massimo della riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 1.

a decorrere dal 1 gennaio 1997 nei territori di cui all'articolo 1, comma 1Resta ferma, in relazione al periodo d'imposta 1997, la spettanza del credito d'imposta agli effetti(2)

(1) Comma così modificato dall'art. 11, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

(2) Comma aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

Art. 19 - Dichiarazione dei soggetti passivi

1. Ogni soggetto passivo deve dichiarare per ogni periodo di imposta i componenti del valore, ancorché

non ne consegua un debito di imposta.

1-bis.

che emettono i provvedimenti autorizzativi dei versamenti dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. La dichiarazione deve essere redatta, a pena di nullità, su stampato conforme a quello approvato con

decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella

comma, prima periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come

sostituito dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal soggetto passivo o da chi ne ha la

rappresentanza legale o negoziale o, in mancanza, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, da chi ne ha

l'amministrazione anche di fatto. Per gli organi e le amministrazioni dello Stato la dichiarazione è sottoscritta

dal dirigente competente secondo le rispettive norme regolamentari. La nullità è sanata se il soggetto

passivo o il suo rappresentante provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da

parte dell'ufficio competente. L'invito è eseguito mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Con il decreto del Ministro delle finanze di cui al comma 2 possono essere richiesti dati e notizie utili

alla determinazione del valore della produzione netta e indicati gli atti da allegare alla dichiarazione a cura

del contribuente.

5. La dichiarazione è presentata con le modalità di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.

241. [I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini

dell'imposta regionale, con le medesime modalità, entro sei mesi dalla fine del periodo di imposta.] (2)

6. Nei casi di liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, trasformazione, fusione e

scissione di imprese individuali, società ed enti di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si osservano le disposizioni ivi previste, con esclusione dei commi

secondo e terzo dell'articolo 10 se nelle procedure fallimentare e di liquidazione coatta non vi è esercizio

provvisorio dell'impresa.

Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), la dichiarazione è presentata dai soggetti(1)Gazzetta Ufficiale nel termine di cui all'articolo 8, primo

(1) Comma così introdotto dall'art.1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

(2) Periodo soppresso dall'art. 11 Dpr. 14 Ottobre 1999, n. 542.

Art. 20 - Obblighi contabili

1. Ai fini dell'imposta di cui al presente titolo i soggetti passivi devono osservare gli obblighi documentali e

contabili ai quali sono tenuti ai fini delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto.

Art. 21 - Domicilio dei soggetti passivi

1. Ogni soggetto passivo si considera domiciliato nel comune nel quale ha il domicilio fiscale secondo le

disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 22 - Giurisdizione sulle controversie

1. Le controversie concernenti l'imposta regionale sulle attività produttive e la relativa addizionale e le

sanzioni sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 23 - Accesso alle informazioni

1. L'Amministrazione finanziaria trasmette a ciascuna regione, con sistemi telematici o mediante supporti

magnetici, le informazioni relative alle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi.

2. Gli elementi acquisiti nel corso dell'attività di controllo dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria, dal

Corpo della Guardia di finanza e dagli organi regionali sono direttamente utilizzabili, rispettivamente, per

l'accertamento dell'imposta regionale e dei tributi erariali.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalità di

collegamento degli uffici regionali con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e di utilizzazione dei

relativi servizi anche ai fini dello scambio di informazioni di interesse fiscale.

Art. 24 - Poteri delle regioni

1. Le regioni a statuto ordinario possono disciplinare, con legge, nel rispetto dei principi in materia di

imposte sul reddito e di quelli recati dal presente titolo, le procedure applicative dell'imposta, ferme restando

le disposizioni degli articoli 19, da 21 a 23, e da 32 a 35.

2. Le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono, con legge, alla

attuazione delle disposizioni del presente titolo in conformità delle disposizioni della legge 23 dicembre 1996,

n. 662, articolo 3, commi 158 e 159.

3.

4. Le leggi di cui ai commi 1 e 2 possono prevedere la stipula di convenzioni con il Ministero delle finanze

per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta,

nonché per le attività concernenti il relativo contenzioso, secondo le disposizioni in materia di imposte sui

redditi.

5. Gli uffici dell'amministrazione finanziaria ed i comandi della Guardia di finanza cooperano per

l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili per l'accertamento dell'imposta e per la repressione delle

violazioni alle norme del presente titolo, procedendo anche di propria iniziativa secondo le norme e con le

facoltà stabilite dalle singole leggi regionali o, in loro mancanza, secondo le facoltà loro attribuite dalla

normativa tributaria statale, trasmettendo agli uffici regionali i relativi verbali e rapporti.

6. Le leggi di cui ai commi 1 e 2 non possono avere effetto anteriore al periodo di imposta in corso al 1°

gennaio 2000.

7. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23

agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti gli organi competenti

all'irrogazione delle sanzioni e le modalità di ripartizione delle somme riscosse in caso di concorso formale e

di violazioni continuate rilevanti ai fini dell'imposta regionale e di altri tributi.

L'accertamento delle violazioni alle norme del presente titolo compete alle amministrazioni regionali. (1)

(1) Comma così modificato dall'art.1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

Art. 25 - Disciplina temporanea

1. Fino a quando non hanno effetto le leggi regionali di cui all'articolo 24, per le attività di controllo e

rettifica della dichiarazione, per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta regionale, nonché per il

relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi ad eccezione degli articoli

38, commi dal quarto al settimo, 44 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

600.

2. Le regioni, le provincie, e i comuni partecipano all'attività di cui al comma 1 segnalando elementi e

notizie utili, collaborando, eventualmente anche tramite le apposite commissioni paritetiche di cui al terzo

periodo, con osservazioni e proposte alla predisposizione dei programmi di accertamento degli uffici

dell'Amministrazione finanziaria. Le modalità di attuazione di questa disposizione sono stabilite con decreto

del Ministro delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto possono essere istituite e

disciplinate commissioni paritetiche per la stesura di programmi di accertamento.

Art. 26 - Attribuzione allo Stato di quote del gettito dell'imposta

1. È attribuita allo Stato una quota del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive riscosso in

ciascuna regione a compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 25,

comma 1. La disposizione del primo periodo si applica fino all'anno precedente a quello dal quale ha effetto

la legge regionale di cui all'articolo 24, regolatrice delle dette attività.

2. È altresì attribuita allo Stato una ulteriore quota del gettito di cui al comma 1 a compensazione della

perdita di gettito derivante dall'abolizione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese. La quota è

determinata in un ammontare pari al gettito della predetta imposta riscosso nell'ultimo periodo di imposta nel

quale essa è stata applicata. Questa disposizione si applica limitatamente al gettito dell'imposta regionale

sulle attività produttive relativo al primo periodo di imposta della sua applicazione e al successivo.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, è determinata la quota di cui al

comma 1 e le relative modalità di attribuzione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il

Ministro del tesoro, sentita la Conferenza Stato-Regioni, è determinata la quota di cui al comma 2 e le

relative modalità di attribuzione.

