Casa:
Sganciamento dell'IRAP dall'IRES
Legge n. 244/2007, art. 1, commi 50-51 Finanziaria 2008
50. Al fine di semplificare le regole di determinazione della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di separarne
la disciplina applicativa e dichiarativa da quella concernente le imposte
sul reddito, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - (Determinazione del valore della produzione netta delle
societa' di capitali e degli enti commerciali). - 1. Per i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attivita' di cui agli
articoli 6 e 7, la base imponibile e' determinata dalla differenza tra il
valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo
2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10),
lettere c) e d), 12) e 13), cosi' come risultanti dal conto economico
dell'esercizio.
2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali, la base imponibile e' determinata assumendo le voci del
valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel
comma 1.
3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: le
spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse
dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 del
codice civile, nonche' i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1,
lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente decreto; la
quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma
di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonche'
le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che
non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, ne' beni
alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa,
concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono
comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per
l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non
superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al
conto economico.
4. I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto
economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione
della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base
imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi.
5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i
componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati
secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e
classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa";
b) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - (Determinazione del valore della produzione netta delle
societa' di persone e delle imprese individuali). - 1. Per i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), la base imponibile e' determinata dalla
differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1,
lettere a), b), f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle
variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo
testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di
consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di
locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali.
Non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e assimilato; i
costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
a 5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni
di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti;
l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono
comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per
quelli correlati a costi indeducibili. I componenti rilevanti si assumono
secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione
valevoli per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta
personale.
2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di contabilita' ordinaria,
possono optare per la determinazione del valore della produzione netta
secondo le regole di cui all'articolo 5. L'opzione e' irrevocabile per tre
periodi d'imposta e deve essere comunicata con le modalita' e nei termini
stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da
emanare entro il 31 marzo 2008. Al termine del triennio l'opzione si intende
tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non opti,
secondo le modalita' e i termini fissati dallo stesso provvedimento
direttoriale, per la determinazione del valore della produzione netta
secondo le regole del comma l; anche in questo caso, l'opzione e'
irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile";
c) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - (Determinazione del valore della produzione netta delle banche
e di altri enti e societa' finanziari). - 1. Per le banche e gli altri enti
e societa' finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, salvo quanto previsto nei
successivi commi, la base imponibile e' determinata dalla somma algebrica
delle seguenti voci del conto economico redatto in conformita' agli schemi
risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38:
a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi;
b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un
importo pari al 90 per cento;
c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento.
2. Per le societa' di intermediazione mobiliare e gli intermediari,
diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento
indicati nell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 20 dello stesso decreto,
assume rilievo la differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi
assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e
le commissioni attive riferite ai servizi prestati dall'intermediario e la
somma degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di
riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive riferite ai
servizi prestati dall'intermediario.
3. Per le societa' di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui al
citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, si assume la differenza tra le commissioni attive
e passive.
4. Per le societa' di investimento a capitale variabile, si assume la
differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive
dovute a soggetti collocatori.
5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si deducono i componenti
negativi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 nella misura ivi indicata.
6. I componenti positivi e negativi si assumono cosi' come risultanti dal
conto economico dell'esercizio redatto secondo i criteri contenuti nei
provvedimenti della Banca d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006,
adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005,
n. 38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari alla Gazzetta
Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il
comma 4 dell'articolo 5.
7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, per i quali
assumono rilevanza i bilanci compilati in conformita' ai criteri di
rilevazione e di redazione adottati dalla Banca centrale europea ai sensi
dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e alle
raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la base imponibile e'
determinata dalla somma algebrica delle seguenti componenti:
a) interessi netti;
b) risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe;
c) costi per servizi di produzione di banconote;
d) risultato netto della redistribuzione del reddito monetario;
e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nella
misura del 90 per cento;
f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per cento.
8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non e' comunque ammessa la
deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili indicati nel comma 1,
lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei
canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta
comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per
quelli correlati a costi indeducibili, nonche' le plusvalenze e le
minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni
strumentali per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al
cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono in ogni caso
alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in
deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di
marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un
diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.
9. Per le societa' la cui attivita' consiste, in via esclusiva o
prevalente, nella assunzione di partecipazioni in societa' esercenti
attivita' diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista
l'obbligo dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei
soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile e' determinata
aggiungendo al risultato derivante dall'applicazione dell'articolo 5 la
differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi
passivi e oneri assimilati";
d) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - (Determinazione del valore della produzione netta delle imprese
di assicurazione). - 1. Per le imprese di assicurazione, la base imponibile
e' determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei
rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto
economico le seguenti variazioni:
a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e le
altre spese di amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili nella misura
del 90 per cento;
b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50 per cento.
2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in deduzione: le spese
per il personale dipendente e assimilato ovunque classificate nonche' i
costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le perdite e le riprese di valore
dei crediti; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta
dal contratto; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per
quelli correlati a costi indeducibili, nonche' le plusvalenze e le
minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni
strumentali per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al
cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono in ogni caso
alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in
deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di
marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un
diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi si assumono cosi' come risultanti dal
conto economico dell'esercizio redatto in conformita' ai criteri contenuti
nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite
dall'ISVAP con il provvedimento n. 735 del 1 dicembre 1997, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997";
e) all'articolo 8, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I
compensi, i costi e gli altri componenti si assumono cosi' come rilevanti ai
fini della dichiarazione dei redditi";
f) all'articolo 11:
1) al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), le parole: "pari a 5.000" e
"fino a 10.000" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "pari a
4.600" e "fino a 9.200";
2) al comma 1, lettera b), i numeri 1) e 6) sono abrogati e al numero 2)
le parole: "di cui all'articolo 81" sono sostituite dalle seguenti: "nonche'
i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere, di cui
all'articolo 67";
3) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;
4) al comma 4-bis, le parole: "euro 8.000", "euro 6.000", "euro 4.000" e
"euro 2.000" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "euro 7.350",
"euro, 5.500", "euro 3.700" e "euro 1.850", ed e' aggiunta, in fine, la
seguente lettera:
"d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c),
l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere e' aumentato,
rispettivamente, di euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525";
5) al comma 4-bis. 1, le parole: "pari a euro 2.000" sono sostituite
dalle seguenti: "pari a euro 1.850";
g) l'articolo 11-bis e' abrogato;
h) all'articolo 16, comma 1, le parole: "l'aliquota del 4,25 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 3,9 per cento".
51. Le disposizioni di cui al comma 50 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
L'ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base
imponibile IRAP fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007
previa indicazione nell'apposito prospetto di cui all'articolo 109, comma 4,
lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' recuperato a tassazione in sei quote
costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla
suddetta data del 31 dicembre 2007; in corrispondenza di tale recupero, si
determina lo svincolo, per la quota IRAP, delle riserve in sospensione
indicate nel suddetto prospetto. Per le quote residue dei componenti
negativi la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della
precedente disciplina dell'IRAP continuano ad applicarsi le regole
precedenti, ad eccezione delle quote residue derivanti dall'applicazione del
comma 3 dell'articolo 111 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il cui ammontare complessivo e'
deducibile in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo
a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007. Resta fermo il
concorso alla formazione della base imponibile delle quote residue delle
plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite fino al periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata
rateizzata in applicazione della precedente disciplina.