ARTT 1-108

CODICE DI PROCEDURA PENALE

Aggiornato alla legge 16 dicembre 1999 n. 479 e L 24 novembre 1999 n. 468 , 19.01.2001 n.4, 16 febbraio 2000 n. 25, 1.03.2001 n.63

LIBRO PRIMO - artt. 1-108
SOGGETTI

TITOLO I

GIUDICE

CAPO I Giurisdizione

1 Giurisdizione penale

1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice.

Art. 2 Cognizione del giudice

1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito.

2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia colante in nessun altro processo.

 

Art. 3 Questioni pregiudiziali

1. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è seria e se l`azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il processo (18-1 1ett b) fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione .

2. La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione. La Corte decide in camera di consiglio (611).

3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti .

4. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione Sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale.

 

CAPO II Competenza

 

SEZIONE I Disposizione generale

 

Art. 4 Regole per la determinazione della competenza

1. Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione (c.p 81), della recidiva (99 c.p.) e delle circostanze del reato (61 s.c.p.), fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale (c.p 63-3.).

 

SEZIONE II Competenza per materia

 

Art. 5 Competenza della Corte di Assise

1. La Corte di Assise è competente:

a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell`ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi il delitto di tentato omicidio (c.p 56, 575.) comunque aggravato e i delitti previsti dall`art. 630, comma 1 c.p. e dalla L. 22 dicembre 1975 n. 685 ;

b) per i delitti consumati previsti dagli artt. 579, 580, 584, 600, 601 e 602 del codice penale;

c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli artt. 586 588 e 593 c.p.;

d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione , dalla L. 9 ottobre 1967 n. 962 e nel Titolo I del Libro II del Codice Penale (c.p 241.), sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.

 

Art. 6 Competenza del tribunale

1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della Corte di Assise .

Così sostuito dall'art 166 d.lgs 19.02.1998 n. 51

Art. 7 Competenza del pretore (Abrogato Dal D.Lgs. 19.2.1998n. 51

 

SEZIONE III Competenza per territorio

 

Art. 8 Regole generali

1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato .

2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l`azione o l`omissione.

3. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone.

4. Se si tratta di delitto tentato (56), è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l`ultimo atto diretto a commettere il delitto.

 

Art. 9 Regole suppletive

1. Se la competenza non può essere determinata a norma dell`art. 8, è competente il giudice dell`ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell`azione o dell`omissione.

2. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell`imputato.

3. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l`ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato (330 seguenti.) nel registro previsto dall`art. 335.

 

Art. 10 Competenza per reati commessi all`estero

1. Se il reato è stato commesso interamente all`estero, la competenza è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell`arresto (380 e sg.) o della consegna dell`imputato. Nel caso di pluralità di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi (16).

2. Se non è possibile determinare nei modi indicati nel comma 1 la competenza, legge-delega. questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l`ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato (330 e sg.) nel registro previsto dall`art. 335.

3. Se il reato è stato commesso in parte all`estero, la competenza è determinata a norma degli artt. 8 e 9.

 

Art. 11 Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati

Art. 11. - Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati
1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge.
2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso è venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello determinato ai sensi del medesimo comma 1.
Articolo cpsì spstituito dall'art 1 legge 2 dicembre 1998 n.420

Art. 11-bis. - Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia

1. I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia di cui all'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo 11

Articolo aggiunto daal'art 2 legge 2 dicembre 1998 n.420

SEZIONE IV Competenza per connessione

 

Art.12 Casi di connessione

1. Si ha connessione di procedimenti:

a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso (c.p 110) o cooperazione (113 c.p.) fra loro, o se più persone con condotte indipendenti (c.p 41) hanno determinato l`evento;

b) se una persona è imputata (60, 61) di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (c.p 81) ;

c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri.

 

Art. 13 Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali

1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un giudice ordinario e altri a quella della Corte Costituzionale , è competente per tutti quest`ultima.

2. Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall`art. 16 comma 3. In tale caso la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario.

 

Art. 14 Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni

1. La connessione non opera fra procedimenti relativi a imputati che al momento del fatto erano minorenni (c.p 98) e procedimenti relativi a imputati maggiorenni.

2. La connessione non opera, altresì, fra procedimenti per reati commessi quando l`imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi quando era maggiorenne.

