ARTT 549-746

CODICE DI PROCEDURA PENALE

LIBRO VIII
PROCEDIMENTI DAVANTI AL TRIBUNALE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALE

 Art. 549. (Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica).

Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per tutto ciò che non è previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri che precedono, in quanto applicabili.

Art.550 Casi di citazione diretta a giudizio*

Il pubblico ministero esercita l’azione penale con la citazione a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, anche congiunta a pena pecuniaria. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’ articolo  Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell’articolo 4.

  1. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati: 

a )violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 336 del codice penale ;

b)resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall’articoo337 del codice penale

c)oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell’articolo 343, 2 comma del codice penale

d)violazione dei sigilli aggravata a norma dell’articolo 349, 2 comma del codice penale

e)rissa aggravata a norma dell’articolo 588, 2 comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime

f)furto aggravato a norma dell’articolo 625 del codice penale

g)ricettazione prevista

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