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Nella determinazione dell'indennità di cessazione, l’importo calcolato ai sensi della normativa legale deve prevalere su quello, inferiore, che spetterebbe al professionista in applicazione di regole pattizie, individuali o collettive

Pubblicato il: 13/04/2008



Il sesto comma dell’articolo 1751 Cc («le disposizioni sono inderogabili a svantaggio dell’agente») nel testo sostituito dall’articolo 4 del D.Lgs 303/91 che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria, deve essere interpretato dal giudice nel senso che questo deve sempre applicare la normativa che assicura all’agente il risultato migliore e, nel caso esaminato, l’importo calcolato ai sensi della normativa legale deve prevalere su quello, inferiore, che spetterebbe al professionista in applicazione di regole pattizie, individuali o collettive.(Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 8483 DEL 2 aprile 2008)

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