 

Art. 15 Competenza per materia determinata dalla connessione

1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte di assise ed altri a quella del tribunale, è competente per tutti la corte di assise.(così sostituito dal D.Lgs.19.2.1998, n.51)

16 Competenza per territorio determinata dalla connessione

1. La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato.

2. Nel caso previsto dall`art. 12 comma 1 lett. a) se le azioni od omissioni sono state commesse in luoghi diversi e se dal fatto è derivata la morte di una persona , è competente il giudice del luogo in cui si è verificato l`evento.

3. I delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni. Fra delitti o fra contravvenzioni si considera più grave il reato per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo ovvero, in caso di parità dei massimi, la pena più elevata nel minimo; se sono previste pene detentive e pene pecuniarie, di queste Si tiene conto solo in caso di parità delle pene detentive.

 

CAPO III

Riunione e separazione dl processi

 

Art. 17 Riunione di processi

1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta quando non determini un ritardo nella rapida definizione degli stessi:

a) nei casi previsti dall`art. 12;

b) soppressa ;

c) nei casi previsti dall'art 371, comma 2, lettera b)

1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione è disposta davanti al tribunale in composizione collegiale.

Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi. (comma aggiunto dal D.Lgs.19.2.1998, n.51)

 

Art. 18 Separazione di processi

1. La separazione di processi è disposta (610-3), salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l`accertamento dei fatti :

a) se, nell`udienza preliminare, nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario acquisire ulteriori informazioni a norma dell`art. 422;

b) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è stata ordinata la sospensione del procedimento (3, 41, 47, 71, 344, 479);

c) se uno o più imputati non sono comparsi al dibattimento per nullità dell`atto di citazione o della sua notificazione (178, 179,), per legittimo impedimento o per mancata conoscenza incolpevole dell`atto di citazione (485-487);

d) se uno o più difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento per mancato avviso ovvero per legittimo impedimento;

e) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni l`istruzione dibattimentale risulta conclusa, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario il compimento di ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla decisione.

e bis) se uno o più imputati dei reati previsti dall'art 407 co 2 lett a) è prossimo ad essere rimesso in libertà per scadenza dei termini per la mancanza di altri titoli di detenzione ( lettera agg, dal dl 24,11,200 conv in l 19.01.2001 n. 4)

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la separazione può essere altresì disposta, sull`accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo.

 

Art. 19 Provvedimenti sulla riunione e separazione

1. La riunione e la separazione di processi sono disposte con ordinanza, anche di ufficio, sentite le parti.

 

CAPO IV

Provvedimenti sulla giurisdizione e sulla competenza

 

Art. 20 Difetto di giurisdizione

1. Il difetto di giurisdizione è rilevato, anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

2. Se il difetto di giurisdizione è rilevato nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall`art. 22 commi 1 e 2. Dopo la chiusura delle indagini preliminari (405, 554) e in ogni stato e grado del processo il giudice pronuncia sentenza e ordina, se del caso, la trasmissione degli atti all`autorità competente (620).

 

Art. 21 Incompetenza

1. L`incompetenza per materia è rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo quanto previsto dal comma 3 e dall`art. 23 comma 2.

2. L`incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell`udienza preliminare (424) o, se questa manchi, entro il termine previsto dall`art. 491 comma 1. Entro quest`ultimo termine deve essere riproposta l`eccezione di incompetenza respinta nell`udienza preliminare.

3. L`incompetenza derivante da connessione è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro i termini previsti dal comma 2.

 

Art. 22 Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari

1. Nel corso delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, pronuncia ordinanza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

2. L`ordinanza pronunciata a norma del comma 1 produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto.

3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari (405, 554) il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

 

Art. 23 Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado

1. Se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente .

2. Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, l`incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall`art. 491 comma 1 (211). Il giudice, se ritiene la propria incompetenza, provvede a norma del comma 1.

 

Art. 24 Decisioni del giudice di appello sulla competenza

1. Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado (604) competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma dell`art. 23 comma 1 ovvero per territorio o per connessione, purché, in tali ultime ipotesi, l`incompetenza sia stata eccepita a norma dell`art. 21 e l`eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello (581) .

2. Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si tratti di decisione inappellabile (593).

 

Art. 25 Effetti delle decisioni della Corte di Cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza

1. La decisione della Corte di Cassazione sulla giurisdizione o sulla competenza è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore.

