ARTT 326-437

CODICE DI PROCEDURA PENALE

LIBRO QUARTO
DISPOSIZIONI GENERALI
Artt.326-329

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

326 Finalità delle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero (50 s.) e la polizia giudiziaria (55 s.) svolgono, nell`ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all`esercizio dell`azione penale.

 

327 Direzione delle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria (58).

 

328 Giudice per le indagini preliminari

1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari (105 att.).

1 bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell`art. 51 comma 3 bis, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente .

 

329 Obbligo del segreto

1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero (358 s.) e dalla polizia giudiziaria (348 s.) sono coperti dal segreto f

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 678 UTENTI