E' tenuto al pagamento dell'IRAP il contribuente che il contribuente ha corrisposto compensi a terzi per prestazioni afferenti la propria attivita' professionale

Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Ordinanza del 23 novembre 2010, n. 23761

A norma del combinato disposto del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 2, comma 1, primo periodo, e articolo 3, comma 1, lettera c), l'esercizio delle attivita' di lavoro autonomo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 49, comma 1, e' escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attivita' non autonomamente organizzata: il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e' insindacabile in sede di legittimita' se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita' ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plermque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attivita' in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell'assenza delle condizioni anzidette. Pertanto, è tenuto al pagamento dell'IRAP il contribuente che il contribuente ha corrisposto compensi a terzi per prestazioni afferenti la propria attivita' professionale.
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio - Presidente

Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere

Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere

Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere

Dott. GRECO Antonio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale e' domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

- ricorrente -

contro

DA. PA. ;

- intimato -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 329/63/06, depositata il 21 novembre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22 giugno 2010 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco.

La Corte:

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., e' stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 329/63/06, depositata il 21 novembre 2006, che, rigettando l'appello dell'Agenzia delle entrate, ufficio di Brescia (OMESSO), ha riconosciuto a Da.Pa. il diritto al rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1998, 1999 e 2000.

Il contribuente non ha svolto attivita' nella presente sede.

Il ricorso contiene un motivo, rispondente ai requisiti prescritti dall'articolo 366 bis c.p.c., con il quale l'amministrazione censura la sentenza per vizio di motivazione per aver trascurato di considerare che il contribuente ha corrisposto rilevanti compensi a terzi per prestazioni afferenti la propria attivita' professionale, e per aver mancato di accertare in concreto se i beni strumentali utilizzati eccedessero o meno il minimo indispensabile per l'attivita' professionale.

La ratio decidendi della sentenza impugnata - dove si afferma che nessun contributo prevalente e qualificante, tale da configurare necessariamente l'esistenza di una organizzazione prevalente sul contributo personale del lavoratore autonomo, potrebbe derivare dall'ausilio di un dipendente che ricopra funzioni meramente esecutive - non e' conforme al consolidato principio affermato da questa Corte in materia, secondo cui, a norma del combinato disposto del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 2, comma 1, primo periodo, e articolo 3, comma 1, lettera c), l'esercizio delle attivita' di lavoro autonomo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 49, comma 1, e' escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attivita' non autonomamente organizzata: il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e' insindacabile in sede di legittimita' se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita' ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plermque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attivita' in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell'assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007). In particolare, a fronte della contestazione dell'ufficio in appello - che la ricorrente ha trascritto in parte qua, indicando il luogo dell'atto difensivo in cui era contenuta -, secondo cui, tra l'altro, il contribuente, negli anni per cui e' causa aveva dichiarato compensi corrisposti a terzi, in media superiori a lire 141.000.000, la sentenza impugnata, a tenore della quale il contribuente esercita la propria attivita' professionale senza l'ausilio di personale dipendente, si appalesa insufficientemente e non congruamente motivata, ai fini dell'accertamento del requisito dell'autonoma organizzazione, in ordine all'utilizzazione non occasionale del lavoro altrui.

In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio in quanto manifestamente fondato";

che la relazione e' stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte ne' memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso va accolto, la sentenza va cassata e la causa rinviata in relazione al motivo accolto ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale procedera' ad un nuovo esame della controversia, oltre a disporre in ordine alle spese anche del presente Giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

 

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