Art. 27 - Compartecipazione dei comuni e delle provincie al gettito dell'imposta

1. A decorrere dall'anno di entrata in vigore del presente decreto le regioni devolvono ad ogni comune e

ad ogni provincia del proprio territorio una quota del gettito della imposta regionale sulle attività produttive

pari, per il comune, al gettito riscosso nel 1997 per tasse di concessione comunale e per imposta comunale

per l'esercizio di impresa, arti e professioni, al netto della quota di spettanza della provincia, e, per la

provincia, all'ammontare di questa quota al lordo di quella spettante allo Stato a norma dell'articolo 6 del

decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

2. Gli importi dovuti ai comuni e alle provincie a norma del comma 1 sono ad essi versati dalle regioni nel

mese di luglio di ciascun anno. Nel primo anno tali importi sono commisurati all'ammontare del gettito

riscosso nel 1996 risultante dai relativi rendiconti consuntivi, salvo conguaglio, da effettuare nell'anno

successivo con gli importi dovuti per tale anno, in base alle risultanze dei rendiconti per l'anno 1997. Gli

importi dovuti sono determinati da ciascuna regione che, previa acquisizione delle informazioni necessarie,

ne dà comunicazione ai comuni e alle provincie entro il 30 giugno del primo anno e del successivo. Gli

importi comunicati costituiscono per le Regioni somme a destinazione vincolata. A decorrere dall'anno 1999,

i predetti importi sono incrementati annualmente in misura pari al tasso programmato di inflazione indicato

nella relazione previsionale e programmatica.

3. L'importo corrispondente alla quota spettante allo Stato di cui al comma 1, determinato a norma del

comma 2, è versato nei termini quivi indicati dalle provincie allo Stato per le finalità di cui all'articolo 1-bis del

decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5,

secondo le vigenti disposizioni per il versamento della suddetta quota.

4. Le regioni possono attribuire alle provincie e ai comuni quote di compartecipazione al gettito

dell'imposta regionale sulle attività produttive anche al fine di finanziare le funzioni ad essi delegate, secondo

criteri stabiliti con propria legge.

5. [...] (1)

6. Le regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e le provincie autonome di Trento e Bolzano,

nell'esercizio dei poteri in materia di finanza locale, provvedono alla disciplina dei rapporti finanziari con gli

enti locali, assicurando agli stessi le risorse finanziarie per compensare gli effetti finanziari negativi

conseguenti all'attuazione del presente decreto. (2)

(1) Comma abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56

(2) Il D. Lgs. 18 febbraio 2000. n.56 ha disposto che "a decorrere dall'anno 2001 è abolita la compartecipazione dei comuni e delle province al gettito

dell'IRAP, prevista dal suddetto articolo; il corrispondente gettito rimane attribuito alle regioni".

Art. 28 - Addizionale comunale e provinciale all'imposta regionale sulle attività produttive

[...] (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

Art. 29 - Finanziamento delle città metropolitane

1. Le regioni, nell'attribuire alle città metropolitane le funzioni amministrative di competenza provinciale o

affidate ai comuni, a norma dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono ad assegnare alle

stesse quote del gettito di tributi regionali.

Art. 30 - Riscossione dell'imposta e versamento in acconto

1. Fino a quando non hanno effetto le leggi regionali di cui all'articolo 24, per la riscossione dell'imposta si

applicano le disposizioni dei commi seguenti.

2. L'imposta dovuta a ciascuna regione in base alla dichiarazione è riscossa mediante versamento del

soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.

3. Nel periodo di imposta per il quale la dichiarazione deve essere presentata sono dovuti acconti

dell'imposta ad esso relativa secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Gli acconti sono

versati con le modalità e nei termini per queste stabiliti.

4. L'imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è

rimborsabile, se i relativi importi spettanti a ciascuna regione non superano lire 20.000; per lo stesso

importo, non si fa luogo, ad iscrizione nei ruoli, né a rimborso. Con le leggi regionali di cui all'articolo 24 il

predetto importo può essere adeguato.

5.

dell'articolo 10-bis), comma 1, versano l'acconto mensilmente, con le modalità e nei termini stabiliti con

decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica, sentita la conferenza Stato-Regioni, in un importo pari a quello risultante dall'applicazione

dell'aliquota prevista nell'articolo 16, comma 2, all'ammontare degli emolumenti ivi indicati corrisposti nel

mese precedente.

20.000, l'obbligo di versamento rimane sospeso fino alla scadenza successiva per la quale la somma

complessiva da versare sia almeno pari al predetto importo. (1)

6. La riscossione coattiva dell'imposta avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano

la riscossione coattiva delle imposte sui redditi, mediante ruoli affidati ai concessionari senza l'obbligo del

non riscosso.

7. Per lo svolgimento di attività di pagamento e riscossione dell'imposta, le banche sono remunerate in

conformità a quanto previsto dalle convenzioni di cui agli articoli 19, comma 5, e 24, comma 8, del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mentre per i concessionari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61

del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

In deroga alla disposizione del comma 2 i soggetti che determinano la base imponibile ai sensiQualora l'ammontare dell'imposta dovuta a ciascuna regione sia pari o inferiore a lire

(1) Comma così modificato dall'art.1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

Art. 31 - Primo acconto di imposta

1. Per il primo periodo di imposta nel quale, a norma degli articoli 36 e 37, l'imposta è applicabile,

l'acconto di cui all'articolo 30, comma 3, da versare in due rate di pari importo, è pari al 120 per cento della

imposta figurativa liquidabile sul valore della produzione netta realizzato nel periodo di imposta precedente,

determinato secondo le disposizioni degli articoli da 4 a 11 e risultante da un apposito prospetto redatto su

stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da allegare alla prima

dichiarazione dei redditi da presentare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

ovvero, per i soggetti non tenuti alla presentazione di essa, risultante da apposita dichiarazione, redatta e

sottoscritta a norma dell'articolo 19, da presentare nel mese di giugno dell'anno di entrata in vigore del

presente decreto.

della stessa, i cui termini sono scaduti alla data del 30 ottobre 1998, possono essere regolarizzati entro il

termine di scadenza del primo versamento dell'imposta da effettuare successivamente alla predetta data

applicando gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Gli omessi o insufficienti versamenti dell'imposta relativi al primo periodo di applicazione(1) (2)

(1) Articolo così modificato dall'art. 13, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

(2) Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422.

Art. 32 - Violazioni relative alla dichiarazione

1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal

centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta, con un minimo di lire

cinquecentomila. Se non è dovuta imposta, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni.

2. Se nella dichiarazione è indicato un imponibile inferiore a quello accertato o, comunque, un'imposta

inferiore a quella dovuta, si applica la sanzione amministrativa da una a due volte l'ammontare della

maggiore imposta dovuta.

3. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base

all'accertamento e quello liquidabile in base alla dichiarazione ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dall'articolo 13, comma 1,

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 33 - Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni

1. Fuori dai casi previsti nell'articolo 32 se la dichiarazione non è redatta in conformità al modello

approvato dal Ministro delle finanze ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e

completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo

rappresentante, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e

completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa

da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

2. Identica sanzione si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli atti e documenti dei quali è

prescritta l'allegazione alla dichiarazione o l'esibizione all'ufficio.

Art. 34 - Ritardato o omesso versamento dell'imposta

1. In caso di ritardato o omesso versamento dell'imposta, in acconto o a saldo, o di versamento in misura

inferiore a quella dovuta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'imposta non

versata. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggiore imposta ai sensi degli articoli 36-

bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti

dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Sugli importi non versati o versati in ritardo sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 9 del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 35 - Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità

1. Per le violazioni degli obblighi relativi alla tenuta o conservazione della contabilità si applicano le

sanzioni previste in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto.

Art. 36 - Decorrenza dell'imposta e abolizione di contributi e tributi

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 37, l'imposta regionale sulle attività produttive si applica a decorrere

dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla medesima data sono aboliti:

a) i contributi per il servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,

come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 22 marzo 1995, n. 85, il contributo dello 0,2 per cento di

cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e all'articolo 20, ultimo comma, della

legge 12 agosto 1962, n. 1338, e la quota di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi

eccedente quella prevista per il finanziamento delle prestazioni economiche della predetta assicurazione di

cui all'articolo 27 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

b) l'imposta locale sui redditi di cui al titolo III del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, di cui al titolo I del decreto-legge 2

marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

d) la tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, di cui all'articolo 24

della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella

dicembre 1995;

e) l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.

2. I versamenti relativi ai tributi e ai contributi aboliti indicati nel comma 1, i cui presupposti di imposizione

si verificano anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro

abolizione, sono effettuati anche successivamente a tale data.

Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30

Art. 37 - Soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare

1. Nei confronti dei soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare l'applicazione

dell'imposta regionale sulle attività produttive e l'abolizione dei contributi e dei tributi indicati nell'articolo 36,

comma 1, lettere a), b) ed e), hanno effetto dal primo periodo di imposta che ha inizio successivamente alla

data di entrata in vigore del presente decreto.

2. In deroga a quanto disposto nel comma 1 per i soggetti ivi indicati il cui periodo di imposta è in corso

alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è iniziato dopo il 30 settembre dell'anno precedente,

l'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive e l'abolizione dei contributi e tributi indicati nel

medesimo comma 1 hanno effetto dalla data di inizio del predetto periodo.

3. I soggetti di cui al comma 2 possono scomputare dall'acconto di cui all'articolo 31 i dodicesimi

dell'imposta e della tassa di cui all'articolo 36, comma 1, lettere c) e d), dovute per l'anno precedente a

quello di entrata in vigore del presente decreto e relativi ai mesi interi compresi tra la data dalla quale ha

effetto nei loro confronti, a norma del medesimo comma 2, l'abolizione dei predetti tributi e quella di entrata

in vigore del presente decreto, nonché l'importo dei contributi di cui alla lettera a) del medesimo comma

dell'articolo 36 eventualmente versati con riferimento ai predetti mesi. Non si fa luogo in ogni caso al

rimborso degli importi non scomputati.

Art. 38 - Determinazione del Fondo sanitario nazionale

1. Al fine della determinazione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e delle specifiche quote da

assegnare alle regioni si considera come dotazione propria delle medesime il gettito dell'addizionale

regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 50, ed il 90 per cento del gettito

ricalcolato sulla base delle aliquote di cui all'articolo 16 comma 1 e 2 , dell'imposta regionale sulle attività

produttive al netto delle quote attribuite allo Stato di cui all'articolo 26. (1)

2. I contributi per il Servizio sanitario nazionale riscossi nell'anno di entrata in vigore del presente decreto

relativi a presupposti di imposizione verificatisi anteriormente costituiscono per il medesimo anno dotazione

propria delle regioni ai fini della determinazione delle quote di Fondo sanitario nazionale di parte corrente da

assegnare alle stesse.

3. A decorrere dal 1998, la partecipazione delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio

sanitario nazionale stabilita dall'articolo 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo

modificato dall'articolo 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è commisurata alle risorse

provenienti dal Fondo sanitario nazionale e dai gettiti di cui ai commi 1 e 2. (2)

(1) Comma così modificato dall'art.1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

(2) Il D. Lgs. 18 febbraio 2000. n.56 ha disposto che "dall'anno 2001 cessano di avere effetto nei confronti delle regioni a statuto ordinario le

disposizioni previste dal suddetto articolo".

Art. 39 - Ripartizione del Fondo sanitario nazionale

1. Il CIPE su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delibera

annualmente l'assegnazione in favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del Fondo sanitario

nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale

all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 e della quota del gettito dell'imposta

regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 38, comma 1, stimati per ciascuna regione. Il CIPE con le

predette modalità provvede entro il mese di febbraio dell'anno successivo all'assegnazione definitiva in

favore delle regioni delle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, ad esse effettivamente

spettanti. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a procedere

alle risultanti compensazioni a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, erogate per il

medesimo anno.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a concedere alle

regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano anticipazioni mensili da accreditare ai conti correnti

di cui all'articolo 40, comma 1, in essere presso la tesoreria centrale dello Stato, nei limiti di un dodicesimo

dell'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale e della quota di imposta di cui al comma 1, alle

stesse attribuiti nonchè delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente deliberate dal CIPE, in

favore delle medesime regioni, in ciascun anno; nelle more della deliberazione del CIPE le predette

anticipazioni mensili sono commisurate all'importo complessivo presunto dei gettiti dell'addizionale e della

quota d'imposta predetti, ovvero limitatamente all'anno 1998 all'importo complessivo presunto dei contributi

sanitari e delle quote del Fondo sanitario nazionale relativi all'anno precedente.

3. Alla copertura dell'eventuale differenza tra l'ammontare dei gettiti di cui al comma 1 previsti in sede di

riparto del Fondo sanitario nazionale e quello effettivamente riscosso dalle regioni si provvede mediante

specifica integrazione del Fondo sanitario nazionale quantificata dalla legge finanziaria.

4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 si tiene conto, per l'anno di entrata in vigore del presente decreto,

dei contributi di cui al comma 2 dell'articolo 38. (1)

5. Sono abrogati i commi 15, 17 e 19 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

(1) Il D. Lgs. 18 febbraio 2000. n.56 ha disposto che "dall'anno 2001 cessano di avere effetto nei confronti delle regioni a statuto ordinario le

disposizioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4 del suddetto articolo".

Art. 40 - Modalità per il riversamento dell'Irap e dell'addizionale Irpef

1. Ai fini del versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale

all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 alle regioni, sono istituiti presso la tesoreria

centrale dello Stato specifici conti correnti infruttiferi intestati alle regioni e alle provincie autonome di Trento

e Bolzano e, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato operanti nei capoluoghi di regione e nelle

predette provincie autonome, specifiche contabilità speciali di girofondi intestate alle stesse regioni e

provincie autonome.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il

Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalità di riversamento delle

somme riscosse sui conti di cui al comma 1.

