Cessazione del rapporto di agenzia e relative indennità

Al momento della cessazione del rapporto di agenzia, competono all'agente una serie di diritti, tra i quali il diritto a percepire l' indennità di cessazione del rapporto, prevista sia dall'art. 1751 c.c. che dalla contrattazione collettiva.

Al momento della cessazione del rapporto di agenzia, competono all’agente una serie di diritti, tra i quali il diritto a percepire l’ indennità di cessazione del rapporto, prevista sia dall’art. 1751 c.c. che dalla contrattazione collettiva.

L’indennità di fine rapporto nella contrattazione collettiva (AEC)

Il diritto all’ indennità di cessazione del rapporto di agenzia, prima di trovare origine ed espressa codificazione normativa per effetto delle modifiche apportate all’art. 1751 c.c. dal D.lgs. 15/02/99, n. 65, era regolata dalla contrattazione collettiva che, ove applicata, prevedeva ben tre istituti: il F.I.R.R., l’indennità suppletiva di clientela, e l’indennità meritocratica (che nei settori industriale e della cooperazione, viene qualificata come ulteriore componente dell' indennita' suppletiva di clientela). Nello specifico, il F.I.R.R. (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) è il versamento dovuto dall’Enasarco, ex art. in forza dell’annuale accantonamento da parte del preponente di importi calcolati, in misura variabile, sulle provvigione corrisposte all’agente. Per quanto concerne, invece, l'indennita' suppletiva di clientela, secondo la contrattazione collettiva questa è dovuta all’agente senza alcuna condizione, fatto salvo il caso in cui il rapporto si sia concluso per fatto imputabile all'agente. L'indennita' meritocratica (che altro non è che una componente della indennita' suppletiva di clientela nel caso del settore industriale) è, invece, corrisposta all’agente il quale, durante il rapporto, sia stato in grado di incrementare i clienti o il fatturato della zona di competenza, a condizione, però, che la somma di indennità di clientela e di indennità di fine rapporto accantonato (F.I.R.R.) non superi il valore massimo, di cui all’art. 1751, 3 comma, C.C.

L’indennità di cessazione del rapporto di agenzia nell’art. 1751 c.c.

Il D.lgs. n. 65/1999, in attuazione della direttiva 86/653/CEE, ha modificato l’art. 1751 C.C. introducendo l’obbligo a carico del preponente, all’atto della cessazione del rapporto di agenzia, di corrispondere all’agente un’indennità per la cessazione del rapporto medesimo se:

  • l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
  • il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

Ne consegue, pertanto che affinché venga riconosciuto all’agente il diritto all’indennità di scioglimento del rapporto occorre, contestualmente, che al momento della cessazione del rapporto la casa mandataria sia dotata di un portafoglio clienti procurato dal medesimo agente, e che quest’ultimo subisca, in termini di provvigioni, una perdita che deve equamente essere integrata e sopperita tramite, per l’appunto, l’indennità.

L’art. 1751 C.C., al secondo comma, stabilisce altresì che l’indennità NON è dovuta:

  • quando il contratto di agenzia sia stato risolto, ad iniziativa del preponente, per un’ inadempienza imputabile all’agente tale, per la sua gravità, da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
  • quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze a lui riferibili e per le quali non può essergli chiesta ragionevolmente la prosecuzione dell’attività (ad es. infermità o malattia);
  • quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto di agenzia.

Per quanto concerne, invece, la determinazione dell’indennità, l’art. 1751 C.C., stabilisce al terzo comma, che essa non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni, e se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione. Contrariamente a ciò, ai sensi degli accordi economici collettivi del 2002, alla cui disciplina le parti rinviano nel contratto di agenzia o in concreto applicati, l’indennità di scioglimento deve essere calcolata secondo delle percentuali fisse. Detto contrasto è stato, indirettamente, oggetto di una pronuncia della Corte di Giustizia Europea, la quale con Sentenza 23/03/2006, n. causa C-465/04 ha affermato che l’indennità di cessazione del rapporto che risulta dall’applicazione dell’art. 17, n. 2, della Direttiva del Consiglio della Comunità Europea del 18 dicembre 1986, N.ro 86/653/CEE non può essere sostituita, in applicazione di un accordo collettivo, da un’indennità determinata secondo criteri diversi da quelli fissati da questa disposizione a meno che non sia provato che l’applicazione dell’accordo garantisca, in ogni caso, all’agente un’indennità pari o superiore a quella che risulterebbe dall’applicazione di questa disposizione. Detta pronuncia, peraltro, è stata recepita da una recente pronuncia della Corte di Cassazione, che con sentenza n. 21309, ha affermato,che l’art. 1751 cod. civ. in materia di indennità per la cessazione del rapporto di agenzia, può essere derogato dalla contrattazione collettiva esclusivamente in senso più favorevole all’agente, ed il raffronto tra la disciplina legale e contrattuale deve essere effettuato con riferimento al singolo caso concreto e quindi ex post. Occorre, altresì, precisare che la concessione dell’indennità non priva comunque l’agente del relativo diritto al risarcimento del danno da fatto illecito contrattuale o extra – contrattuale. Si rileva, inoltre, che ai sensi dell’art. 1751, 5 comma, C.C., l’agente decade dal diritto all’indennità se non comunica al preponente l’intenzione di esercitare il relativo diritto ne termine di un anno dallo scioglimento del rapporto.

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