Casa:
Rimborso Irap
Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600 art. 38
art. 38
Accertamento sintetico.
Testo: in vigore dal 03/12/2005
L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate
dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta
inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto
o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate
nella dichiarazione.
La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale su redditi, ma con
riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
L'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza dei dati indicati nella
dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono essere desunte
dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad
anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente
anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise
e concordanti.
L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti
e dall'articolo 39, puo', in base ad elementi e circostanze di fatto certi,
determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in
relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il
reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da
quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' in base
alle quali l'ufficio puo' determinare induttivamente il reddito o il maggior
reddito in relazione ad elementi indicativi di capacita' contributiva
individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta
congruo rispetto ai predetti elementi per due o piu' periodi di imposta.
Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in
relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume
sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti,
nell'anno in cui e' stata effettuata e nei quattro precedenti.
Il contribuente ha facolta' di dimostrare, anche prima della notificazione
dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile
sinteticamente e' costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da
redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entita' di tali
redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea
documentazione.
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli
oneri di cui all'art. 10 del decreto indicato nel secondo comma.
Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il maggior
reddito accertato sinteticamente e' considerato reddito di capitale
salva la facolta' del contribuente di provarne l'appartenenza ad
altre categorie di redditi.
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il
contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi
dell'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4).