3. Al fine del versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale

all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 non si applica il secondo comma dell'articolo

63 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 41 - Determinazione delle eccedenze

1. Per le regioni a statuto ordinario le eccedenze annuali di risorse finanziarie sono costituite dalla

differenza tra il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, al netto della quota destinata al

finanziamento dell'assistenza sanitaria, e l'ammontare delle quote di cui agli articoli 26 e 27 e delle spettanze

a titolo di fondo perequativo determinate in applicazione dell'articolo 3, commi 2 e 3 , della legge 28

dicembre 1995, n. 549. (1)

2. Per le regioni a statuto speciale che accedono al Fondo sanitario nazionale le eccedenze annuali di

risorse finanziarie sono costituite dalla differenza tra il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, al

netto della quota destinata alla sanità e di quelle di cui agli articoli 26 e 27, e l'ammontare delle

compartecipazioni ai tributi erariali soppressi, convenzionalmente incrementati del tasso di crescita del

prodotto interno lordo [per il 1998 e 1999,] e tenendo anche conto degli effetti indiretti derivanti

dall'ampliamento delle basi imponibili degli altri tributi compartecipati. (2)

3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che non accedono al

Fondo sanitario nazionale le eccedenze annuali di risorse finanziarie sono determinate sottraendo

dall'ammontare del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, al netto delle quote di cui agli articoli

26 e 27, dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 e,

limitatamente al 1998, dei contributi sanitari di cui all'articolo 38, comma 2, l'ammontare dei contributi sanitari

riscossi nell'anno 1997, convenzionalmente aumentati del tasso di crescita del prodotto interno lordo [per il

1998 e 1999,] nonché l'ammontare delle compartecipazioni ai tributi erariali soppressi, anch'essi

convenzionalmente incrementati del tasso di crescita del prodotto interno lordo [per il 1998 e 1999, e

tenendo conto degli effetti indiretti derivanti dall'ampliamento delle basi imponibili degli altri tributi

compartecipati. (3)

3-bis. Per gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui ai commi precedenti s'intende quello

ricalcolato sulla base delle aliquote di cui all'articolo 16, commi 1 e 2.(4)

(1) Il D. Lgs. 18 febbraio 2000. n. 56 ha disposto che "a decorrere dall'anno 2001 è soppresso il comma 1 del suddetto articolo".

(2) Parole soppresse dal D.L. 18 settembre 2001, n. 347.

(3) Parole soppresse dal D.L. 18 settembre 2001, n. 347.

(4) Comma così introdotto dall'art.1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

Art. 42 - Versamento delle eccedenze

1. A decorrere dall'anno 1999, il Fondo perequativo di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 28 dicembre

1995, n. 549, è soppresso.

2. A partire dall'esercizio 1998 è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica un fondo di compensazione interregionale alimentato dalle eccedenze

finanziarie realizzate dalle regioni a statuto ordinario, secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 1; tali

eccedenze sono destinate, nei limiti delle occorrenze finanziarie, in favore delle regioni che presentano una

perdita di entrata. In caso di insufficienza del fondo si provvede con risorse a carico del bilancio dello Stato.

(1)

3. Il Fondo di compensazione interregionale di cui al comma 2 è determinato in via definitiva nell'anno

successivo a quello di riferimento sulla base del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive

effettivamente realizzato. (2)

4. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio, della programmazione economica, di concerto con il

Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti i criteri e le modalità di versamento

delle eccedenze di cui al comma 2 all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione delle somme

necessarie al Fondo di compensazione interregionale, anche mediante trattenute periodiche delle

presumibili eccedenze a valere sugli appositi conti accesi presso la tesoreria centrale dello Stato. (3)

5. A decorrere dall'anno 1998 cessano le anticipazioni straordinarie di cassa di cui all'articolo 3, comma 4,

della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

6. A decorrere dall'anno 1998 la trattenuta di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio

1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è effettuata sulle erogazioni di cui

all'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

7. Relativamente alle regioni a statuto speciale ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano le

eccedenze positive o negative di risorse di cui all'articolo 41, commi 2 e 3, vengono compensate per gli

dal 1998 al 2002

nazionale, trasferimenti di funzioni, modifica delle quote variabili previste ai sensi degli statuti o acquisizione

delle eccedenze al bilancio dello Stato. A partire dall'anno

ma si procede attraverso il trasferimento di nuove funzioni amministrative, definite con le procedure fissate

dai rispettivi statuti di autonomia, fino all'esaurimento delle eccedenze medesime. (4)

anni, nel rispetto degli statuti di autonomia mediante variazioni delle quote del fondo sanitario2003 non si dà luogo a recupero delle eccedenze,

(1) Il D. Lgs. 18 febbraio 2000. n. 56 ha disposto che "dall'anno 2001 sono soppressi i commi 2, 3 e 4 del suddetto articolo".

(2) Il D. Lgs. 18 febbraio 2000. n. 56 ha disposto che "dall'anno 2001 sono soppressi i commi 2, 3 e 4 del suddetto articolo".

(3) Il D. Lgs. 18 febbraio 2000. n. 56 ha disposto che "dall'anno 2001 sono soppressi i commi 2, 3 e 4 del suddetto articolo".

(4) Comma così modificato dal D.L. 18 settembre 2001, n. 347.

Art. 43 - Riferimenti sistematici

1. Le disposizioni del presente titolo che fanno indistintamente riferimento alle regioni o al loro territorio

devono intendersi riferite, per la regione Trentino-Alto Adige, alle provincie autonome di Trento e Bolzano o

al loro territorio.

2. I rapporti finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali devono essere disciplinati in modo

tale da mantenere il necessario equilibrio finanziario.

Art. 44 - Adeguamento dei trattati internazionali

1. Ai fini dell'applicazione dei trattati internazionali in materia tributaria, l'imposta regionale sulle attività

produttive è equiparata ai tributi erariali aboliti con l'articolo 36.

Art. 45 - Disposizioni transitorie

1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi,

di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per i periodi

d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, al 1° gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000 l'aliquota è stabilita nella

misura dell'1,9 per cento; per i tre periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente,

misura del 1,9

2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per i periodi d'imposta in corso al 1o gennaio 1998, al 1° gennaio

1999 e al 1° gennaio 2000 l'aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta

successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per cento.(6)

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti, tenuto conto della base imponibile dell'imposta

sulle attività produttive e di quella dell'imposta personale sui redditi , gli ammontari in valore assoluto e

percentuale del maggior carico impositivo rispetto a quello derivante dai tributi e contributi soppressi ai sensi

degli articoli 36 e 51, comma 1, in base ai quali fissare l'entità della riduzione dell'acconto dovuto ai fini della

stessa imposta determinato ai sensi dell'articolo 31, nonché le modalità applicative e quelle relative ai commi

da 4 a 6. La predetta riduzione non può superare per ciascun soggetto l'importo massimo in valore assoluto

stabilito nel predetto decreto e non può comportare una diminuzione di gettito superiore a 500 miliardi di lire

per l'anno 1998, a 250 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 125 miliardi di lire per l'anno 2000. (7)

4. I soggetti per i quali l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 determina un ammontare

dell'acconto Irap diverso da quello che risulterebbe in via ordinaria, applicano le disposizioni di cui al comma

3 anche per la determinazione dell'imposta dovuta all'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, prendendo a

riferimento i tributi o contributi che sarebbero stati dovuti in tale anno in assenza della loro soppressione.