 

Art. 26 Prove acquisite dal giudice incompetente

1. L`inosservanza delle norme sulla competenza non produce l`inefficacia delle prove già acquisite (543, 1854).

2. Le dichiarazioni rese al giudice incompetente per materia, se ripetibili, sono utilizzabili soltanto nell`udienza preliminare e per le contestazioni a norma degli artt. 500 e 503.

 

Art. 27 Misure cautelari disposte dal giudice incompetente

1. Le misure cautelari (272 sg) disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa (291) cessano di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, d giudice competente non provvede a norma degli artt. 292, 317 e 321.

 

CAPO V

Conflitti di giurisdizione e di competenza

 

Art. 28 Casi di conflitto

1. Vi è conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo:

a) uno o più giudici ordinari e uno o più giudici speciali contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona;

b) due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona.

2. Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1. Tuttavia, qualora il contrasto sia tra giudice dell`udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest`ultimo.

3. Nel corso delle indagini preliminari, non può essere proposto conflitto positivo (54) fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione.

 

Art. 29 Cessazione del conflitto

1. I conflitti previsti dall`art. 28 cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza.

 

Art. 30 Proposizione del conflitto

1. Il giudice che rileva un caso di conflitto (28) pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di Cassazione copia degli atti necessari alla sua risoluzione con l`indicazione delle parti e dei difensori.

2. Il conflitto può essere denunciato dal pubblico ministero presso uno dei giudici in conflitto ovvero dalle parti private. La denuncia è presentata nella cancelleria di uno dei giudici in conflitto, con dichiarazione scritta e motivata alla quale è unita la documentazione necessaria. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di Cassazione la denuncia e la documentazione nonché copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l`indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.

3. L`ordinanza e la denuncia previste dai commi 1 e 2 non hanno effetto sospensivo sul procedimenti in corso.

 

Art. 31 Comunicazione al giudice in conflitto

1. Il giudice che ha pronunciato l`ordinanza o ricevuto la denuncia previste dall`art. 30 ne dà immediata comunicazione al giudice in conflitto.

2. Questi trasmette immediatamente alla Corte di Cassazione copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l`indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.

 

Art. 32 Risoluzione del conflitto

1. I conflitti sono decisi dalla Corte di Cassazione con sentenza in camera di consiglio secondo le forme previste dall`art. 127. La Corte assume le informazioni e acquisisce gli atti e i documenti che ritiene necessari.

2. L`estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.

3. Si applicano le disposizioni degli artt. 25, 26 e 27, ma il termine previsto da quest`ultimo articolo decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 2.

 

Capo VI

CAPACITA' E COMPOSIZIONE DEL GIUDICE

Art. 33 Capacità del giudice

1. Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.

2. Non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici.

3. Non si considerano altresì attinenti alla capacità del giudice nè al numero dei giudici necessario per costituire l'organo giudicante le disposizioni sull'attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico ( sostituito dal D.Lgs.19.2.1998, n.51)

 Art. 33-bis. (Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale).

(Articolo aggiunto dal D.Lgs.19.2.1998, n.51)

1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati:

a) delitti indicati nell'articolo 407 comma 2, lettera a),numeri 3)4)e5)* sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise;

b) delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331 comma 1, 332, 334 e 335;

c) delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis,416-ter, 420 comma 3, 428, 429 comma 2, 431 comma 2, 432 comma 3, 433 comma 3, 440, 449 comma 2, 452 comma 1, numeri 2, 499, 513-bis, 564, ,da 600-bis a 600-sexies puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni 609-bis, 609-quater, 644, del codice penale; *

d) delitti previsti dagli articoli 2621, 2628, 2629 e 2637 del codice civile, nonchè dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;

e) delitti previsti dagli articoli 1136, del codice della navigazione;

f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1;

g) delitti previsti dagli articoli 216, 223 , 228 e 234 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare, nonchè dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;*

h) delitti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, in materia di associazioni di carattere militare;

i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;

l) delitto previsto dall'articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di interruzione volontaria della gravidanza;

m) delitto previsto dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete;

n) delitto previsto dall'articolo 29 comma 2 della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione;

o) delitto previsto dall'articolo 12-quinquies comma 1,del decreto legge 8 giugno 1992,n.306,convertito ,con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di trasferimento fraudolento di valori; *

p) delitti previsti dall'articolo 6 commi 3 e 4, del decreto legge 26 aprile 1993,n.122 convertito, con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa; *

q) delitti previsti dall'articolo 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496, in materia di armamenti ed armi chimiche. *

2. Sono attribuiti altresì al tribunale in composizione collegiale ,salva la disposizione dell’articolo 33-ter comma 1, con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell’articolo 4.*

*Come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.99.

