Nuova deducibilità ai fini Irap

Art. 6 comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185,

Tale decreto ammette, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, la possibilità di dedurre dal reddito un importo pari al 10 per cento dell'IRAP dovuta, forfetariamente riferita alla quota di interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni previste dall'articolo 11, comma 1, lettera a), 1-bis), 4-bis, 4-bis.1 del d.lgs. n. 446 del 1997. Al riguardo, va precisato che la misura del 10 per cento va calcolata sull'IRAP versata nel periodo di imposta, senza la necessità di distinguere la quota parte di imposta riferita agli interessi passivi e alle spese per il personale dipendente. In tal senso si esprime anche la Relazione di accompagnamento alla norma in esame che specifica che "Per esigenze di semplificazione la quota parte di IRAP deducibile viene forfetariamente determinata in ragione del 10 per cento dell'imposta complessivamente dovuta dai soggetti passivi che hanno fatto concorrere nella base imponibile spese per il personale o per interessi passivi". In definitiva, la deduzione forfetaria pari al 10 per cento dell'IRAP versata può essere fatta valere in sede di determinazione del relativo reddito - sia del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e successivi sia dei periodi d'imposta pregressi - a condizione che alla formazione del valore della produzione imponibile ai fini del tributo regionale abbiano concorso spese sostenute per lavoro dipendente oppure interessi passivi.

Art. 6.

Deduzione dall'IRES della quota di IRAP relativa al costo del lavoro

e degli interessi

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008,

e' ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo

unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre

1986, n. 917 e successive modificazioni, un importo pari al 10 per

cento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive determinata

ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12

dicembre 1997, n. 446, forfetariamente riferita all'imposta dovuta

sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al

netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese

per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni

spettanti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), 1-bis,

4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto.

2. In relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al

31 dicembre 2008, per i quali e' stata comunque presentata, entro il

termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, istanza per il rimborso della

quota delle imposte sui redditi corrispondente alla quota dell'IRAP

riferita agli interessi passivi ed oneri assimilati ovvero alle spese

per il personale dipendente e assimilato, i contribuenti hanno

diritto, con le modalita' e nei limiti stabiliti al comma 4, al

rimborso per una somma fino ad un massimo del 10 per cento dell'IRAP

dell'anno di competenza, riferita forfetariamente ai suddetti

interessi e spese per il personale, come determinata ai sensi del

comma 1.

3. I contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente

decreto non hanno presentato domanda hanno diritto al rimborso previa

presentazione di istanza all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in

via telematica, qualora sia ancora pendente il termine di cui

all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602.

4. Il rimborso di cui al comma 2 e' eseguito secondo l'ordine

cronologico di presentazione delle istanze di cui ai commi 2 e 3, nel

rispetto dei limiti di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno

2009, 500 milioni di euro per il 2010 e a 400 milioni di euro per

l'anno 2011. Ai fini dell'eventuale completamento dei rimborsi, si

provvedera' all'integrazione delle risorse con successivi

provvedimenti legislativi. Con provvedimento del Direttore

dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di

presentazione delle istanze ed ogni altra disposizione di attuazione

del presente articolo.

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