Irap - Presupposto dell'imposta - Attività economica autonomamente organizzata - Nozione.

Sentenza del 17/09/2009 n. 20001 - Corte di Cassazione - Sezione V - sentenza civile

L'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro autonomo diversa dall'impresa commerciale costituisce, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell'IRAP soltanto qualora si tratti di attivita' autonomamente organizzata, dovendo ravvisarsi il requisito dell'autonoma organizzazione quando il contribuente che esercita attivita' di lavoro autonomo sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione (e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita' ed interesse) ed impieghi beni strumentali eccedenti le quantita' che, secondo l'"id quod plerumque accidit", costituiscono nell'attualita' il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attivita' anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, gravando sul contribuente che chiede il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta l'onere di provare l'assenza delle predette condizioni.

Testo:

Svolgimento del processo e motivi della decisione

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di

G.A., odontoiatra (che e' rimasto intimato) e avverso la sentenza n.

86/24/06, depositata il 9-2-07, con la quale, in controversia concernente

impugnazione del diniego di rimborso dell'Irap per gli anni 2001/2003, la

C.T.R. Emilia Romagna confermava la sentenza di primo grado (che aveva

accolto il ricorso del contribuente a decorrere dal settembre 2001, ritenuto

prescritto il diritto con riguardo al periodo precedente), rilevando che nel

2001 il professionista aveva svolto la propria attivita' professionale in

parte presso una struttura propria e in parte presso lo "Studio dentistico

Pace P. e Miegge C.", mentre negli anni 2002 e 2003 aveva esercitato la

propria attivita' solo presso il suddetto studio e che pertanto l'attivita'

presso il suddetto studio non poteva considerarsi autonomamente organizzata.

Con riguardo al 2001, invece, i giudici d'appello evidenziavano che le spese

per prestazioni di lavoro dipendente risultavano di importo irrilevante e

non erano percio' tali da legittimare l'esistenza di autonoma organizzazione.

Il collegio, letta la relazione redatta ai sensi dell'art. 380 bis

c.p.c., nonche' la sentenza SU n. 7433 del 2009 (secondo la quale la

relazione ex art. 380 bis c.p.c., e' priva di valore vincolante e ben puo'

essere disattesa dall'organo giudicante, ossia dal collegio in Camera di

consiglio, che mantiene pieno potere decisorio - da esprimere anche sulla

scorta dei rilievi contenuti nelle memorie di parte e della discussione

orale), ritiene ammissibile e manifestamente fondato l'unico motivo di

ricorso (col quale si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n.

446 del 1997, artt. 2 e 3), posto che, secondo la giurisprudenza di questo

giudice di legittimita', l'esercizio per professione abituale, ancorche' non

esclusiva, di attivita' di lavoro autonomo diversa dall'impresa commerciale

costituisce, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata fornita

dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto

dell'imposta soltanto qualora si tratti di attivita' autonomamente

organizzata, dovendo ravvisarsi il requisito dell'autonoma organizzazione

quando il contribuente che esercita attivita' di lavoro autonomo sia, sotto

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Sentenza del 17/09/2009 n. 20001

qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione (e non sia quindi

inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita' ed

interesse) ed impieghi beni strumentali eccedenti le quantita' che, secondo

l'"id quod plerumque accidit", costituiscono nell'attualita' il minimo

indispensabile per l'esercizio dell'attivita' anche in assenza di

organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui,

gravando sul contribuente che chiede il rimborso dell'imposta asseritamente

non dovuta l'onere di provare l'assenza delle predette condizioni (v. tra

numerose altre Cass. n. 3678 del 2007).

Sulla base della suddetta giurisprudenza, i giudici d'appello avrebbero

dovuto, ai fini della decisione, valutare se nel periodo in questione (la

parte del 2001 non coperta da prescrizione) il professionista si fosse

avvalso in modo non occasionale di lavoro altrui, e cio' indipendentemente

dall'importo erogato a tal fine, posto che avvalersi del lavoro altrui

(anche se per un tempo limitato e quindi pagando un corrispettivo non

elevato, purche' non in maniera occasionale) e' considerato dalla citata

giurisprudenza (alla quale il collegio ritiene di dare continuita' in

assenza di valide ragioni per discostarsene) comunque indice di una

organizzazione autonoma.

Il motivo in esame deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata

deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvedera' anche in

ordine alle spese del presente giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le

spese a diversa sezione della C.T.R. Piemonte.

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