Sentenza di appello - Motivazione - Richiamo a motivazione

Corte di Cassazione Sentenza n. 21203 del 5 novembre 2004

Non e' viziata da difetto di motivazione la sentenza di secondo grado che richiama e approfondisce la motivazione della sentenza appellata. Il ricorso introduttivo, nel denunciare l'illegittimita' costituzionale delle norme di riferimento, si era fatta anche carico di postulare la concreta inapplicabilita' del tributo, comprovando la reale consistenza dei mezzi di cui il professionista si serviva abitualmente nell'esercizio della sua attivita' di ingegnere.
Testo:
                                    Fatto                                    
                                                                             
L'ing. G.  C.,  nel  1998,  versava il primo acconto IRAP, pari a L. 5.279.000
su un   imponibile  di  L.124.574.000.  Successivamente,  in  data  12-1-2001,
presentava istanza  di  rimborso  di  detta  somma, diretta al Centro Servizio
delle II.DD.   di   Torino,   deducendo   vari   profili   di   illegittimita'
costituzionale del D.Lgs. 15-12-97, n.446, istitutiva dell'IRAP.             
Formatesi il  silenzio-rifiuto,  il  contribuente  proponeva  opposizione, sia
assumendo che  le  norme  istitutive  dell'IRAP si ponevano in contrasto con i
principi costituzionali  enunciati  dagli  artt.  3,  23,  53  e 76 Cost., sia
comprovando documentalmente  di  esercitare  la  professione in assenza di una
struttura organizzativa  e  di dipendenti o collaboratori e senza l'impiego di
capitali avuti a mutuo. L'Ufficio controdeduceva.                            
La Commissione   Tributaria   provinciale   di  Torino,  con  la  sentenza  n.
113/09/2001, accoglieva  il  ricorso,  motivando  che  il  tributo  de quo era
inoperante nel  confronti  di  quei contribuenti, come l'attuale ricorrente, i
quali non siano in alcun modo dotati di una autonoma organizzazione.         
Avverso questa   decisione  l'Agenzia  delle  Entrate  di  Rivarolo  proponeva
gravame; in   via   pregiudiziale,   eccepiva   il  vizio  di  ultrapetizione,
rilevando che  i  primi  giudici  si erano pronunciati su elementi non dedotti
nel ricorso  originario,  incentrato  solo sulla illegittimita' costituzionale
delle norme  di  riferimento,  nel  merito,  controdeduceva con argomentazioni
tratte dall'ammontare  dei  compensi  precepiti  dal  contribuente, dal valore
dei beni strumentali e dalla corresponsione di compensi a terzi.             
L'appellato resisteva,  ribadendo  le  proprie tesi e richiamando un indirizzo
giurisprudenziale favorevole.                                                
La Commissione  Tributaria  Regionale,  con la sentenza in epigrafe, rigettava
l'appello. Veniva  cosi'  motivato: l'impugnata decisione si era uniformata ai
principi affermati  dalla  Corte  Costituzionale;  la  questione  di fatto era
stata risolta  in  senso  favorevole  al contribuente alla stregua delle prove
documentali che  consentivano  di  escludere  sia l'esistenza di una struttura
organizzativa stabile,  aia  l'impiego  di  capitali; non era stato violato il
principio sancito  dall'art.  112  c.p.c. poiche' il ricorso introduttivo, nel
denunciare l'illegittimita'  costituzionale  delle  norme  di  riferimento, si
era fatta   anche   carico  di  postulare  la  concreta  inapplicabilita'  del
tributo, comprovando  la  reale consistenza dei mezzi di cui il professionista
si serviva abitualmente nell'esercizio della sua attivita' di ingegnere.     
Per la   cassazione  di  questa  decisione  l'Amministrazione  Finanziaria  ha
proposto ricorso, notificato il 12-5-2003, con l'articolazione di tre mezzi. 
Il contribuente non si e' costituito.                                        
                                                                             
                                   Diritto                                   
                                                                             
-1- Con  il  primo motivo e' stata eccepita la violazione e falsa applicazione
dell'art. 112  c.p.c.,  in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., rilevandosi che
la Commissione  Tributaria  Regionale  aveva  rigettato l'appello, confermando
la decisione    della    Commissione    Tributaria   Provinciale   in   ordine
all'accoglimento dell'istanza  di  rimborso,  sulla  scorta  di  un motivo mai
dedotto dal  contribuente.  Si  specifica,  in  particolare,  che questi aveva
svolto solo  rilievi  circa  l'incostituzionalita' della disciplina dell'IRAP,
senza alcuna  deduzione  relativa  all'assenza  di una autonoma organizzazione
quale ragione della non debenza dell'imposta.                                
Con il   secondo   mezzo   e'   stata   dedotta   l'omessa,   insufficiente  e
contraddittoria motivazione  su  un  punto  decisivo  della  controversia,  ai
sensi dell'art.  360  n.5  c.p.c.  Si assume, in modo specifico, che, a fronte
dei particolari  rilievi  svolti  in  atto  di appello in ordine agli elementi
delle struttura  organizzativa  (valore  dei  beni strumentali, corresponsione
di compensi  a  due soggetti), la Commissione di secondo grado si era limitata
ad affermazioni apodittiche, senza una qualsivoglia motivazione.             
Con la  terza  doglianza e' stata censurata la violazione e falsa applicazione
degli artt. 2 e 3 D.Lgs. n. 446/1997, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c..  
Viene, particolarmente,  evidenziato  che  il  senso letterale della normativa
era tale  da  escludere  la  necessita'  della  verifica dell'esistenza di una
organizzazione, che  abbia  caratteristiche  ulteriori rispetto a quelle della
abitualita' e dalla autonomia dell'attivita' esercitata.                     
                                                                             