5. Per i soggetti che esercitano la propria attività nel territorio di più regioni e che applicano le disposizioni

del comma 3, l'imposta da versare alle singole regioni è determinata in misura proporzionale alla base

imponibile regionale; per i medesimi soggetti il credito di imposta di cui al comma 6 deve essere ripartito in

misura proporzionale alla base imponibile regionale.

6. La differenza tra l'imposta dovuta in via ordinaria per l'anno 1998 e l'imposta effettivamente pagata in

base alle disposizioni dei commi 3 e 4 può essere computata in detrazione dell'imposta regionale sulle

attività produttive, nella misura del 50 per cento per l'anno 1999 e del 25 per cento per l'anno 2000. (8)

nella, del 3, 10 e del 3,75 per cento. (1) (2) (3) (4) (5)

(1) Comma così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

(2) Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422.

(3) Comma così modificato dall'art. 6, comma 17, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(4) Comma così modificato dal D.L. 18 settembre 2001, n. 347.

(5) Comma così modificato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(6) Comma così modificato dall'art. 6, comma 17, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(7) Comma così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

(8) Comma così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

TITOLO II - Revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche,

Revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,

istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

Art. 46 - Revisione delle aliquote e del numero degli scaglioni di reddito

1. Il comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: "1. L'imposta lorda è

determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le

seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a lire 15.000.000 .................................... 18,5%

b) oltre lire 15.000.000 e fino a lire 30.000.000 26,5%

c) oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000 33,5%

d) oltre lire 60.000.000 e fino a lire 135.000.000 39,5%

e) oltre lire 135.000.000 .................................... 45,5%"

Art. 47 - Revisione delle detrazioni per carichi di famiglia

1. L'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"Art. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:

a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

1) lire 1.057.552, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;

2) lire 961.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000;

3) lire 889.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 100.000.000;

4) lire 817.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 100.000.000;

b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni

altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni

alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, complessivamente lire 336.000 da ripartire

tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno.

2. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se

coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi,

affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed

effettivamente separato, la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il primo figlio e per

gli altri figli si applica la detrazione prevista dalla lettera b).

3. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono

possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi

internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa

Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire

5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.

4. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate

a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.".

Art. 48 - Detrazioni per lavoro dipendente, autonomo e di impresa e trattamento tributario delle

indennità di fine rapporto

1. L'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le altre detrazioni dall'imposta, è sostituito dal seguente:

"Art. 13 (Altre detrazioni). - 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di

lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro o di pensione

nell'anno, anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito, secondo i seguenti importi:

a) lire 1.680.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire 9.100.000;

b) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 9.100.000 ma

non a lire 9.300.000;

c) lire 1.500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 9.300.000 ma

non a lire 15.000.000;

d) lire 1.350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.000.000

ma non a lire 15.300.000;

e) lire 1.250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.300.000

ma non a lire 15.600.000;

f) lire 1.150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.600.000

ma non a lire 15.900.000;

g) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.900.000

ma non a lire 30.000.000;

h) lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 30.000.000 ma

non a lire 40.000.000;

i) lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 40.000.000 ma

non a lire 50.000.000;

l) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000 ma

non a lire 60.000.000;

m) lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.000.000 ma

non a lire 60.300.000;

n) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.300.000 ma

non a lire 70.000.000;

o) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 70.000.000 ma

non a lire 80.000.000;

p) lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 80.000.000 ma

non a lire 90.000.000;

q) lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.000.000 ma

non a lire 90.400.000;

r) lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.400.000 ma

non a lire 100.000.000;

s) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 100.000.000.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto trattamenti pensionistici di importo

complessivamente non superiore a lire 18.000.000 e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione

principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione

nell'anno, di lire 70.000.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al

comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non

cumulabile con quella prevista dal comma 1, pari a:

a) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire

9.100.000;

b) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire

9.100.000 ma non a lire 9.300.000;

c) lire 500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire

9.300.000 ma non a lire 9.600.000;

d) lire 400.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire

9.600.000 ma non a lire 9.900.000;

e) lire 300.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire

9.900.000 ma non a lire 15.000.000;

f) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire

15.000.000 ma non a lire 30.000.000;

g) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire

30.000.000 ma non a lire 60.000.000.".

2. All'articolo 17, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "di una somma pari a lire 500 mila" sono sostituite

dalle seguenti: "di una somma pari a lire 600 mila".

Art. 49 - Detrazioni per oneri

1. Ai fini delle imposte sui redditi, la percentuale degli oneri sostenuti ammessa in detrazione dall'imposta

lorda, è fissata al 19 per cento , a condizione che gli oneri stessi non siano deducibili nella determinazione

dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso alla data

del 1° gennaio 1998.

Art. 50 - Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

1. È istituita l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'addizionale regionale

non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

2. L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha

la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto

degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale regionale è dovuta se per lo stesso

anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di

cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta dovuta.

3. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata allo 0,50 per

cento. Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella

novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, può maggiorare l'aliquota suddetta fino

all'1 per cento. (1) (2)

4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui

agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'addizionale regionale dovuta è determinata dai sostituti d'imposta di

cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di

effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in un

numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono

effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di

cessazione del rapporto l'importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le

predette operazioni di conguaglio. L'importo da trattenere è indicato nella certificazione unica di cui

all'articolo 7-bis del citato decreto n. 600 del 1973. (3)

5. L'addizionale regionale [di cui al comma 1] è versata, in unica soluzione e con le modalità e nei termini

previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alla regione

in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale

stessa, ovvero relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi alla regione in cui il

sostituito ha il domicilio fiscale all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi.

(4)

6. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli

aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle

persone fisiche. Le regioni partecipano alle attività di liquidazione e accertamento dell'addizionale regionale

segnalando elementi e notizie utili e provvedono agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati dopo aver

acquisiti gli elementi necessari presso l'amministrazione finanziaria.

7. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione

degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e

i relativi versamenti, nonché norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di

modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis)

all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche".

8. Per gli anni 1998 e 1999 l'aliquota dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata nella misura

dello 0,5 per cento su tutto il territorio nazionale.

Gazzetta Ufficiale non oltre il 30

(1) Il D. Lgs. 18 febbraio 2000. n. 56 ha disposto che "a decorrere dall'anno 2000, le aliquote dell'addizionale regionale dell'IRPEF dello 0,5 per cento

e dell'1 per cento previste dal comma 3 del suddetto articolo, sono elevate, rispettivamente, allo 0,9 per cento e all'1,4 per cento".

