Recesso dal contratto di agenzia

Nel contratto d'agenzia ciascuna parte può recedere validamente dal rapporto a condizione che ne dia all'altra preavviso entro un termine stabilito.

Recesso dal contratto e termine di preavviso

Il contratto di agenzia può essere a tempo determinato e si scioglie, naturalmente, al momento della scadenza del termine, ovvero a tempo indeterminato. In quest’ultimo caso, ciascuna parte può recedere validamente dal rapporto, ai sensi dell’art. 1750 c.c., a condizione che ne dia all’altra preavviso entro un termine stabilito. Detto termine di preavviso è fissato dallo stesso art. 1750 c.c., il quale al comma quattro, statuisce che esso non può essere inferiore a:

  • 1 mese per il primo anno di durata del contratto;
  • 2 mesi per il secondo anno iniziato;
  • 3 mesi per il terzo anno iniziato;
  • 4 mesi per il quarto anno iniziato;
  • 5 mesi per il quinto anno;
  • 6 mesi per il sesto e per tutti gli anni successivi.

Tuttavia detti termini non sono tassativi, potendo essere derogati per volontà delle parti, alle quali è consentito, ex art. 1750, quinto comma, c.c., concordare un preavviso di maggiore durata, mentre è fatto divieto al preponente di osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell’agente.

Il patto di prova

Nel contratto di agenzia le parti contraenti nel libero esercizio della propria autonomia negoziale, possono decidere di inserire un patto di prova, al fine di valutare reciprocamente la convenienza a rendere stabile o, in alternativa, a risolvere il vincolo contrattuale. Detto patto è assolutamente valido a condizione che il periodo destinato all’effettuazione dell’esperimento sia limitato al tempo necessario e sufficiente per consentire ad entrambe le parti di effettuare detta valutazione. La clausola deve, altresì, contenere, a pena di invalidità, la facoltà di recedere dal contratto senza l’obbligo di preavviso o di pagamento dell’indennità sostituiva. Ne consegue, pertanto, che nell’ ipotesi di mancato esercizio della facoltà di recesso entro il periodo di tempo all’uopo prestabilito, il contratto si dovrà considerare definitivo.

Mancato rispetto del termine ed indennità sostitutiva di preavviso

Il mancato rispetto del periodo di preavviso è disciplinato dall’Accordo Economico Collettivo del 2002, il quale riconosce alla parte che recede la facoltà di sostituire il periodo di preavviso con il pagamento di una indennità pari a tanti dodicesimi delle provvigioni dell’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti, ovvero in caso di esonero parziale del preavviso pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell’anno solare precedente (1 gennaio – 31 dicembre) quanti sono i mesi di preavviso non effettuati. (art. 10. comma 7). Diversamente, nel caso in cui il rapporto abbia avuto una durata inferiore ai dodici mesi, il computo dell’indennità di mancato preavviso dovrà essere effettuato in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso (art. 10. comma 9). Si precisa che, ai sensi dell’art 10, comma 10, dell’A.E.C., detta indennità deve essere calcolata su tutte le somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia, anche a titolo di rimborso o concorso spese di premio. Ne consegue che la parte, che receda dal contratto senza preavviso ovvero senza corrispondere la dovuta indennità, dovrà ritenersi responsabile di inadempimento contrattuale con conseguente diritto dell’altra al risarcimento del danno. Danno che, nel caso di recesso del preponente dovrà essere determinato sulla base delle provvigioni che l’agente avrebbe percepito se avesse proseguito la propria attività durante il periodo di preavviso non concesso. Diversamente, se a recedere è l’agente, nella quantificazione del danno dovrà tenersi conto della diminuzione del fatturato nella zona subita dal preponente.

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