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ARTT 109-186
CODICE DI PROCEDURA PENALE
LIBRO SECONDO - artt 109-186
ATTI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 109 Lingua degli atti
1. Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana (169-3; 63, 201 att.).
2. Davanti all`autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madre lingua e il relativo verbale è redatto anche in tale lingua (26 att.). Nella stessa lingua sono tradotti (143 s.) gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali .
3. Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità.
Art. 110 Sottoscrizione degli atti
1. Quando è richiesta la sottoscrizione di un atto, se la legge non dispone altrimenti (119-2, 122, 337), è sufficiente la scrittura di propria mano, un fine dell`atto, del nome e cognome di chi deve firmare.
2. Non è valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni diversi dalla scrittura.
3. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l`atto scritto o che riceve l`atto orale, accertata l`identità della persona, ne fa annotazione in fine dell`atto medesimo.
Art. 111 Data degli atti
1. Quando la legge richiede la data di un atto, sono indicati il giorno, il mese, l`anno e il luogo in cui l`atto è compiuto. L`indicazione dell`ora è necessaria solo se espressamente prescritta.
2. Se l`indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità (292), questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti nell`atto medesimo o in atti a questo connessi.
Art. 112 Surrogazione di copie agli originali mancanti
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l`originale di una sentenza o di un altro atto del procedimento del quale occorre fare uso, è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo (234), la copia autentica ha valore di originale (40 att.) ed è posta nel luogo in cui l`originale dovrebbe trovarsi.
2. A tal fine, il presidente della Corte o del tribunale, anche di ufficio ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di avere gratuitamente un`altra copia autentica.
Art. 113 Ricostituzione di atti
1. Se non è possibile provvedere a norma dell`art. 112 il giudice, anche di ufficio, accerta il contenuto dell`atto mancante e stabilisce con ordinanza se e in quale tenore esso deve essere ricostituito ( 41 att. ).
2. Se esiste la minuta dell`atto mancante, questo è ricostituito secondo il tenore della medesima, quando alcuno dei giudici che l`hanno sottoscritto (110) riconosce che questo era conforme alla minuta.
3. Quando non si può provvedere a norma dei commi 1 e 2, il giudice dispone con ordinanza la rinnovazione dell`atto mancante, se necessaria e possibile, prescrivendone il modo ed eventualm
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