(2) Il D.L. 18 settembre 2001, n. 347, nel testo introdotto dalla legge di conversione 16 novembre 2001, n. 405 ha disposto che "limitatamente all'anno

2002, in deroga ai termini ed alle modalità previste dal comma 3, secondo periodo, del presente articolo, le regioni possono disporre la maggiorazione

dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con propri provvedimenti da pubblicare nella

Gazzetta Ufficiale

entro il 31 dicembre 2001. La maggiorazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche superiore alla aliquota dello 0,5 è

determinata con legge regionale".

(3) Commi così modificati dall'art.1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 .

(4) Periodo soppresso dall'art.1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

TITOLO III - Riordino della disciplina dei tributi locali

Art. 51 - Imposte e tasse abolite

1. Dal 1° gennaio 1998 sono abolite le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decretolegge

10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3.

2. Dal 1° gennaio 1999 sono abolite:

a) [...] (1)

b) l'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico

di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952;

c) l'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'articolo 3, comma 48, della legge 28

dicembre 1995, n. 549.

3. I versamenti relativi ai tributi indicati nei commi 1 e 2, i cui presupposti di imposizione si verificano

anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione,

sono effettuati anche successivamente a tale data.

(1) Lettera abrogata dall'art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

Art. 52 - Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo

per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della

aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei

contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di

approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I

regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale

al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici

mediante avviso nella

modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti

alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di

ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi. (1)

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni

dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti

gli organi di giustizia amministrativa. (2)

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono

informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli

articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la

riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate: 1) mediante convenzione alle

aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, è, nel rispetto

delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per

azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3,

lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui

all'articolo 53 oppure siano già costituite prima della data di entrata in vigore del decreto concernente l'albo

dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al

comma 3 del medesimo articolo 53 ; 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della

gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a prescindere dagli ambiti territoriali

per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione ai soggetti iscritti nell'albo di

cui al predetto articolo 53; (3)

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; (4)

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal

funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene

effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se

affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28

gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio

dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.

7. [...] (5)

Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il

(1) Comma così modificato dall'art.1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

(2) Comma così modificato dall'art.1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

(3) Coma così modificato dall'art. 78 L. 21 novembre 2000, n. 342.

(4) Lettera così modificata prima dall'art. 32, L.13 maggio 1999, n. 133

(5) Comma abrogato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448.

Art. 53 - Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di

liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e

dei comuni.

2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo,

la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una

adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23

agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la

conferenza Stato-città, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il

possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di

cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al

funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta

dell'albo, alle modalità per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione

dall'albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione.

liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti

servizi almeno dal 1 gennaio 1997, può essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per

l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.

4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la

gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Per i soggetti affidatari di servizi di(1)

(1) Periodo aggiunto dall'art. 15, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137.

Art. 54 - Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici

1. Le provincie e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di

previsione. (1)

1-bis.

incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non

ha effetto retroattivo.

Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati; in presenza di rilevanti(2)

(1) Comma così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56.

(2) Comma così introdotto dal D.L. 18 settembre 2001, n. 347.

Art. 55 - Tasse sulle concessioni delle regioni a statuto ordinario

1. Le regioni a statuto ordinario hanno la facoltà di non applicare, anche limitatamente ad alcune, le tasse

sulle concessioni regionali di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230.

Art. 56 - Imposta provinciale di trascrizione

1. Le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, istituire l'imposta provinciale

sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro

automobilistico, avente competenza nel proprio territorio, ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n.

436, e relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e del decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285 .

2. L'imposta è applicata sulla base di apposita tariffa determinata secondo le modalità di cui al comma 11,

le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui

all'articolo 54, fino ad un massimo del venti per cento, ed è dovuta per ciascun veicolo al momento della

richiesta di formalità. È dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto

devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria . Le maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto

eventuale aumento non saranno computate ai fini della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi del

decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 , ai fini della perequazione della capacità fiscale tra province. (1)

3. Le province notificano entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione

istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al competente ufficio provinciale del pubblico registro

automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza.

tariffario interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia

deliberato con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica prevista dal presente comma,

opera dalla data della notifica stessa.

4. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, le province disciplinano la liquidazione, la riscossione e

la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli, nonché l'applicazione delle

sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta stessa ai sensi dell'articolo 13 del decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Tali attività, se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al

comma 5 dell'articolo 52, sono affidati, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del

pubblico registro automobilistico il quale riversa alla tesoreria di ciascuna provincia nel cui territorio sono

state eseguite le relative formalità le somme riscosse inviando alla provincia stessa la relativa

documentazione. In ogni caso deve essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali

relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. L'imposta suppletiva ed i rimborsi devono essere

richiesti nel Termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita.(3)

5. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma

4, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno

commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta. Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione

per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli, sempreché non siano adatti al trasporto di

cose, l'imposta è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata dalla tariffa

approvata con decreto del Ministro delle finanze di cui al successivo comma 11, si applica per i rimorchi ad

uso abitazione per campeggio e simili. (4)

7. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2688 del c.c . si applica un'imposta pari al

doppio della relativa tariffa.

8. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il termine per la richiesta delle formalità e pagamento della

relativa imposta decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e

comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti.

9. Le controversie concernenti l'imposta provinciale di trascrizione, le sanzioni e gli accessori sono

soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31

dicembre 1992, n. 546 .

10. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dagli uffici provinciali del pubblico

registro automobilistico anteriormente al 1° gennaio dell'anno dal quale ha effetto il regolamento di cui al

comma 1, sono soggette, nel caso di ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all'imposta

provinciale. L'imposta erariale di trascrizione e l'addizionale provinciale eventualmente versate sono

rimborsate rispettivamente dall'amministrazione finanziaria e dalla provincia su richiesta dei soggetti

interessati.

11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le misure dell'imposta provinciale di trascrizione

per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di

trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e la relativa addizionale

provinciale.

L'aumento(2)

(1) Comma così modificato dall'art.1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

(2) Comma così modificato dal D.L. 18 settembre 2001, n. 347.

