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Nuova deducibilità ai fini Irap
Art. 6 comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185,
Art. 6.
Deduzione dall'IRES della quota di IRAP relativa al costo del lavoro
e degli interessi
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008,
e' ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917 e successive modificazioni, un importo pari al 10 per
cento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive determinata
ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12
dicembre 1997, n. 446, forfetariamente riferita all'imposta dovuta
sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al
netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese
per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni
spettanti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), 1-bis,
4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto.
2. In relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al
31 dicembre 2008, per i quali e' stata comunque presentata, entro il
termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, istanza per il rimborso della
quota delle imposte sui redditi corrispondente alla quota dell'IRAP
riferita agli interessi passivi ed oneri assimilati ovvero alle spese
per il personale dipendente e assimilato, i contribuenti hanno
diritto, con le modalita' e nei limiti stabiliti al comma 4, al
rimborso per una somma fino ad un massimo del 10 per cento dell'IRAP
dell'anno di competenza, riferita forfetariamente ai suddetti
interessi e spese per il personale, come determinata ai sensi del
comma 1.
3. I contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente
decreto non hanno presentato domanda hanno diritto al rimborso previa
presentazione di istanza all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in
via telematica, qualora sia ancora pendente il termine di cui
all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
4. Il rimborso di cui al comma 2 e' eseguito secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle istanze di cui ai commi 2 e 3, nel
rispetto dei limiti di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno
2009, 500 milioni di euro per il 2010 e a 400 milioni di euro per
l'anno 2011. Ai fini dell'eventuale completamento dei rimborsi, si
provvedera' all'integrazione delle risorse con successivi
provvedimenti legislativi. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di
presentazione delle istanze ed ogni altra disposizione di attuazione
del presente articolo.