 

Art. 33-ter. (Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica).

Sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dall’articolo 73 del testo unico approvato del decreto del Presidente della Repubblica 1990, n.309, sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all’articolo 80, commi 1, 3 e 4, del medesimo testo. *

* Come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.99.

Art. 33-quater. (Effetti della connessione sulla composizione del giudice).

1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla cognizione del tribunale in composizione collegiale ed altri a quella del tribunale in composizione monocratica, si applicano le disposizioni relative al procedimento davanti al giudice collegiale, al quale sono attribuiti tutti i procedimenti connessi

(Articolo aggiunto dal D.Lgs.19.2.1998, n.51)

 

Capo VI-bis

PROVVEDIMENTI SULLA COMPOSIZIONE

COLLEGIALE O MONOCRATICA DEL TRIBUNALE

Capo aggiunto dal D.Lgs. 19.2.1998, n.51

Art. 33-quinquies. (Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale

o monocratica del tribunale). -

1. L'inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica e delle disposizioni processuali collegate è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1.

Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione respinta nell'udienza preliminare.

Art. 33-sexies. (Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminare).

  1. Se nell'udienza preliminare il giudice ritiene che il reato deve procedersi con citazione diretta a giudizio a pronuncia, nei casi previsti dall’articolo 550, ordinanza di trasmetter gli atti al pubblico ministero per l’emissione del decreto di citazione a norma dell’articolo 552.

2.Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424, commi 2 e 3 553 e 554.

3.Si applica la disposizione dell’ articolo 420 ter, comma 4.*

* Come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.99.

 

Art. 33-septies. (Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado).

1.Nel dibattito di primo grado istaurato a seguito dell’udienza preliminare, il giudice , se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato contestato.

2.Fuori dai casi previsti dal comma 1, se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione del comma ---dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.*

* Come modificato dalla legge 16 dicembre 1999 G.U n.296 del 18.12.99.

 

Art. 33-octies. (Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla corte di cassazione).

1. Il giudice di appello o la corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado quando ritiene l'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica, purchè la stessa sia stata tempestivamente eccepita e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione.

2. Il giudice di appello pronuncia tuttavia nel merito se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione monocratica.

Art. 33-nonies. (Validità delle prove acquisite).

1. L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non determina l'invalidità degli atti del procedimento, nè l'inutilizzabilità delle prove già acquisite.

 

 

 

CAPO VII

Incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice

 

Art. 34 Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento

1. Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, né partecipare al giudizio di rinvio dopo l`annullamento (627) o al giudizio per revisione (636 sg.).

2. Non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell`udienza preliminare (424) o ha disposto il giudizio immediato (455) o ha emesso decreto penale di condanna (460) o ha deciso sull`impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere (428) (Comma dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte Costituzionale).

2-bis. Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non può emettere il decreto penale di condanna, nè tenere l'udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei casi previsti dal comma 2, non può partecipare al giudizio. ( Comma Aggiunto dal D.Lgs.19.2.1998, n.51)

3. Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale, di curatore di una parte ovvero di testimone, perito, consulente tecnico o ha proposto denuncia (331), querela (336), istanza (341) o richiesta (342) o ha deliberato o ha concorso a deliberare l`autorizzazione a procedere (343) non può esercitare nel medesimo procedimento l`ufficio di giudice .

 

Art. 35 Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio

1. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado.

 

Art. 36 Astensione

1. Il giudice ha l`obbligo di astenersi:

a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;

b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto (c.p 307-4.) di lui o del coniuge;

c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull`oggetto del procedimento fuori dell`esercizio delle funzioni giudiziarie;

d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto (c.p 3074.) e una delle parti private;

e) se alcuno dei prossimi congiunti (c.p 307-4.) di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata;

f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;

g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli artt. 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario ;

h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.

2. I motivi di astensione indicati nel comma 1 lett. b) seconda ipotesi e lett. e) o derivanti da incompatibilità per ragioni di coniugio o affinità, sussistono anche dopo l`annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

3. La dichiarazione di astensione è presentata al presidente della Corte o del tribunale che decide con decreto senza formalità di procedura (125).

4. Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della corte di cassazione.

( Comma sostituito dal D.Lgs.19.2.1998, n

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