(3) Comma così modificato dall'art.1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

(4) Comma così modificato dall'art.1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

Art. 57 - Revisione delle imposte di registro e sulle donazioni

1. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, concernente gli atti non soggetti a registrazione, nel comma 1, secondo periodo, le parole

"4, 5 e 11" sono sostituite dalle seguenti: "4, 5, 11 e 11-bis";

b) all'articolo 51, relativo ai valori dei beni e dei diritti, nel comma 4, dopo le parole "art. 7 della parte prima

della tariffa" sono inserite le seguenti: "e art. 11-bis della tabella";

c) alla tariffa, parte prima, concernente gli atti soggetti a registrazione in termine fisso:

1) nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 4), la parola "autoveicoli" è sostituita dalle seguenti: "unità da

diporto"; alla stessa lettera, nel numero 5, dopo le parole "di beni mobili" sono inserite le seguenti: ", esclusi

quelli di cui all'articolo 11-bis della tabella,";

2) nell'articolo 7, comma 1, sono soppresse le lettere da a) ad e) nonchè le note;

3) nell'articolo 8, comma 1, lettera a), la parola "autoveicoli" è sostituita dalle seguenti: "unità da diporto";

4) nell'articolo 11, le parole "4, 5 e 11" sono sostituite dalle seguenti: "4, 5, 11 e 11-bis";

d) nella tabella, relativa agli atti per i quali non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione, dopo l'articolo 11, è

aggiunto il seguente: "Art. 11-bis. - 1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli iscritti

nel pubblico registro automobilistico.".

2. È abrogato il comma 2 dell'articolo 59 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle

successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 , e dopo lo stesso articolo

59 è inserito il seguente: "Art. 59-bis (Esenzione per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico) - 1.

Non sono soggette ad imposta, anche nella ipotesi di cui all'articolo 59, comma 3, le donazioni di veicoli di

cui all'articolo 12, comma 1, lettera l).".

3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1999.

Art. 58 - Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili

1. Nel capo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'imposta comunale sugli

immobili, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: "Art. 3 (Soggetti passivi) - 1. Soggetti passivi dell'imposta sono il

proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso,

abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno

ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui

all'articolo 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio

dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.".

b) nel comma 2 dell'articolo 5, relativo alla base imponibile, l'ultimo periodo è soppresso e nel comma 3 del

medesimo articolo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di locazione finanziaria il locatore o il

locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze

del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita

proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata

annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1

dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del

locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.";

c) nel comma 1 dell'articolo 13, concernente i rimborsi dell'imposta, l'ultimo periodo è soppresso.

2. Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo alle

modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori

agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11

della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità,

vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno

successivo.

3. Limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione

di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3,

comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere stabilita in misura superiore a lire 500.000 e

fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso il comune che ha adottato detta

deliberazione non può stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a

disposizione del contribuente.

4. [...] (1)

(1) Comma modificato dall'art. 1 D.Lgs. 30 Dicembre 1999, n. 506.

Art. 59 - Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili

1. Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono:

a) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b)

del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati

non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività

agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;

b) disporre l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie, dagli altri

comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali, non destinati

esclusivamente ai compiti istituzionali;

c) stabilire che l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a

condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;

d) considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in

catasto;

e) considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della

detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale,

stabilendo il grado di parentela;

f) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili,

stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle

varianti apportate agli strumenti urbanistici;

g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree

fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata

versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al

perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

h) disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di

manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8,

comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della

legge 23 dicembre 1996, n. 662;

i) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per

conto degli altri;

l) semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento anche al fine di ridurre gli adempimenti dei

contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, secondo i seguenti criteri direttivi:

1) eliminazione delle operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati, con

conseguente soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia, ed introduzione

dell'obbligo della comunicazione, da parte del contribuente al comune competente, entro un termine

prestabilito dal comune stesso, degli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, con la sola

individuazione dell'unità immobiliare interessata;

2) attribuzione alla giunta comunale del compito di decidere le azioni di controllo;

3) determinazione di un termine di decadenza, comunque non oltre il 31 dicembre del quinto anno

successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, entro il quale deve essere notificato al contribuente, anche

a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per

omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle

sanzioni e degli interessi;

4) previsione di una sanzione, comunque non inferiore a lire 200.000 nè superiore a lire 1.000.000 per

ciascuna unità immobiliare, per la omessa comunicazione di cui al numero 1);

5) potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del

Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione;

m) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal

decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

n) razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di

accertamenti, prevedendo, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della

riscossione, il versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune e quello

direttamente presso la tesoreria medesima, nonché il pagamento tramite sistema bancario;

o) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

p) prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma

57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale

addetto.

2. Se sono adottate norme regolamentari nella materia di cui alla lettera l) del comma 1, nel territorio del

comune non operano, per gli anni di vigenza del regolamento, le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 4 e

5, primo periodo, 11, commi 1 e 2, 14, comma 2, e 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 504.

3. Nelle disposizioni regolamentari di cui alla lettera l) del comma 1 può essere stabilita per anni pregressi

la eliminazione delle operazioni di liquidazione sulla base delle dichiarazioni ovvero la loro effettuazione

secondo criteri selettivi.

Art. 60 - Attribuzione alle provincie e ai comuni del gettito di imposte erariali

1. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei

veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del

decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172,

è attribuito alle provincie dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti

ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di

circolazione.

2. [...] (1)

3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica, nonché del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

limitatamente alle previsioni di cui al comma 1, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'assegnazione alle provincie [ed ai comuni] delle

somme ad esse spettanti a norma [

4. Le regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le province autonome di

Trento e di Bolzano provvedono, in conformità dei rispettivi statuti, all'attuazione delle disposizioni [

comma 1

locali al fine di mantenere il necessario equilibrio finanziario. (3)

5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 2000 e si applicano: [la disposizione

del comma 1] con riferimento all'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati a decorrere dalla predetta

data e quella del comma 2 con riferimento alle imposte riscosse sugli atti pubblici formati, sulle scritture

private autenticate e sugli atti giudiziari pubblicati o emanati, nonché sulle scritture private non autenticate

presentate per la registrazione, a decorrere dalla predetta data. (4) [...] (5)

del comma 1], salvo quanto disposto nel comma 4. (2)del];contestualmente sono disciplinati i rapporti finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti

(1) Comma abrogato dall'art. 1 D.Lgs. 30 Dicembre 1999, n. 506.

(2) Comma modificato dall'art. 1 D.Lgs. 30 Dicembre 1999, n. 506.

(3) Comma modificato dall'art. 1 D.Lgs. 30 Dicembre 1999, n. 506.

(4) Termine differito al 1° gennaio 2000 dall'art. 31, comma 16, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(5) Periodo sopresso dall'art. 1 D.Lgs. 30 Dicembre 1999, n. 506.

Art. 61 - Riduzione dei trasferimenti erariali agli enti locali

1.

gettito complessivo riscosso nell'anno 1999 per l'imposta sulle assicurazioni di cui al comma 1 dell'articolo

60, ridotto dell'importo corrispondente all'incremento medio nazionale dei premi assicurativi registrato

nell'anno 1999, rispetto all'anno 1998, secondo dati di fonte ufficiale. La dotazione del predetto fondo è, per

l'anno 1999, inizialmente ridotta, in base ad una stima del gettito annuo effettuata, sulla base dei dati

disponibili, dal Ministero delle finanze, per singola provincia, e comunicata ai Ministeri del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica e dell'interno. Sulla base dei dati finali, comunicati dal Ministero delle

finanze ai predetti Ministeri, sono determinate le riduzioni definitive della dotazione del predetto fondo, per

singola provincia, e sono introdotte le eventuali variazioni di bilancio. Il Ministero dell'interno provvede, con

seconda e la terza rata dei contributi ordinari relativi al 2000, ad operare i conguagli e a determinare in via

definitiva l'importo annuo del contributo ridotto spettante ad ogni provincia a decorrere dal 1999.

