ARTT 187-271

CODICE DI PROCEDURA PENALE

LIBRO TERZO - artt 187-271
PROVE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Artt. 187-193

187 Oggetto della prova

1. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all`imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza.

2. Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l`applicazione di norme processuali.

3. Se vi è costituzione di parte civile (76 s.), sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato (74; 185 c.p.).

188 Libertà morale della persona nell`assunzione della prova

1. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti (642).

 

189 Prove non disciplinate dalla legge

1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l`accertamento dei fatti (187) e non pregiudica la libertà morale della persona (642). Il giudice provvede all`ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.

190 Diritto alla prova

1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza (495) escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue (190 bis, 4954) o irrilevanti (468).

2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio (70, 195 224, 237, 507, 508, 511, 603).

3. I provvedimenti sull`ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio (495).

 

190 bis Requisiti della prova in casi particolari

1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, quando è richiesto l’esame di un testimone o di una delle persone indicate nell’articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell’articolo 238, l’esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.

1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609 quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici

191 Prove illegittimamente acquisite

1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.

2. L`inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento (185-4).

192 Valutazione della prova

1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione (125-3, 606-1 lett. e) dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.

2. L`esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti (2729 c.c.).

3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell`art. 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l`attendibilità (210).

4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall`art. 371 comma 2 lett. b).

 

193 Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili

1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza.

TITOLO II

MEZZI DI PROVA

CAPO I Testimonianza

Artt. 194-207

 

194 Oggetto e limiti della testimonianza

1. Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova (187). Non può deporre sulla moralità dell`imputato (234-3), salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalità (133 c.p.) in relazione al reato e alla pericolosità sociale (203 c.p.).

2. L`esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonché alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità. La deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della persona offesa dal reato è ammessa solo quando il fatto dell`imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona.

3. Il testimone è esaminato su fatti determinati (499). Non può deporre sulle voci correnti nel pubblico (2343) né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.

 

195 Testimonianza indiretta

1. Quando il testimone (209) si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre (62).

2. Il giudice può disporre anche di ufficio l`esame delle persone indicate nel comma 1 (190).

3. L`inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili (191) le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l`esame di q

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