Disposizioni urgenti in materia di IRAP e di canoni demaniali marittimi

Decreto Legge del 07/06/2006 n. 206

Il provvedimento dispone che in caso di violazione dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo dell'IRAP non si possono applicare le disposizioni agevolative per ridurre le sanzioni. Il versamento della prima rata di acconto dell'IRAP dovuta dai contribuenti interessati dalle disposizioni dell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, effettuato entro il 20 luglio 2006, non e' soggetto alla maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Preambolo

Preambolo.

Testo: in vigore dal 08/06/2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la

regolarita' dei versamenti in materia di imposta regionale sulle attivita'

produttive (IRAP) nelle more della pronuncia della Corte di giustizia delle

Comunita' europee in merito alla compatibilita' comunitaria del tributo

stesso;

Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire il

completamento degli adempimenti istruttori tecnici, necessari alla corretta

rideterminazione dei canoni demaniali marittimi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione

del 1 giugno 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro

dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

art. 1

Versamenti IRAP.

Testo: in vigore dal 21/07/2006

1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo d'imposta in corso

alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applicano le

disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo

13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive

modificazioni, nonche' dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18

dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni.

1-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 174, quinto

periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano limitatamente

alle regioni che non abbiano raggiunto, entro il 30 giugno 2006, un accordo

con il Governo sulla copertura dei disavanzi di gestione del servizio

sanitario regionale e si interpretano nel senso che l'IRAP e' calcolata

maggiorando di un punto percentuale l'aliquota, ordinaria o ridotta, vigente

nelle regioni interessate, fatti salvi comunque i regimi di esenzione.

1-ter. Il versamento della prima rata di acconto dell'IRAP dovuta dai

contribuenti interessati dalle disposizioni dell'articolo 1, comma 174,

quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, effettuato entro il 20

luglio 2006, non e' soggetto alla maggiorazione dello 0,40 per cento a

titolo di interesse corrispettivo.

art. 2

Canoni demaniali marittimi.

Testo: in vigore dal 21/07/2006

1. All'articolo 14-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005,

n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e su

ccessive modificazioni, dopo le parole: "delle categorie interessate" sono

inserite le seguenti: "nonche' con le associazioni dei consumatori" e le

parole: "15 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2006".

art. 3

Entrata in vigore.

Testo: in vigore dal 08/06/2006

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'

presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella

Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto

obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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