2. A decorrere dall'anno 1999 il fondo ordinario spettante alle provincie è altresì ridotto di un importo pari

al gettito previsto per il predetto anno per imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli

al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952. La riduzione della dotazione

del predetto fondo è operata con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999

ed è effettuata, nei confronti di ciascuna provincia, dal Ministero dell'interno in base ai dati comunicati dal

Ministero delle finanze entro il 30 giugno 1998, determinati ripartendo il gettito previsto per il 1999 tra le

singole provincie in misura percentualmente corrispondente al gettito riscosso nel 1997 a ciascuna di esse

imputabile. La riduzione definitiva delle dotazioni del predetto fondo è altresì operata sulla base dei dati

definitivi dell'anno 1998 relativi all'imposta di cui al presente comma, comunicati dal Ministero delle finanze al

Ministero dell'interno entro il 30 settembre 1999. (3) (4)

3. Le somme eventualmente non recuperate, per insufficienza dei contributi ordinari, sono portate in

riduzione dei contributi a qualsiasi titolo dovuti al singolo ente locale dal Ministero dell'interno. La riduzione è

effettuata con priorità sui contributi di parte corrente.

4. Le riduzioni dei contributi statali e i gettiti dei tributi previsti dal presente articolo sono determinati con

riferimento alle provincie [e ai comuni] delle regioni a statuto ordinario. Per le regioni a statuto speciale le

operazioni di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, si applicano solo dopo il

recepimento delle disposizioni dell'articolo 60 e del presente articolo nei rispettivi statuti. (5)

A decorrere dall'anno 1999, il fondo ordinario spettante alle province è ridotto di un importo pari al(1) (2)

(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 10 giugno 1999, n. 176.

(2) Comma modificato dall'art. 1 D.Lgs. 30 Dicembre 1999, n. 506.

(3) Comma modificato dall'art. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(4) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 10 giugno 1999, n. 176.

(5) Periodo soppresso dall'art. 1 D.Lgs. 30 Dicembre 1999, n. 506.

Art. 62 - Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari

1. I comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel

proprio territorio, dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre

1993, n. 507, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un

regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa.

2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri:

a) individuazione della tipologia dei mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull'arredo

urbano o sull'ambiente ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di

attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

b) previsione delle procedure per il rilascio e per il rinnovo dell'autorizzazione;

c) indicazione delle modalità di impiego dei mezzi pubblicitari e delle modalità e termini di pagamento del

canone;

d) determinazione della tariffa con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione

residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle

diverse zone del territorio comunale e dell'impatto ambientale

dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto

legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'imposta comunale sulla pubblicità in relazione all'esposizione di

cui alla lettera a) e deliberate dall'amministrazione comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della

delibera di sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità con il canone;

e) equiparazione, ai soli fini del pagamento del canone, dei mezzi pubblicitari installati senza la preventiva

autorizzazione a quelli autorizzati e previsione per l'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati di

sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'importo della relativa tariffa, né superiore al

doppio della stessa tariffa;

f) determinazione della tariffa per i mezzi pubblicitari installati su beni privati in misura inferiore di almeno un

terzo rispetto agli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici.

3. Il regolamento può anche prevedere, con carattere di generalità, divieti, limitazioni e agevolazioni.

4. Il comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, o installati in

difformità della stessa, o per i quali non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone, nonché alla

immediata copertura della pubblicità con essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di

contestazione redatto da competente pubblico ufficiale. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni

amministrative pecuniarie di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero se non

comminabili, di quelle stabilite dall'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma si osservano le disposizioni contenute nel capo I

del titolo VI del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

in modo che detta tariffa, comprensiva; (1)

(1) Lettera così modificata dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448.

Art. 63 - Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Le province e i comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52 prevedere che

l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti

appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche

attrezzati, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato

nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per

l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti

del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati

con popolazione superiore a diecimila abitanti individuabili a norma dell'articolo 1, comma 7, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .

2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri:

a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;

b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;

c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lett. b), dell'entità

dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell'area

nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività

esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione;

d) indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone;

e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in

particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali;

f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro

manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi

medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue:

1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative

utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:

I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;

II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;

2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento

dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero

complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;

3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere

inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le

occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai

pubblici servizi;

4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo

rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

5) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è

versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto

corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente

articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel

mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi,

fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della

comunicazione;(1)

g) applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento,

considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile,

mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la

data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale;

g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della

somma di cui alla lettera g), nè superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo

20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.(2)

3. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata

dell'occupazione e può essere maggiorato

concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo (3)

carico delle aziende che eseguono i lavori. Per la determinazione della tassa prevista al comma 1 relativa

alle occupazioni di cui alla lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la

determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al

comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla

provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.(4)

di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a

(1) Lettera così sostituita dall'art. 18, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

(2) Lettere così sostituite dall'art. 18, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(3) Parole sostituite dall'art. 10 della L. 1 agosto 2002, n. 166.

(4) Comma così modificato dall'art. 18, comma 17, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 64 - Disposizioni finali e transitorie

1. Le autorizzazioni alla installazione di mezzi pubblicitari e le concessioni di spazi ed aree pubbliche,

rilasciate anteriormente alla data dalla quale hanno effetto i regolamenti previsti negli articoli 62 e 63, sono

rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per il

contrasto con le norme regolamentari.

2.

tra le parti

relativi all'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione, rispettivamente,

dell'imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, aventi

scadenza

3. Se il comune si avvale della facoltà di escludere l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, l'oggetto dei

vigenti contratti di concessione di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è

limitato al servizio delle pubbliche affissioni, fatta salva la revisione delle condizioni contrattuali da definire tra

le parti e la facoltà di recesso del concessionario.

Il comune può prorogare fino al 31 dicembre 2000, a condizioni più vantaggiose per l'ente da stabilire, i contratti di gestione di cui agli articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,anteriormente alla predetta data. (1) (2)

(1) Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422.

(2) Comma modificato dall'art. 1 D.Lgs. 30 Dicembre 1999, n. 506.

TITOLO IV - Disposizioni comuni

Art. 65 - Variazioni di bilancio

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 66 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1998. Le disposizioni del titolo II hanno effetto per i

periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1997, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. La revisione delle aliquote e del numero degli scaglioni di reddito prevista dall'articolo 46 del presente

decreto ha effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1999 per gli emolumenti

arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Finale

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi

della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1997

SCALFARO

PRODI,

Presidente del Consiglio dei Ministri

VISCO,

Ministro delle finanze

CIAMPI,

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

NAPOLITANO,

Ministro dell'interno

BASSANINI,

Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

Visto,

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