Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio

Legge 2 febbraio 1973, n. 12

Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 febbraio 1973, n. 50.

TITOLO I

L'Enasarco

1. Natura giuridica e ordinamento.

L'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ENASARCO, già

riconosciuto con

pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Lo statuto che fissa l'ordinamento dell'Ente può essere modificato con decreto del Presidente della

Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per

il tesoro a seguito di delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENASARCO ai sensi

dell'art. 6, punto 14, del

2. Compiti.

L'ENASARCO eroga agli agenti ed ai rappresentanti di commercio di cui agli articoli 1742 e 1752

del codice civile, la pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti integrativa di quella istituita dalla

regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305 , è dotato di personalità giuridica di dirittodecreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, n. 756 .

 

 

 

 

 

 

 

a

) titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

b

) annualità dovute dallo Stato;

c

) cartelle o titoli equiparati degli Istituti esercenti il credito fondiario;

d

) depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidità;

e

) mutui fruttiferi garantiti da ipoteche di primo grado;

f

) beni immobili liberamente disponibili;

g

amministrazione dell'ENASARCO.

TITOLO II

Trattamento pensionistico integrativo

Capo I - Iscrizioni e contributi

5. Obbligo di iscrizione.

Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza dell'ENASARCO tutti gli agenti ed i

rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti

italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia; sono altresì

obbligatoriamente iscritti all'ENASARCO gli agenti ed i rappresentanti di commercio italiani che

operano all'estero nell'interesse di preponenti italiani.

È fatta comunque salva l'applicazione delle convenzioni internazionali contro la doppia

contribuzione.

L'obbligo di iscrizione al Fondo di previdenza riguarda gli agenti ed i rappresentanti di commercio

che operano individualmente e quelli che operano in società, anche di fatto, o comunque in

associazione, qualunque sia la forma giuridica assunta, che siano illimitatamente responsabili per le

obbligazioni sociali.

All'iscrizione degli agenti e dei rappresentanti di commercio presso l'ENASARCO provvede il

preponente entro tre mesi dalla data d'inizio del rapporto di agenzia. L'ENASARCO accenderà un

conto personale intestato ad ogni singolo agente o rappresentante di commercio, secondo le

modalità previste dal regolamento di esecuzione.

6. Misura dei contributi.

Il contributo per la erogazione delle pensioni di cui all'articolo 2, fissato nella misura del 3 per cento

a carico del preponente e del 3 per cento a carico dell'agente e del rappresentante di commercio, si

calcola su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all'agente o al rappresentante di commercio in

dipendenza del rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del massimale di lire 9.000.000 annue

qualora l'agente o il rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare la sua attività per un

solo preponente e di lire 7.500.000 per ciascun preponente in ogni altro caso. Il contributo non può

comunque essere inferiore alle lire 60.000 annue per ciascun preponente nel primo caso ed alle lire

36.000 annue per ciascun preponente nel secondo caso (2).

In caso di rapporti di agenzia con agenti o rappresentanti di commercio che svolgono la loro attività

in forma societaria, o comunque associata, che implichi la responsabilità illimitata di uno o più soci,

il contributo di cui al comma precedente, ripartito in parti uguali, salvo diversa ripartizione proposta

e documentata dagli agenti e dai rappresentanti di commercio all'atto del versamento dei contributi,

è dovuto per ciascuno degli agenti o dei rappresentanti di commercio illimitatamente responsabile;

il contributo minimo è ridotto alla metà per ciascuno dei soci illimitatamente responsabili nel caso

in cui questi siano due o più.

Il preponente che si avvalga di agenti o di rappresentanti di commercio che svolgono la loro attività

in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, è tenuto al pagamento, ad

esclusivo suo carico, di un contributo pari al 2 per cento di tutte le somme dovute in dipendenza del

rapporto di agenzia. Tale contributo è destinato al Fondo di assistenza sociale dell'ENASARCO.

Le aliquote contributive, il massimale e l'importo minimo dei contributi possono essere variati con

decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza

sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'ENASARCO, in relazione al fabbisogno

dell'Ente ed alle risultanze di gestione.

(2) Con

massimali annui sono stati così variati:

«

commercio;

) altre forme autorizzate dalla legge o dai Ministeri competenti su proposta del consiglio diD.P.R. 31 marzo 1983, n. 277 (Gazz. Uff. 9 giugno 1983, n. 157), l'aliquota contributiva e ia) aliquota contributiva: 5% a carico del preponente e 5% a carico dell'agente o rappresentante di

 

legge 22 luglio 1966, n. 613

L'ENASARCO persegue inoltre con separate gestioni fini di formazione e qualificazione

professionale in favore della categoria, nonché di assistenza sociale in favore degli iscritti e

provvede alla gestione dell'indennità di scioglimento del contratto di agenzia.

3. Finanziamento.

L'ENASARCO realizza i propri compiti mediante le seguenti entrate:

.

a

singoli conti personali;

) contributi dovuti dai preponenti e dagli agenti e dai rappresentanti di commercio accreditati sui

b

) interessi attivi e altri redditi patrimoniali;

c

) proventi derivanti da lasciti, donazioni e ogni altro atto di liberalità;

d

4. Modi di investimento.

I fondi disponibili in relazione al versamento dei contributi di cui alla lettera

rendano disponibili in seguito a disinvestimenti, sono impiegati, secondo un piano determinato anno

per anno e predisposto dal consiglio di amministrazione dell'ENASARCO secondo i criteri di cui

all'art. 65 della

) somme dovute a qualsiasi titolo all'Ente.a) dell'art. 3, o che silegge 30 aprile 1969, n. 153 , nelle seguenti forme:

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