Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio - ENASARCO

Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio - è l'ente che eroga agli agenti ed ai rappresentanti di commercio la pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti

Ai sensi dell’art. 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 , l'ENASARCO - Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio - è l’ente, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che eroga agli agenti ed ai rappresentanti di commercio di cui agli articoli 1742 e 1752 del codice civile, la pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti integrativa di quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613. L’iscrizione all’Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio – ENASARCO , rientra tra gli adempimenti cui è, inderogabilmente, chiamato l’agente e rappresentate di commercio, ai fini dell’esercizio della professione. Difatti, ai sensi dell’art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, ottenuta l’iscrizione nel ruolo e il conferimento di un mandato da una ditta preponente, l’agente (o rappresentante di commercio), entro 30 giorni dalla data d'inizio del rapporto di agenzia, deve essere iscritto dalla medesima ditta all’Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio (ENASARCO). Al momento dell’iscrizione, il preponente deve indicare per ciascun agente:

  1. la data di inizio o cessazione;
  2. il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, l’indirizzo e il codice fiscale;
  3. l’impegno dell’agente ad esercitare l’attività per un solo preponente (monomandatario) ovvero più preponenti (plurimandatario);
  4. il numero della preesistente posizione assicurativa presso la Fondazione;
  5. ogni altra informazione ritenuta necessaria dalla Fondazione.

Al Fondo di previdenza dell'ENASARCO devono obbligatoriamente essere iscritti:

  • gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani;
  • gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia;
  • gli agenti ed i rappresentanti di commercio italiani che operano all'estero nell'interesse di preponenti italiani.

Il contributo dovuto all’Enasarco si calcola su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all’agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso), mentre ne sono escluse le somme docu¬mentate e anticipate dall'agente in nome e per conto della controparte. In caso di rapporti di agenzia con agenti o rappresentanti di commercio che svolgono la loro attività in forma societaria, o comunque associata, che implichi la responsabilità illimitata di uno o più soci, il contributo è dovuto per ciascuno degli agenti o dei rappresentanti di commercio illimitatamente responsabile, in misura uguale alle quote sociali. Dal 1 gennaio 2006 il contributo al fondo di previdenza è stabilito nella misura del 13,5%, da suddividere nella misura del 50% cadauno (agente e preponente), con un minimale ed un massimale annuo, ed è ver¬sato integralmente dalla casa mandante, che ne è responsabile anche per la parte a carico dell'agente. Il contributo minimale annuo è frazionabile per quote trimestrali, secondo i seguenti principi:

  1. principio di produttività: il minimale di contribuzione è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell'anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi (e cioè se almeno in un tri¬mestre sono maturate provvigioni) dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo;
  2. principio di frazionabilità: in caso di inizio o cessazione del rapporto di agen¬zia nel corso dell'anno, l'importo del minimale è frazionato in quote per¬ trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato, sempre che in almeno uno di essi sia maturato il diritto a provvigioni, stante il principio di produttività.

Il contributo minimo non è, quindi, dovuto se nel corso dell'anno il rapporto è stato improduttivo. Se un agente cessa il rapporto di monomandato con una ditta e ne inizia un altro con un'altra mandante, i contributi vanno versati da quest’ultima fino al raggiungimento del massimale.

INDICE
DELLA GUIDA IN Agenti

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 283 UTENTI