Sganciamento dell'IRAP dall'IRES

Legge n. 244/2007, art. 1, commi 50-51 Finanziaria 2008

La legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007, art. 1, commi 50-51) ha eliminato il legame tra le variazioni effettuate ai fini delle imposte dirette e quelle IRAP, introducendo il principio di derivazione ella base imponibile IRAP dal risultato civilistico.

50. Al fine di semplificare le regole di determinazione della base

imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di separarne

la disciplina applicativa e dichiarativa da quella concernente le imposte

sul reddito, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:

"Art. 5. - (Determinazione del valore della produzione netta delle

societa' di capitali e degli enti commerciali). - 1. Per i soggetti di cui

all'articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attivita' di cui agli

articoli 6 e 7, la base imponibile e' determinata dalla differenza tra il

valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo

2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10),

lettere c) e d), 12) e 13), cosi' come risultanti dal conto economico

dell'esercizio.

2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili

internazionali, la base imponibile e' determinata assumendo le voci del

valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel

comma 1.

3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: le

spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse

dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 del

codice civile, nonche' i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1,

lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente decreto; la

quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;

le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma

di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonche'

le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che

non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, ne' beni

alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa,

concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono

comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per

l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non

superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al

conto economico.

4. I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto

economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione

della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base

imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi.

5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i

componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati

secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e

classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa";

b) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:

"Art. 5-bis. - (Determinazione del valore della produzione netta delle

societa' di persone e delle imprese individuali). - 1. Per i soggetti di cui

all'articolo 3, comma 1, lettera b), la base imponibile e' determinata dalla

differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1,

lettere a), b), f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle

variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo

testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di

consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di

locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali.

Non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e assimilato; i

costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)

a 5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni

di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti;

l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono

comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per

quelli correlati a costi indeducibili. I componenti rilevanti si assumono

secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione

valevoli per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta

personale.

2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di contabilita' ordinaria,

possono optare per la determinazione del valore della produzione netta

secondo le regole di cui all'articolo 5. L'opzione e' irrevocabile per tre

periodi d'imposta e deve essere comunicata con le modalita' e nei termini

stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da

emanare entro il 31 marzo 2008. Al termine del triennio l'opzione si intende

tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non opti,

secondo le modalita' e i termini fissati dallo stesso provvedimento

direttoriale, per la determinazione del valore della produzione netta

secondo le regole del comma l; anche in questo caso, l'opzione e'

irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile";

c) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:

"Art. 6. - (Determinazione del valore della produzione netta delle banche

e di altri enti e societa' finanziari). - 1. Per le banche e gli altri enti

e societa' finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27

gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, salvo quanto previsto nei

successivi commi, la base imponibile e' determinata dalla somma algebrica

delle seguenti voci del conto economico redatto in conformita' agli schemi

risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del

decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38:

a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi;

b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un

importo pari al 90 per cento;

c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento.

2. Per le societa' di intermediazione mobiliare e gli intermediari,

diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento

indicati nell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di

intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,

n. 58, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 20 dello stesso decreto,

assume rilievo la differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi

assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e

le commissioni attive riferite ai servizi prestati dall'intermediario e la

somma degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di

riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive riferite ai

servizi prestati dall'intermediario.

3. Per le societa' di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui al

citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e

successive modificazioni, si assume la differenza tra le commissioni attive

e passive.

4. Per le societa' di investimento a capitale variabile, si assume la

differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive

dovute a soggetti collocatori.

5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si deducono i componenti

negativi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 nella misura ivi indicata.

6. I componenti positivi e negativi si assumono cosi' come risultanti dal

conto economico dell'esercizio redatto secondo i criteri contenuti nei

provvedimenti della Banca d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006,

adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005,

n. 38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari alla Gazzetta

Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il

comma 4 dell'articolo 5.

