Casa:
ARTT 326-437
CODICE DI PROCEDURA PENALE
LIBRO QUARTO
DISPOSIZIONI GENERALI
Artt.326-329
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
326 Finalità delle indagini preliminari
1. Il pubblico ministero (50 s.) e la polizia giudiziaria (55 s.) svolgono, nell`ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all`esercizio dell`azione penale.
327 Direzione delle indagini preliminari
1. Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria (58).
328 Giudice per le indagini preliminari
1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari (105 att.).
1 bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell`art. 51 comma 3 bis, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente .
329 Obbligo del segreto
1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero (358 s.) e dalla polizia giudiziaria (348 s.) sono coperti dal segreto f
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OPINIONI DEI CLIENTI
Bruno Palumbo da Roma | [03/12/2019]
Competenza e correttezza.
Marco Coretti, Dirigente in pensione da Civitella Paganico | [07/10/2019]
Il parere è esaustivo, dettagliato e ricco di riferimenti normativi che pongono nella giusta prospettiva il problema evidenziato, ne consentono un approccio obiettivo, utile ad orientarsi per una sua efficace soluzione.