Scritture contabili

Gli agenti e rappresentanti di commercio, sia che svolgano l'attività quali imprese individuali che collettive sono obbligati alla tenuta di libri e registri contabili.

Gli agenti e rappresentanti di commercio, sia che svolgano l’attività quali imprese individuali che collettive sono obbligati alla tenuta di libri e registri contabili. Detto obbligo trova fondamento sia nel Codice Civile che nella normativa fiscale. Ai sensi dell’art. 2214 c.c., l’imprenditore che esercita attività commerciale deve tenere:

  • il libro giornale
  • il libro degli inventari
  • le altre scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa.

Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa (art. 2216 c.c.). Le registrazioni sono per data di manifestazione e non di rilevazione. Il libro degli inventari deve essere redatto all'inizio dell'esercizio dell'impresa e suc¬cessivamente ogni anno. Esso contiene l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa. L’agente di commercio è, altresì, tenuto alla redazione e compilazione del libro mastro e del registro dei beni ammortizzabili. Il libro mastro è formato dall’insieme delle schede contabili accese ai diversi conti e consente di riclassificare i valori delle operazioni rilevate cronologicamente nel libro giornale in tali conti. Per le scritture ausiliarie non è richiesta nè la numerazione, nè la vidimazione iniziale. Il registro dei beni ammortizzabili, previsto dalla normativa fiscale all'art. 16 del DPR n. 60071973 deve contenere, per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri, l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni , le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d’imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d’imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo. Per i beni diversi da quelli indicati nel comma precedente le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Nel caso in cui il mandato di agenzia sia stato conferito ad una società di capitali (Società a responsabilità limitata, Società per Azioni, Società in accomandita per azioni), oltre ai registri precedenti si aggiungono i seguenti libri societari, numerati progressivamente, bollati e vidimati in ogni pagina:

  • il libro dei soci, nel quale indicare il numero delle azioni o delle quote, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative o delle quote, i trasferimenti e i vincoli a esse relativi e i versamen¬ti eseguiti;
  • il libro delle obbligazioni;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio sindacale;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo (se esiste);
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti (se sono state emesse obbligazioni).

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