Il medico convenzionato non paga l'IRAP

Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Ordinanza del 10 maggio 2011, n. 10295

Il requisito organizzativo rilevante ai fini considerati, il cui accertamento spetta al giudice di merito (con valutazione insindacabile se sorretta da congrua motivazione), sussiste quando il contribuente, che sia il responsabile dell'organizzazione, eserciti l'attivita' di lavoro autonomo con l'impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attivita' autorganizzata col solo lavoro personale, ovvero si avvalga in modo non occasionale del lavoro altrui (tra le piu' recenti Cass. 2010/15110; Cass. 2009/13038).
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando - Presidente

Dott. PARMEGGIANI Carlo - Consigliere

Dott. CIRILLO Ettore - Consigliere

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta - Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19676/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMESSO), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- ricorrente -

contro

RO. MA. ;

- intimata -

avverso la sentenza n. 27/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA del 31/03/08, depositata il 21/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;

e' presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che e' stata depositata, dal consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c.:

"Con l'impugnata sentenza la commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, adita con appello dell'agenzia delle entrate nella controversia insorta tra Ro.Ma. , medico convenzionato col SSN, e l'agenzia medesima, avente a oggetto il silenzio-rifiuto di istanze di rimborso per Irap 1998, 1999, 2000 e 2001, ha confermato la sentenza di primo grado della commissione tributaria provinciale di Bologna, n. 62/04/2006, favorevole al contribuente.

Ha motivato la decisione ritenendo esser stata dimostrata in giudizio l'inesistenza del requisito dell'autonoma organizzazione, atteso (1) che i beni strumentali utilizzati (un'autovettura, un pc, un telefono GSM e alcuni mobili e arredi di valore non eccessivo) erano da ritenere rispondenti a quelli minimi indispensabili all'esercizio della professione; (2) che il contribuente non possedeva un proprio studio; (3) che il medesimo non aveva dipendenti; (4) che infine scarsa rispetto al fatturato era stata l'incidenza dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attivita' professionale. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'agenzia delle entrate, articolando un motivo inteso a denunciare violazione del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articoli 2 e 3, e Decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2000, articolo 22, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo, sorretto da idoneo quesito di diritto, appare manifestamente infondato, dal momento che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il requisito organizzativo rilevante ai fini considerati, il cui accertamento spetta al giudice di merito (con valutazione insindacabile se sorretta da congrua motivazione), sussiste quando il contribuente, che sia il responsabile dell'organizzazione, eserciti l'attivita' di lavoro autonomo con l'impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attivita' autorganizzata col solo lavoro personale, ovvero si avvalga in modo non occasionale del lavoro altrui (tra le piu' recenti Cass. 2009/13038). E i dati di fatto accertati in sede di merito non appaiono contraddire l'affermata mancanza del suddetto requisito. Sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso puo' essere trattato in camera di consiglio e definito con pronunzia di manifesta infondatezza";

- che il collegio integralmente condivide le considerazioni di cui alla ripetuta relazione;

- che nulla va disposto in tema di spese processuali, non essendovi stata attivita' difensiva dell'intimata in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
 

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