-2- il ricorso va disatteso.                                                 
La prima  doglianza  -  con  cui  si  censura  l'accoglimento di un motivo mai
dedotto dal contribuente - e' destituita di fondamento.                      
In sede  di  gravame  l'Ing.  G.  ribadiva  le tesi prospettate con il ricorso
introduttivo del giudizio.                                                   
Orbene, le  tesi  difensive  erano  due;  la  prima  concerneva  i  denunziati
contrasti della   disciplina  istitutiva  dell'IRAP  con  molteplici  principi
costituzionali; la  seconda  atteneva  all'asserita insussistenza di struttura
organizzativa, alla  mancanza  di  dipendenti o collaboratori ed alla mancanza
di capitali   conseguiti  a  seguito  di  mutuo.  Ed,  a  sostegno  di  queste
argomentazioni, venivano   richiamate   le   risultanze  della  documentazione
prodotta.                                                                    
La violazione  dell'art.112  c.p.c. era stata dedotta anche in secondo grado e
la Commissione  Regionale  l'aveva  puntualmente  disattesa, sottolineando che
il contribuente    si    era   fatto   carico   -   oltre   ad   eccepire   la
incostituzionalita' anzidetta    -    di    postulare    anche   la   concreta
inapplicabilita' del  tributo,  comprovando  la reale consistenza dei mezzi di
cui si  serviva  abitualmente  nell''esercizio dell'attivita' professionale di
ingegnere.                                                                   
                                                                             
-3- Infondato e' anche il vizio motivazionale, dedotto con il secondo mezzo. 
I giudici  di  secondo  grado  non  si  sono  affatto  limitati  ad  enunciare
affermazioni apodittiche.                                                    
In realta',  nell'impugnata  decisione,  attraverso una compiuta analisi della
sentenza della   Corte   Costituzionale   ed   una  analitica  rassegna  della
giurisprudenza di   merito,   si  delineavano  i  principi  applicativi  della
disciplina normativa dell'IRAP.                                              
Quindi, si  recuperava  a  piena  validita'  la  decisione di primo grado" non
richiamandola semplicemente     per     relationem,    bensi'    espressamente
rivalutandone l'iter  argomentativo.  Si  sottolineava, in particolare, che la
soluzione favorevole  si  radicava  alla  stregua delle prove documentali che,
in presenza   di   beni   strumentali  e  di  occasionali  compensi  a  terzi,
escludevano, nell'esercizio    della   professione   del   contribuente,   sia
l'esistenza di   una   struttura   organizzativa   stabile,   con   lavoratori
subordinati o  con  collaboratori  parasubordinati,  sia l'impiego di capitali
provenienti da mutui esterni".                                               
                                                                             
-4- Va  disatteso,  infine,  il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la
violazione ed  errata  applicazione  delle norme fondamentali: gli artt. 2 e 3
D.Lgs. n.  446/1997,  nel  senso  che  non  era  necessaria  la verifica della
esistenza di  una  organizzazione,  avente  caratteri  ulteriori rispetto alla
abitualita' ed autonomia dell'attivita' esercitata.                          
Trattasi, all'evidenza,  dell'inammissibile  introduzione  di una questione di
fatto, che  i  giudici  di  secondo  grado  hanno  analiticamente  delibato  e
congruamente motivato  come  si  evince  dalla disamina dei due mezzi, innanzi
svolta.                                                                      
                                                                             
-5- in  definitiva,  per  le  svolte  argomentazioni,  il  ricorso deve essere
respinto.                                                                    
Nessuna pronuncia   va   adottata   in   ordine  alle  spese,  non  avendo  il
contribuente svolto alcuna attivita' difensiva nella presente fase.          
                                                                             
                                    P.Q.M.                                   
                                                                             
La corte rigetta il ricorso.                                                 
Cosi' deciso  in  Roma,  il 7-10-2004, nella camera di consiglio della Sezione
Tributaria della Suprema Corte di Cassazione.                                 
                                                                          

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