Lo studio professionale "associato" è tenuto al pagamento dell' I.R.A.P. a meno che il reditto prodotto è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati

Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 28 ottobre 2009, n. 22781

Premesso che l'esercizio in forma associata di una professione liberale e' circostanza di per se' idonea a far presumere l'esistenza di un'autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorche' di non particolare onere economico, nonche' dell'intento di avvalersi della reciproca collaborazione e delle reciproche competenze, ovvero della sostituibilita' nell'adempimento dell'attivita', si' da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto soltanto della professionalita' di ciascun componente dello studio, si ritiene legittimo che il reddito venga assoggettato all'imposta regionale sulle attivita' produttive, a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito e' derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Giovanni - rel. Presidente

Dott. PARMEGGIANI Carlo - Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere

Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere

Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso cui domicilia in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

- ricorrente -

contro

STUDIO ASSOCIATO DI. di BA. E. CI. , in persona del legale rappresentante pro tempore;

- intimato -

avverso la sentenza n. 26/17/04 della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, depositata il 25/01/05;

udita la relazione della causa svolta nell'adunanza in Camera di consiglio del 1 ottobre 2009 dal Presidente relatore Dott. PRESTIPINO Giovanni;

Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso avverso la sentenza in epigrafe che, a conferma del la pronuncia emessa dal primo giudice, ha riconosciuto il diritto dello Studio associato contribuente di ottenere il rimborso dell'IRAP, dal medesimo corrisposta con riferimento al periodo di imposta per cui e' causa, in base al rilievo che le attrezzature informatiche e gli esigui compensi erogati a terzi inducevano a ritenere che non ricorresse il requisito dell'autonoma organizzazione richiesta per la sottoposizione all'IRAP dei liberi professionisti.

Ritenuto che l'Agenzia delle Entrate, con entrambi i motivi del ricorso, che per ragioni di connessione vanno congiuntamente esaminati e con i quali si denuncia la violazione e la falsa applicazione della Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articoli 2, 3, 8, 27, 36, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, pur sostenendo che tutti i professionisti sono soggetti all'imposta regionale sulle attivita' produttive, deduce che il giudice dell'appello ha errato nel caso in esame nel non dare importanza all'elemento dell'organizzazione, la cui esistenza pure era stata accertata nell'attivita' posta in essere dallo studio associalo contribuente.

Ritenuta la manifesta fondatezza, nei limiti che saranno esposti, della censura dedotta, da momento che questa Corte, dopo avere affermato che e' soggetto all'IRAP il professionista che sia responsabile dell'organizzazione e che impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attivita' in assenza dell'organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale del lavoro altrui (Cass. 16 febbraio 2007 n. 3677), ha puro sostenuto che l'esercizio in forma associata di una professione liberale e' circostanza di per se' idonea a fa r presumere l'esistenza di un'autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorche' di non particolare onere economico, nonche' dell'intento d i avvalersi della reciproca collaborazione e delle reciprochi competenze, ovvero della sostituibilita' nell'adempimento dell'attivita', si' da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto soltanto della professionalita' di ciascun componente dello studio, con la conseguenza che, in siffatta ipotesi, legittimamente il reddito viene assoggettato all'imposta regionale sulle attivita' produttive, a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito e' derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati (Cass. 11 giugno 2007 n. 13570).

Ritenuto pertanto che, non essendosi il giudice dell'appello adeguato a questi principi di diritto, ai quali deve darsi continuazione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa ad un altro giudice.

Ritenuto che il giudice del rinvio, il quale deve essere designato in un' altra sezione della medesima Commissione tributaria regionale, dovra' uniformarsi ai principi di diritto sopra richiamati e provvedera' anche sulle spese del presente giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

LA CORTE

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad un'altra Sezione della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, che pronuncera' anche sulle spese del giudizio di cassazione.
 

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