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Sull'indennità suppletiva di clientela

Pubblicato il: 30/03/2008



L’indennità suppletiva viene corrisposta dal proponente e deve essere agguagliata alle provvigioni relative agli affari conclusi ed è soggetta a particolari regole e limitazioni, previste dagli accordi economici collettivi succedutisi nel tempo, che non trovano corrispondenza nella disciplina legale della indennità di fine rapporto. Nello specifico essa ha origine e disciplina esclusivamente collettiva, ed è dovuta solo se il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente.


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