Rimborso Irap

Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600 art. 38

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16/10/1973) Tale articolo permette di richiedere tramite un istanza all'Agenzia delle Entrate il rimborso dell'Irap pagata indebitamente.

art. 38

Accertamento sintetico.

Testo: in vigore dal 03/12/2005

L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate

dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta

inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto

o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate

nella dichiarazione.

La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale su redditi, ma con

riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art. 6 del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

L'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza dei dati indicati nella

dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono essere desunte

dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad

anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente

anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise

e concordanti.

L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti

e dall'articolo 39, puo', in base ad elementi e circostanze di fatto certi,

determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in

relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il

reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da

quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da

pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' in base

alle quali l'ufficio puo' determinare induttivamente il reddito o il maggior

reddito in relazione ad elementi indicativi di capacita' contributiva

individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta

congruo rispetto ai predetti elementi per due o piu' periodi di imposta.

Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in

relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume

sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti,

nell'anno in cui e' stata effettuata e nei quattro precedenti.

Il contribuente ha facolta' di dimostrare, anche prima della notificazione

dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile

sinteticamente e' costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da

redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entita' di tali

redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea

documentazione.

Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli

oneri di cui all'art. 10 del decreto indicato nel secondo comma.

Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il maggior

reddito accertato sinteticamente e' considerato reddito di capitale

salva la facolta' del contribuente di provarne l'appartenenza ad

altre categorie di redditi.

Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il

contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi

dell'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4).

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