7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, per i quali

assumono rilevanza i bilanci compilati in conformita' ai criteri di

rilevazione e di redazione adottati dalla Banca centrale europea ai sensi

dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e alle

raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la base imponibile e'

determinata dalla somma algebrica delle seguenti componenti:

a) interessi netti;

b) risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe;

c) costi per servizi di produzione di banconote;

d) risultato netto della redistribuzione del reddito monetario;

e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nella

misura del 90 per cento;

f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per cento.

8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non e' comunque ammessa la

deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili indicati nel comma 1,

lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei

canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta

comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

504. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per

quelli correlati a costi indeducibili, nonche' le plusvalenze e le

minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni

strumentali per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al

cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono in ogni caso

alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in

deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di

marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un

diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.

9. Per le societa' la cui attivita' consiste, in via esclusiva o

prevalente, nella assunzione di partecipazioni in societa' esercenti

attivita' diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista

l'obbligo dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle

leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1

settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei

soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile e' determinata

aggiungendo al risultato derivante dall'applicazione dell'articolo 5 la

differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi

passivi e oneri assimilati";

d) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:

"Art. 7. - (Determinazione del valore della produzione netta delle imprese

di assicurazione). - 1. Per le imprese di assicurazione, la base imponibile

e' determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei

rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto

economico le seguenti variazioni:

a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e le

altre spese di amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili nella misura

del 90 per cento;

b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50 per cento.

2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in deduzione: le spese

per il personale dipendente e assimilato ovunque classificate nonche' i

costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)

a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le perdite e le riprese di valore

dei crediti; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta

dal contratto; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per

quelli correlati a costi indeducibili, nonche' le plusvalenze e le

minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni

strumentali per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al

cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono in ogni caso

alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in

deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di

marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un

diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.

4. I componenti positivi e negativi si assumono cosi' come risultanti dal

conto economico dell'esercizio redatto in conformita' ai criteri contenuti

nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite

dall'ISVAP con il provvedimento n. 735 del 1 dicembre 1997, pubblicato nel

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997";

e) all'articolo 8, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I

compensi, i costi e gli altri componenti si assumono cosi' come rilevanti ai

fini della dichiarazione dei redditi";

f) all'articolo 11:

1) al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), le parole: "pari a 5.000" e

"fino a 10.000" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "pari a

4.600" e "fino a 9.200";

2) al comma 1, lettera b), i numeri 1) e 6) sono abrogati e al numero 2)

le parole: "di cui all'articolo 81" sono sostituite dalle seguenti: "nonche'

i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere, di cui

all'articolo 67";

3) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;

4) al comma 4-bis, le parole: "euro 8.000", "euro 6.000", "euro 4.000" e

"euro 2.000" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "euro 7.350",

"euro, 5.500", "euro 3.700" e "euro 1.850", ed e' aggiunta, in fine, la

seguente lettera:

"d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c),

l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere e' aumentato,

rispettivamente, di euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525";

5) al comma 4-bis. 1, le parole: "pari a euro 2.000" sono sostituite

dalle seguenti: "pari a euro 1.850";

g) l'articolo 11-bis e' abrogato;

h) all'articolo 16, comma 1, le parole: "l'aliquota del 4,25 per cento"

sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 3,9 per cento".

51. Le disposizioni di cui al comma 50 si applicano a decorrere dal

periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

L'ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base

imponibile IRAP fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007

previa indicazione nell'apposito prospetto di cui all'articolo 109, comma 4,

lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' recuperato a tassazione in sei quote

costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla

suddetta data del 31 dicembre 2007; in corrispondenza di tale recupero, si

determina lo svincolo, per la quota IRAP, delle riserve in sospensione

indicate nel suddetto prospetto. Per le quote residue dei componenti

negativi la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della

precedente disciplina dell'IRAP continuano ad applicarsi le regole

precedenti, ad eccezione delle quote residue derivanti dall'applicazione del

comma 3 dell'articolo 111 del citato testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il cui ammontare complessivo e'

deducibile in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo

a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007. Resta fermo il

concorso alla formazione della base imponibile delle quote residue delle

plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite fino al periodo

d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata

rateizzata in applicazione della precedente disciplina.

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