Iscrizione al ruolo degli agenti

L'iscrizione al ruolo presso la Camera di Commercio territorialmente competente, abilita all'esercizio su tutto il territorio nazionale, mentre per l'esercizio dell'attività all'estero non è richiesta alcuna iscrizione.

L’esercizio dell’attività di agente o rappresentante di commercio è subordinata, ai sensi della Legge 3 maggio 1985, n. 204 “Disciplina dell’attività di agente e rappresentante di Commercio”, all’iscrizione nel ruolo agenti e rappresentanti di commercio tenuto presso la Camera di Commercio territorialmente competente, cioè la Camera della provincia in cui l’interessato ha la residenza o il suo domicilio professionale, se persona fisica, oppure se si tratta di società, ove la stessa ha la propria sede legale. L’iscrizione al ruolo ha natura costitutiva. E’ pertanto espressamente vietato, a chi non sia iscritto al ruolo, l’esercizio dell’attività di agente o rappresentante di commercio, anche se svolta in modo occasionale o discontinuo. L’iscrizione al ruolo abilita all’esercizio su tutto il territorio nazionale, mentre per l’esercizio dell’attività all’estero non è richiesta alcuna iscrizione.

I requisiti personali, morali e professionali Ai sensi dell’art. 5 della Legge 3 maggio 1985, n. 204 “Disciplina dell’attività di agente e rappresentante di Commercio”, coloro che intendano svolgere l’attività di agente e rappresentante di commercio devono possedete una serie di requisiti, in mancanza dei quali è preclusa l’iscrizione al ruolo e conseguentemente l’esercizio della professione. Si tratta di requisiti personali, morali e professionali.
Sono requisiti personali:

  • essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana;
  • godere dell’esercizio dei diritti civili;
  • aver assolto l’obbligo scolastico e conseguito il relativo titolo.

Sono requisiti morali:

  • non essere interdetto o inabilitato, fallito;
  • non essere stato condannato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  • non essere sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione e non avere procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;

Sono requisiti professionali:

  • aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalla regione presso la quale si presenta domanda di iscrizione;
  • oppure aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purché l’attività sia stata svolta anche se non continuativamente entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda;
  • oppure essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche.
Incompatibilità

Ai sensi dell’art. 18 della legge 57/2001, recante modifiche alla legge 39/89, l’iscrizione nel ruolo è preclusa a coloro che:

  • svolgono attività di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici;
  • che sono iscritti nei ruoli dei mediatori o che comunque svolgono attività per le quali è prescritta l’iscrizione in detti ruoli.
Ricorsi e sanzioni

Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una commissione, il cui compito è quello di valutare l’ammissibilità o meno di ciascun candidato all’iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio. La commissione provinciale ha tempo sessanta giorni dalla presentazione della domanda per deliberare l’iscrizione o il diniego di iscrizione ed il presidente deve darne motivata comunicazione all’interessato entro i quindici giorni successivi. In caso di diniego, l’interessato può presentare ricorso alla commissione centrale, istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ovvero innanzi al TAR o al Giudice ordinario (a seconda che sia stato leso un interesse legittimo o un diritto soggettivo) nel termine perentorio di sessanta giorni dall’avvenuta notifica, trascorso inutilmente il quale il provvedimento di diniego di iscrizione diventa definitivo. La commissione provinciale può, altresì, deliberare la cancellazione dal ruolo:

  • se viene meno uno dei requisiti personali, morali o professionali;
  • nel caso di interdizione od inabilitazione legale;
  • su richiesta dell’interessato.

Nei primi due casi, l’interessato ha tempo trenta giorni dalla notifica del provvedimento per proporre ricorso alla commissione centrale, istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico, trascorso detto termine il provvedimento di cancellazione diventa definitivo. Nell’ipotesi in cui sia stato lo stesso professionista a richiedere la cancellazione, il relativo provvedimento può essere revocato in qualsiasi momento su richiesta dello stesso. L’esercizio abusivo della professione é punito con una sanzione amministrativa da un minimo di € 516,00 a un massimo di € 2.065,00, a carico sia dell’agente sia della azienda preponente.

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